Regione Veneto
Con il bando la Regione intende sostenere i professionisti del settore turistico la cui operatività sia venuta meno in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e degli atti normativi adottati al fine di contenere il contagio.
La misura persegue lo scopo di favorire la ripartenza competitiva e, di conseguenza, il rilancio dell’attività nel settore, con particolare riferimento ai professionisti del settore turistico equiparati alle PMI; essa inoltre, tiene conto del fabbisogno di liquidità dei professionisti del settore turistico a seguito dell’inevitabile drastica riduzione del fatturato nel corso del periodo di sospensione dell’attività.
Le agevolazioni previste dal bando possono essere concesse esclusivamente ai professionisti del settore turistico individuati e definiti dall'articolo 82 della legge regionale n. 33 del 2002 ed inseriti negli elenchi di cui all'articolo 83 della citata legge regionale approvati con Decreto n. 174 del 16 aprile 2021 Direttore della Direzione Turismo della Regione del Veneto.
Possono presentare richiesta di sostegno i professionisti del settore turistico individuati e definiti dall'articolo 82 della legge regionale n. 33 del 2002 ed inseriti negli elenchi di cui all'articolo 83 della citata legge regionale approvati con Decreto n. 174 del 16 aprile 2021 del Direttore della Direzione Turismo della Regione del Veneto.
Al fine di essere ammessi al contributo si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Dotazione finanziaria complessiva: 2.645.000 Euro
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto, forfetario e una tantum.
Contributo massimo: 3.750 Euro
Pagina web per formulari e documenti
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.
Ai fini del bando non sono esclusi dai benefici i professionisti che presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dal “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative.
Un/a professionista può partecipare con una sola domanda di contributo anche se risulta inserito/a in più di un elenco tra quelli previsti dall'articolo 83 della L.R. n. 33 del 2002.
I contributi concessi non sono soggetti a tassazione e sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
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