Finalità
La Regione Lombardia promuove iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo in linea con gli obiettivi e le finalità dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile compresi gli obiettivi generali dello sviluppo sociale, della salute e del benessere, della parità di genere, della riduzione delle disuguaglianze.
Con il presente bando intende cofinanziare progetti di cooperazione internazionale che favoriscano le azioni a favore dei diritti e della salute materna e riproduttiva e della contraccezione nei Paesi a basso reddito e alto tasso di fertilità.
Interventi ammissibili
Il bando ammette iniziative ricadenti nei seguenti ambiti di intervento:
- iniziative finalizzate alla tutela della salute riproduttiva con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili come donne e minori;
- azioni formative, di sensibilizzazione e di promozione sulla contraccezione consapevole;
- azioni di prevenzione e riduzione delle patologie correlate e della mortalità materna e infantile;
- iniziative sulla pianificazione demografica volontaria;
- azioni di tutela dei diritti riproduttivi;
- contrasto alla denutrizione delle donne in gravidanza e della prima infanzia, anche nell’ambito di progetti inerenti la tematica della sicurezza alimentare ivi compresa la risorsa acqua;
In coerenza con le indicazioni contenute nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo elaborato dal MAECI 2017-2019, Regione Lombardia supporterà iniziative che intervengono nei seguenti Paesi prioritari: Burkina Faso, Senegal, Niger, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Mozambico, Egitto.
I progetti presentati devono:
- essere scritti in lingua italiana e con valuta in euro;
- formulare una richiesta di contributo, a copertura di spese di investimento, non superiore al 30% dei costi totali del progetto e comunque non superiore a 100.000 euro;
- prevedere spese per personale italiano espatriato (comprese le spese di viaggio) non superiore al 30% della somma di tutti gli altri costi di progetto;
- prevedere spese generali non superiori al 7% della somma di tutti gli altri costi di progetto;
- essere realizzati entro il 31 dicembre 2019;
- intervenire in uno dei paesi indicati dal bando;
- agire in almeno uno degli ambiti tematici di intervento indicati dal bando al presente art. B.2.
Chi può partecipare
Solo per abbonati. Clicca qui per vedere i piani di abbonamento Possono presentare domanda di contributo, in qualità di capofila di un partenariato, le “Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro” di cui all’art. 26 della l. 125/14 che al momento della presentazione della domanda:
- risultano iscritte nell’apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente da AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) - art. 26, comma 3, l. 125/14
- hanno sede operativa in Lombardia attiva da almeno due anni;
- hanno svolto documentata attività di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo da almeno due anni negli ambiti indicati al successivo articolo B2;
- dispongono di risorse, personale ed assetto organizzativo necessario alla realizzazione delle attività di cooperazione;
- presentano un valore positivo di patrimonio netto riferito al bilancio consuntivo degli ultimi due esercizi. In caso di valore negativo di patrimonio netto, il capofila non potrà accedere al contributo in assenza di provvedimenti volti a ripristinare sufficiente disponibilità sul fondo di dotazione.
Per progetto in partenariato si intende un intervento realizzato congiuntamente da:
- un “capofila”;
- una “controparte locale” nel Paese di intervento;
- uno o più soggetti “partner”;
- eventuali “altri soggetti” nazionali e internazionali.
a) Capofila Il ruolo di capofila può essere rivestito da un soggetto che:
- apporta al progetto proventi e oneri (costi e ricavi);
- si candida a divenire beneficiario del contributo ed è responsabile del corretto trasferimento delle somme di pertinenza ai partner e alla controparte locale, che sarà tenuto a documentare in sede di rendicontazione;
- esercita un’attività necessaria e qualificante per l’attuazione del progetto;
- assume il coordinamento dei vari interventi e attività ed è titolare di poteri di rappresentanza dei partner;
- è interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto ed eventuali richieste di rimodulazione e audit;
- supervisiona la rendicontazione prodotta dai partner e dalla controparte locale;
- garantisce la conservazione del carattere di erogazioni liberali per le somme trasferite ai partner e alla controparte locale a titolo di quota parte del contributo di spettanza;
- è responsabile della presentazione formale del progetto e dell’invio di tutta la documentazione necessaria in nome e per conto del partenariato.
b) Controparte locale Per controparte locale si intende un soggetto pubblico o privato del Paese di intervento coinvolto in tutte le fasi del ciclo del progetto a partire dalla sua ideazione con un ruolo determinante nel processo di sviluppo locale che si intende promuovere. c) Partner Per partner si intende un soggetto che apporta al progetto proventi (anche sotto forma di attrezzature/macchinari) e oneri (costi e ricavi). d) Altri soggetti Eventuali altre organizzazioni coinvolte a diverso titolo nel progetto potranno essere:
- finanziatori (soggetti che apportano solo elementi di ricavo per il progetto);
- soggetti della rete (coinvolti a diverso titolo nel progetto, ma non beneficiari di quota parte di contributo).
Accordo di partenariato La formalizzazione della relazione che intercorre fra i soggetti del partenariato, ai fini della realizzazione congiunta del progetto, deve avvenire attraverso un “Accordo di partenariato” di cui all’Allegato B3 sottoscritto digitalmente o con firma autografa, allegando relativo documento d’identità in corso di validità, dai rappresentanti legali del capofila, dei partner e della controparte locale, contenente i seguenti elementi:
- l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;
- gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, assunti da ogni singolo soggetto del partenariato (costi direttamente sostenuti nell’ambito del progetto, quota parte di competenza dell’eventuale contributo, ecc.);
- i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo.
Soggetti del partenariato che non sono ammissibili: Sono esclusi dal contributo i progetti che prevedono nel partenariato:
- partiti politici; soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali;
- soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
- persone fisiche.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente a spese per investimento.
Per spese di investimento si intendono – a titolo esemplificativo e non esaustivo – spese per l’acquisto di immobili, macchinari, attrezzature, autoveicoli, arredi, interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili, realizzazione di opere civili.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente a spese per investimento.
Per spese di investimento si intendono – a titolo esemplificativo e non esaustivo – spese per l’acquisto di immobili, macchinari, attrezzature, autoveicoli, arredi, interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili, realizzazione di opere civili.
Tutti i contenuti riportati su questo sito web sono di proprietà esclusiva della società Obiettivo Europa s.r.l. e sono protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale.
È assolutamente vietato copiare, pubblicare o ridistribuire in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento i contenuti delle schede bandi o qualsiasi altro testo presente su questo sito, se non previa espressa autorizzazione dalla Società titolare dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale.