Finalità
L’articolo 27 della L. 448/1998 prevede un contributo regionale con risorse statali per garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo ed inoltre dei dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook in favore degli alunni della scuola secondaria superiore di I e II grado in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre, sarà possibile, in relazione all’apprendimento scolastico, l’acquisto di sussidi per la didattica differenziale e di strumenti tecnologicamente avanzati finalizzati ad estendere le abilità dello studente disabile o con DSA. L’ausilio/strumento deve essere ritenuto necessario nel Piano Educativo Individualizzato e deve essere certificato dai servizi sanitari territoriali ai sensi della legge 104/1992 e quindi funzionale al raggiungimento/miglioramento:
- delle potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione scolastica;
- delle limitazioni relative all’apprendimento.
Interventi ammissibili
Il contributo è concesso per l’acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi, indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere, per lo studente nell’Anno scolastico formativo 2023/2024.
Possono essere acquistati:
- Libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla scuola, dizionari, libri di lettura scolastici, ausili indispensabili alla didattica, sussidi didattici digitali, notebook;
- I libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale e in ogni altro tipo di formato;
- (DSA) strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici di alunni con DSA, il cui riconoscimento è effettuato attraverso la diagnosi di DSA prevista dalla legge 8 ottobre 2010 n.170;
- (disabili) sussidi per la didattica differenziale e ausili individuali idonei ad assicurare l’efficacia del processo formativo degli alunni diversamente abili ritenuti necessari dal Piano Educativo Individualizzato, in particolare, computer, tablet, materiale in formato digitale, supporti audiovisivi, software specifici per l’apprendimento, traduzione dei libri di testo in braille.
Chi può partecipare
Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia. Il richiedente deve appartenere a:
- una delle seguenti categorie:
- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
- studente se maggiorenne.
- un nucleo familiare con ISEE ordinario o corrente) in corso di validità fino a 20.000 Euro (Il valore ISEE deve essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13. Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità sei mesi ai sensi del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – Decreto crescita e s.m.i.) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13). Si specifica inoltre, sulla base delle disposizioni dell’art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014: - Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. - Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a sé stante. I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo).
Lo studente deve:
- essere iscritto e frequentare istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di I e II grado;
- avere la residenza in Basilicata;
- avere una età anagrafica non superiore ai 24 anni (tale limite non si applica alle studentesse ed agli studenti disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992).
Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.
Possono accedere al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano già in possesso di un titolo analogo.
Qualora lo studente ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi può richiedere il beneficio solo se riferito all’acquisto di libri di testo diversi dall’anno precedente o per libri di testo per i quali non abbia richiesto il contributo in anni precedenti.
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