Regione Emilia Romagna: L.R. 41/97 "Interventi di valorizzazione di aree commerciali"
Sono previsti contributi, in regime de minimis, ai centri di assistenza tecnica di cui all’art. 23 del D.Lgs. 114/98, autorizzati dalla Regione Emilia Romagna, antecedentemente la data di presentazione della domanda, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e per un importo massimo di € 50.000 per i C.A.T. di livello regionale e di € 25.000 per quelli di livello non regionale, per la realizzazione di progetti di valorizzazione di aree commerciali finalizzati alla:
Il progetto deve consistere in azioni finalizzate alla valorizzazione di aree commerciali, quali a titolo esemplificativo:
- realizzazione e/o promozione di marchi di qualità territoriali anche in settori non coperte dalle attuali normative;
- realizzazione di strategie di marketing territoriale in funzione di specificità e potenzialità locali;
- realizzazione di specifiche campagne promozionali di event, manifestazioni, iniziative, ecc;
- realizzazione di specifici servizi collettivi a livello territoriale.
Sono ammissibili i centri di assistenza tecnica di cui all’art. 23 del D. Lgs. 114/98, autorizzati dalla Regione Emilia Romagna, antecedentemente la data di presentazione della domanda.
L'impresa deve essere attiva e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sottoposta ad alcuna procedura concorsuale, quali fallimento, liquidazione anche volontaria, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria e tale requisito deve essere mantenuto almeno fino alla data di erogazione del contributo. Costituiscono, inoltre, condizione di ammissibilità:
a) avere legali rappresentanti, amministratori, soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., per i quali non sussistano cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia). Tale requisito sarà oggetto di verifica della documentazione antimafia di cui all’allegato Mod. 7/A, tramite interrogazione della BDNA;
b) la sottoscrizione della “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 627/2015.
Il contributo è concesso, nel rispetto del suddetto regime di aiuto, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile e per un importo massimo di € 50.000 per i CAT di livello regionale e di € 25.000 per i restanti, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad € 300.000.
Per la realizzazione delle suddette azioni sono ammissibili le spese sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 4 (01/01/2020 - 31/12/2020), per:
a) servizi di consulenza, prestati, in base a lettera di incarico specifico, da imprese o società, anche in forma cooperatva, iscritte al registro imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da soggetti iscritti ad albi, ruoli ed elenchi legalmente riconosciut o per le professioni non organizzate in ordini o collegi, da persone fisiche dotate di adeguata esperienza, comprovata dai curricula opportunamente firmati, che devono risultare agli atti;
b) personale dipendente a tempo indeterminato e determinato impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto e quantificato e calcolato in termini di ore/uomo per un importo non superiore al 30% del totale ammissibile delle spese dirette;
c) servizi di comunicazione relativi a realizzazione, stampa e diffusione di materiale informativo, campagne pubblicitarie, organizzazione di convegni, di seminari, di corsi formativi e di ogni altra attività informativa e/o formativa ad esclusione delle attività di docenza, di relatore di cui alla lett. a);
d) servizi informatici relativi alla realizzazione di appositi software strettamente necessari alla realizzazione del progetto;
e) spese generali come ad esempio affitto, utenze, cancelleria, servizi postali, rimborsi spese missioni del personale di cui alla lettera b) e in generale spese per le quali non è possibile determinare l’esatto importo destinato ad ogni singola attività, riconosciute forfettariamente nella misura del 20% del totale ammissibile delle spese dirette e senza obbligo di rendicontazione;
I soggetti prestatori di consulenze di cui alla lett. a) non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto richiedente, né essere loro dipendenti.
Sono escluse le spese non rientranti nell’elenco che precede nonché quelle fatturate al soggetto beneficiario dal legale rappresentante, dai soci e da qualunque altro soggetto facente parte di organi societari.
Per la realizzazione delle suddette azioni sono ammissibili le spese sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 4 (01/01/2020 - 31/12/2020), per:
a) servizi di consulenza, prestati, in base a lettera di incarico specifico, da imprese o società, anche in forma cooperatva, iscritte al registro imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da soggetti iscritti ad albi, ruoli ed elenchi legalmente riconosciut o per le professioni non organizzate in ordini o collegi, da persone fisiche dotate di adeguata esperienza, comprovata dai curricula opportunamente firmati, che devono risultare agli atti;
b) personale dipendente a tempo indeterminato e determinato impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto e quantificato e calcolato in termini di ore/uomo per un importo non superiore al 30% del totale ammissibile delle spese dirette;
c) servizi di comunicazione relativi a realizzazione, stampa e diffusione di materiale informativo, campagne pubblicitarie, organizzazione di convegni, di seminari, di corsi formativi e di ogni altra attività informativa e/o formativa ad esclusione delle attività di docenza, di relatore di cui alla lett. a);
d) servizi informatici relativi alla realizzazione di appositi software strettamente necessari alla realizzazione del progetto;
e) spese generali come ad esempio affitto, utenze, cancelleria, servizi postali, rimborsi spese missioni del personale di cui alla lettera b) e in generale spese per le quali non è possibile determinare l’esatto importo destinato ad ogni singola attività, riconosciute forfettariamente nella misura del 20% del totale ammissibile delle spese dirette e senza obbligo di rendicontazione;
I soggetti prestatori di consulenze di cui alla lett. a) non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto richiedente, né essere loro dipendenti.
Sono escluse le spese non rientranti nell’elenco che precede nonché quelle fatturate al soggetto beneficiario dal legale rappresentante, dai soci e da qualunque altro soggetto facente parte di organi societari.
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