Scadenza: 31 gennaio 2025
Aperto

Finalità

La Regione, con la Legge Regionale 2/2018 interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva svolta annualmente dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.  La Regione, in armonia con lo Statuto, riconosce allo sport:

  • valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacità di aggregare gli individui;
  •  carattere basilare nella formazione psicofisica dell'individuo, nei confronti del quale è in grado di svolgere un'azione educativa, terapeutica e culturale;
  • capacità di rappresentare la collettività stessa a livello regionale, nazionale ed internazionale;
  • capacità di rafforzare i sentimenti di amicizia, solidarietà e fratellanza;
  • capacità di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini;
  • capacità di migliorare e potenziare la qualità dell’attività che si attua attraverso le strutture sportive regionali e le strutture di servizio connesse;
  • capacità di realizzare le progettualità delle istituzioni scolastiche in materia sportiva;
  • capacità di contribuire ai processi educativi ed aggregativi nella scuola.
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