Regione Lombardia e le Camere di Commercio Lombarde tramite Unioncamere Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, intendono accompagnare le imprese intenzionate a sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati esteri.
In particolare, la presente iniziativa agisce su due ambiti:
Misura A - rivolta al fenomeno in costante crescita dell’e-commerce: l’obiettivo specifico è favorire le MPMI lombarde nell’accesso alle piattaforme ecommerce cross border gestite da operatori specializzati del mercato;
Misura B - riguarda lo strumento delle fiere all’estero. In questo caso, è prevista l’assegnazione diretta di contributi alle imprese per la partecipazione in forma singola agli eventi fieristici senza l’intervento di soggetti intermediari.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ] Misura A) E-commerce per l’export
Al momento della presentazione della domanda, le imprese interessate dovranno avere già individuato il portafoglio prodotti da proporre sul canale di vendita online, i mercati esteri di destinazione e uno o più canali specializzati di vendita online, selezionati in coerenza con gli obiettivi di prodotto e del mercato di destinazione.
Caratteristiche dei progetti:
a) valutazione di fattibilità attraverso l’analisi degli adeguamenti necessari di tipo amministrativo, organizzativo, logistico, strumentale e conseguente implementazione delle soluzioni pianificate, con riferimento ai siti di vendita online individuati, ai mercati di destinazione e al portafoglio prodotti;
b) predisposizione del piano specifico di comunicazione e promozione;
c) acquisizione di strumenti e servizi per avviare o qualificare l’attività di vendita sui canali e-commerce;
a) essere operativi sui mercati esteri prescelti per le categorie merceologiche comprese nel portafoglio prodotti al momento della presentazione della domanda;
b) adottare soluzioni API - Application Programming Interface per l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web.
Misura B) in fiera per l’export
I progetti dovranno consistere nella partecipazione a una manifestazione fieristica in un Paese estero selezionato dall’impresa richiedente in base alle proprie strategie di export.
I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori.
Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari.
Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, …), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ] Possono presentare domanda di partecipazione le imprese che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere micro, piccola o media impresa con riferimento all’allegato I del Regolamento UE n. 651/2014;
2) avere sede legale e/o sede operativa in Lombardia;
3) essere in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale;
4) essere iscritte e attive al Registro imprese;
5) appartenere a uno dei seguenti settori: manifatturiero, costruzioni o servizi alle imprese (Il codice ATECO 2007 primario relativo alla sede oggetto dell’intervento deve rientrare tra i seguenti: sezione C, sezione F, J62, J63, K64, K65, K66, M69, M70, M71, M72, M73, M74);
6) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
7) non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
8) non beneficiare di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute nel rispetto delle condizioni dell’art. 5 del Regolamento 1407/13 e a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento stesso;
9) avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
10) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.
Tutti i requisiti, ad eccezione del requisito di cui al punto 2), devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello di liquidazione del contributo. Il requisito di cui al punto 2) deve essere posseduto almeno al momento della liquidazione del contributo. In relazione al requisito di cui al punto 2), nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale di una Camera di commercio lombarda al
momento della domanda, l’impresa si impegnerà ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del contributo con apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante.
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