[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]L.R. 15 /2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n.3”
Il presente bando finanzia progetti partecipativi presentati da enti locali e associazioni. L'obiettivo è coinvolgere le comunità nella condivisione delle decisioni attraverso incontri, bilanci partecipativi e laboratori.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Saranno ammessi a contributo i progetti relativi a processi partecipativi, cioè percorsi strutturati di dialogo e confronto avviati in riferimento a progetti, atti normativi (Statuti, Regolamenti, Piani, Atti di Programmazione, ecc.) e procedure amministrative di competenza degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.
L’oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.
Saranno ammesse al contributo anche singole fasi del processo partecipativo.
Saranno ammesse a contributo esclusivamente proposte progettuali aventi ad oggetto processi partecipativi di durata non superiore a sei mesi dal loro avvio. Progetti di particolare complessità, la cui valutazione spetta al Tecnico di garanzia, possono avere una durata massima di dodici mesi.
È prevista una premialità per quelli che riguardano i beni confiscati alle mafie.
Dallo sviluppo sostenibile del territorio e delle città fino alle tematiche sociali, l’obiettivo per tutti è coinvolgere le comunità nella condivisione delle decisioni attraverso incontri, bilanci partecipativi e laboratori.
Le spese ammesse a contributo devono essere di natura corrente (ad esempio: oneri per la progettazione; oneri per la formazione del personale interno esclusivamente riferita alle pratiche e ai metodi partecipativi; oneri per la fornitura di servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi; oneri per la comunicazione del progetto).
Non sono ammessi contributi per spese in conto capitale (acquisizione di beni che divengano parte del patrimonio mobile e immobile del soggetto richiedente) e per erogazione di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondere al personale interno all’amministrazione pubblica.
Non sono ammissibili spese a favore di soggetti che sono firmatari dell’accordo formale o partner di progetto.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Potranno accedere ai contributi a sostegno dei processi di partecipazione:
a) gli enti locali;
b) altri soggetti pubblici;
c) soggetti giuridici privati, purché abbiano ottenuto l’adesione formale dell’ente responsabile e cioè titolare della decisione oggetto del processo partecipativo (Regione, enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici).
È consentito l’inoltro di un solo progetto da parte di ciascun richiedente.
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