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Capo II Investimenti aziendali Sono ammissibili tutti gli interventi strutturali e gli investimenti riguardanti il complesso dei beni durevoli destinati allo svolgimento delle attività tipicamente aziendali. Salvo le disposizioni di carattere eccezionale per contributi erogati in caso di eventi causati da forza maggiore ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, per investimenti nel settore della somministrazione di pasti e bevande, nei rifugi albergo e nelle scuole di sci, nel settore dell’energia e dell’ambiente, per interventi obbligatori per disposizione di legge, per investimenti in tecnologia avanzata e per altri programmi speciali della UE, l’agevolazione dell’acquisto di attrezzature e arredamenti è ammessa soltanto assieme agli investimenti che formano la struttura di base e che riguardano intere parti di fabbricato o unità funzionali connesse. In caso di catastrofi naturali e incendi possono essere ammessi a finanziamento, nell’ambito del regime “de minimis”, anche investimenti in beni usati. La domanda di finanziamento deve essere presentata entro 24 mesi dal verificarsi dell’evento; sono ammessi a finanziamento anche gli investimenti nel frattempo già realizzati. Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate: a) contributo a fondo perduto, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL) b) mutuo o leasing agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), non può superare il 20% dei costi ammissibili. La durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di quindici anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento. La durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto di leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente e non può superare la durata massima di vent’anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili.
Capo III Consulenza, formazione e diffusione di conoscenze Possono essere ammesse alle agevolazioni:
- iniziative di formazione in azienda: corsi di formazione con riferimento all’attività aziendale o alle conoscenze linguistiche del personale e delle persone che lavorano nell’azienda. Il limite minimo di spesa ammessa è di 2.000,00 euro e la spesa massima ammessa per giornata/relatore è di 900,00 euro, comprese eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio.
- iniziative di consulenza e di diffusione di conoscenza strettamente attinenti all’attività aziendale e fornite da esperti, servizi di consulenza specializzati, centri di ricerca o università. In particolare possono essere ammesse le seguenti iniziative:
a) rilevazioni, studi, analisi e ricerche a scopo strategico, organizzativo, tecnologico o economico-aziendale; b) consulenze volte al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi produttivi; c) consulenze fornite da esperti esterni all’impresa, volte al posizionamento sul mercato e al miglioramento della struttura organizzativa aziendale, comprese consulenze per la costituzione di joint-ventures con imprese estere e per la realizzazione di programmi dell’Unione europea; d) consulenze volte al miglioramento e al rinnovamento nei settori della sicurezza sul lavoro, della prevenzione infortuni, del ricollocamento dei lavoratori in esubero, della costituzione di cooperazioni fra imprese, se non espressamente previste dalla normativa; e) progetti di certificazione e ricertificazione della certificazione “audit famigliaelavoro” (della fondazione Hertie) nonché della certificazione SA8000 per la responsabilità sociale; f) nel caso di nuove imprese o di imprese in cui si è verificato un subentro: spese di “tutoraggio” fino ad un massimo di 25.000,00 euro di spesa all’anno per non più di due anni consecutivi. Sono esclusi i costi di gestione correnti. Il limite minimo di spesa ammesso è di 2.000,00 euro; la spesa massima ammissibile per una giornata di consulenza non può superare 900,00 euro, comprese eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Il limite massimo delle spese ammissibili non può superare 100.000,00 euro complessivi all’anno per impresa. Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate: a) contributo a fondo perduto, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL) b) mutuo o leasing agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), non può superare il 20% dei costi ammissibili. La durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di quindici anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento. La durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto di leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente e non può superare la durata massima di vent’anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili.
Capo IV Mutui per la costituzione di liquidità Le imprese possono presentare domanda di mutuo “una tantum” nei seguenti casi: a) nuove imprese; b) successione di impresa; c) subentro di impresa; d) cooperazioni. Possono essere concessi mutui “una tantum” per la costituzione di liquidità nella misura massima di 50.000,00 euro, con una durata del periodo di ammortamento massimo fino a 7 anni, ivi compreso un periodo massimo di 2 anni di preammortamento. L’equivalente di sovvenzione lorda (ESL) non può superare il 20% dei costi ammissibili e la quota di partecipazione della Provincia ammonta ad un massimo dell’80% del mutuo. Tale mutuo viene concesso in applicazione del regime “de minimis”. Il mutuo per la costituzione di liquidità può essere concesso esclusivamente alle imprese situate in zone turisticamente poco sviluppate o in località che non superano i 10.000 abitanti.