Chi può partecipare
Possono presentare domanda di contributo le imprese strutturate e già internazionalizzate con sede in Emilia-Romagna. Per impresa strutturata e internazionalizzata si intende un’impresa con le seguenti caratteristiche:
- avere esportato più del 30% del proprio fatturato annuo nell’ultimo biennio 2018-2019 o 2019- 2020, oppure avere almeno un’unità operativa attiva nel mercato target del progetto;
- avere un fatturato annuo di almeno 5.000.000 di euro nell’ultimo anno o nel 2019;
- avere una adeguata capacità organizzativa che sarà verificata tramite numero e ruolo del personale indicato per la realizzazione del progetto;
- avere un’attività di impresa coerente con la filiera e il mercato target indicati nel progetto, ed evidenziare un brand riconosciuto;
- svolgere un ruolo di “capo-filiera” in Regione o in Italia, ovvero poter dimostrare una propria rete di subfornitura o di collaborazione per la produzione di beni e servizi venduti nel paese target.
I progetti dovranno comprendere l’adesione di almeno 5 piccole e medie imprese (PMI) regionali che parteciperanno al progetto.
Il soggetto promotore e le imprese aderenti al progetto devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- avere sede operativa (unità locale con attività di produzione) nel territorio dell’Emilia-Romagna. Possono aderire anche le imprese che non hanno ancora un'unità locale in Emilia-Romagna purché si impegnino a costituirla entro il 31 dicembre 2021;
- essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi, come indicato dall’art. 2195 del c.c. ed esclusa l’impresa agricola come definita all’art. 2135 del c.c., e come tali essere iscritte alla camera di commercio. Non sono ammissibili le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli così come definiti nell’Allegato I del TFUE qualora intendano promuovere detti prodotti agricoli con il progetto;
- essere attive e non sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali;
- avere disponibilità per il contributo richiesto nel plafond di aiuti "de minimis" dell’ultimo triennio, come previsto dal Regolamento UE 1407 /2013 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art 67 del D.Lgs 159/2011.
Consigli degli esperti
Il contributo sarà liquidato ai soggetti promotori in tre soluzioni:
- uno stato di avanzamento relativo alle attività realizzate nel corso del 2021, dietro presentazione dell’apposita documentazione di rendicontazione prevista da questo articolo entro il 30 gennaio 2022, comprensiva anche dell’indicazione delle eventuali spese non sostenute nel corso della prima annualità e rinviate all’anno successivo;
- uno stato di avanzamento relativo alle attività realizzate nel corso del 2022, dietro presentazione dell’apposita documentazione di rendicontazione prevista da questo articolo entro il 30 gennaio 2023, comprensiva anche dell’indicazione delle eventuali spese non sostenute nel corso della prima annualità e rinviate all’anno successivo;
- il saldo relativo alle spese sostenute nel progetto, al netto di quelle già oggetto della liquidazione di cui ai punti 1 e 2 precedenti, dietro presentazione dell’apposita documentazione di rendicontazione prevista dall’art. 13 entro il 30 gennaio 2024.
Leggere attentamente l’art.13 del bando in cui è indicata la documentazione da allegare alla rendicontazione delle spese.
Si fa presente che nel corso della realizzazione del progetto, sono possibili fino a 2 sostituzioni o ritiri. L’impresa subentrante beneficia della quota di attività non ancora realizzata a vantaggio dell’impresa che si ritira: il contributo verrà concesso in questa misura all’impresa subentrante.
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