30 settembre 2015
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
OBIETTIVOAi sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Inoltre, l’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
Il regolamento (CE) n. 2004/2003 quale riveduto nel 2007 riconosce il ruolo delle fondazioni politiche a livello europeo, le quali, in quanto organizzazioni affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull’integrazione europea, oltre che svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. Il regolamento prevede in particolare la concessione, da parte del Parlamento europeo, di una sovvenzione annuale di funzionamento a favore delle fondazioni politiche che ne facciano domanda e che soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento medesimo.
In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo.
A norma dell’articolo 2 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «Il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell’anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2016 per il periodo d’attività compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.
DESCRIZIONEAi sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. Inoltre, l’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.
Il regolamento (CE) n. 2004/2003 quale riveduto nel 2007 riconosce il ruolo delle fondazioni politiche a livello europeo, le quali, in quanto organizzazioni affiliate ai partiti politici a livello europeo possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull’integrazione europea, oltre che svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche. Il regolamento prevede in particolare la concessione, da parte del Parlamento europeo, di una sovvenzione annuale di funzionamento a favore delle fondazioni politiche che ne facciano domanda e che soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento medesimo.
In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo.
A norma dell’articolo 2 della decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004, «Il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell’anno che precede quello per il quale è richiesta la sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2016 per il periodo d’attività compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari.
AZIONI FINANZIATEConformemente all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2004/2003, i fondi disponibili per l’esercizio finanziario 2016 saranno ripartiti tra le fondazioni politiche a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta, tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:
a)
il 15 % sarà ripartito in parti uguali;
b)
l’85 % sarà ripartito fra le fondazioni affiliate a partiti politici a livello europeo che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.
CHI PUO' PARTECIPAREPer avere diritto a una sovvenzione, una fondazione politica a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:
a)
essere affiliata a uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 2004/2003, come certificato dal partito medesimo;
b)
avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; tale personalità giuridica deve essere distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata;
c)
rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l’Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;
d)
non perseguire finalità di lucro;
e)
essere dotata di un organo direttivo la cui composizione sia geograficamente equilibrata.
Essa deve inoltre soddisfare le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003, che recita: «Nell’ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall’altra.»
ENTITA' CONTRIBUTOGli stanziamenti per l’esercizio 2016 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano complessivamente a 18.700.000 EUR. Essi sono subordinati all’approvazione dell’autorità di bilancio.
L’importo massimo erogato dal Parlamento europeo ai beneficiari non deve superare l’85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento delle fondazioni politiche a livello europeo. L’onere della prova spetta alla fondazione politica interessata.
COME PARTECIPAREVerranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate per iscritto mediante il modulo di domanda di sovvenzione che figura nell’allegato 1 della summenzionata decisione dell’Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 e trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il termine ultimo per la loro presentazione.
PAESI AMMISSIBILI
REFERENTENULL
SITO WEBNULL
FORMULARI E DOCUMENTIGazzetta ufficiale C 200/7 del 17.06.2015
Pagina web per documenti e formulari
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali. - NULL
CODICE AUTORE17/06/2015_CAD
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