[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Programma di Sviluppo Rurale (2014-2020), Sottomisura 5.1
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Gli investimenti possono riguardare esclusivamente opere che abbiano un diretto collegamento con la conservazione del potenziale produttivo agricolo in termini di:
- prevenzione delle alluvioni che possono causare danni alle strutture agricole;
- prevenzione delle frane e di altri fenomeni di dissesto idrogeologico che possono causare danni a strutture agricole.
In questo quadro, sono ammissibili le spese relative a:
1. Investimenti finalizzati alla realizzazione e miglioramento dell’efficacia – in termini di superficie agricola protetta o di innalzamento della soglia tecnica di protezione dalle avversità, di:
a. argini e canali, comprese paratie mobili e chiuse, per la protezione dei terreni dalle inondazioni e l’allontanamento dell’acqua – con l’esclusione di canali per l’irrigazione;
b. impianti di sollevamento dell’acqua per la protezione dei terreni dalle inondazioni – con l’esclusione dell’uso irriguo;
c. briglie idrauliche;
d. sistemi di monitoraggio e allerta (sensori e relative reti, impianti di tele o radiosegnalazione e di tele o radiocomando, software di gestione) finalizzati all’attivazione dei sistemi di protezione come idrovore, paratie mobili, chiuse;
2. consolidamento di versanti a rischio di frana;
3. spese generali connesse agli investimenti di cui ai punti precedenti, effettivamente sostenute e rendicontate, entro il limite del 6% della spesa totale realmente sostenuta.
L’ammissibilità dei costi di cui al precedente punto 1.d. è riservata agli Enti pubblici.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]- Enti pubblici;
- Consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario;
- Agricoltori associati per opere a protezione di una pluralità di aziende.
Per agricoltori associati, si intende una qualsiasi forma associativa, anche temporanea, costituita almeno da tre aziende agricole.
Nel caso di Enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario deve essere dimostrato un collegamento tra l'investimento proposto e il potenziale produttivo agricolo salvaguardato.
Nell’esecuzione degli investimenti, gli Enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono rispettare le procedure relative agli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.
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