Regione Sardegna
Il bando sostiene le testate giornalistiche on line per il loro funzionamento e per il miglioramento del servizio ai sensi della legge regionale 11 aprile 2016 n. 5, art. 9, comma 21 così come modificata dalla legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13.
Il bando eroga contributi alle testate giornalistiche on line per il loro funzionamento e per il miglioramento della qualità del servizio. Il contributo si riferisce alle spese sostenute dalla testata nell’anno nel quale si presenta la richiesta di contributo.
Spese ammissibili
Possono presentare domanda di contributo le Testate quotidiane e periodiche esclusivamente on line, costituite, in qualsiasi forma giuridica, entro l’anno precedente a quello in cui è richiesto il contributo e che abbiano regolarmente pubblicato dalla data della loro costituzione, siano state costantemente aggiornate, operino e realizzino almeno il 90 per cento del fatturato nel territorio della Sardegna.
Le Testate, e non gli eventuali supplementi delle stesse, devono fornire informazione regionale e locale autoprodotta, e le stesse non devono configurarsi come mero aggregatore di notizie.
Dotazione finanziaria complessiva: 200.000 Euro
L’ammontare del contributo sarà stabilito sulla base della disponibilità del capitolo di riferimento e delle richieste pervenute e ritenute ammissibili
Quota di cofinanziamento: 60% delle spese ammissibili
Pagina web per formulari e documenti
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.
Il sostegno finanziario non è cumulabile con altri contributi previsti da leggi regionali o nazionali.
Per le Testate Giornalistiche in regime di IVA ordinario l’ammissibilità delle spese è rappresentata dall’imponibile indicato nelle fatture.
N.B. I contributi sono concessi in base al REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 - come modificato dal REGOLAMENTO (UE) N. 972/2020 del 2 luglio 2020 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in particolare per quanto riguarda gli aiuti «de minimis» che prevede il massimale di 200.000 Euro per gli aiuti che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre anni. La concessione del contributo sarà vincolata, ai sensi dell’art. 52 della L. 24.12.2012 n. 234 alla registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e alle verifiche relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee.
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