30 settembre 2015
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
OBIETTIVOAi sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Inoltre, l’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo.
A norma dell’articolo 2 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell’anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2016 per il periodo d’attività compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.
DESCRIZIONEAi sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Inoltre, l’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo.
A norma dell’articolo 2 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell’anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2016 per il periodo d’attività compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.
AZIONI FINANZIATEConformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l’esercizio finanziario 2016 saranno ripartiti tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta, tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:
a) il 15 % sarà ripartito in parti uguali;
b) l’85 % sarà ripartito fra i partiti che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.
CHI PUO' PARTECIPAREPer avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:
a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede;
b) essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo;
c) rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l’Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l’intenzione.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2004/2003, un membro del Parlamento europeo può appartenere a un solo partito politico a livello europeo (articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2004/2003).
Alla luce di quanto precede, si informano i partiti politici che il Parlamento europeo applica il disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nel senso che un deputato al Parlamento europeo può soltanto essere membro del partito politico a livello europeo di cui è membro il suo partito politico nazionale.
ENTITA' CONTRIBUTOGli stanziamenti per l’esercizio 2016 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Contributi ai partiti politici europei» ammontano complessivamente a 31.400.000 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all’approvazione dell’autorità di bilancio.
L’importo massimo erogato dal Parlamento europeo ai beneficiari non deve superare l’85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L’onere della prova spetta al partito politico interessato.
Il finanziamento avviene sotto forma di sovvenzione di funzionamento
COME PARTECIPAREVerranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate per iscritto mediante il modulo di domanda di sovvenzione che figura nell’allegato 1 della summenzionata decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 e trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il termine ultimo per la loro presentazione.
PAESI AMMISSIBILI
REFERENTENULL
SITO WEBNULL
FORMULARI E DOCUMENTIGazzetta ufficiale C 200/2 del 17.06.2015
Pagina web per documenti e formulari
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali. - NULL
CODICE AUTORE17/06/2015_CAD
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