Contributi allo spettacolo dal vivo per l'annualità 2020

Scadenza: 30 settembre 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Regione Lazio, Regolamento Regionale n.16 del 5 agosto 2019

Bando scaduto

Interventi ammissibili

Attraverso il presente bando, la Regione, al fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale di spettacolo dal vivo nell’ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i seguenti interventi:

- Le attività di produzione comprendenti:
1) Progetti annuali di produzione di spettacolo dal vivo in tutte le sue forme;
2) Progetti triennali dei centri di produzione;

- Lo sviluppo di festival e rassegne di spettacolo dal vivo comprendenti:
1) progetti triennali di attività di teatro, musica, danza e a carattere multidisciplinare;
2) progetti triennali di attività circensi e degli artisti di strada;

- Il sostegno allo spettacolo dal vivo mediante:
1) progetti annuali di sviluppo di circuiti regionali, attraverso reti tra enti locali, inclusa Roma Capitale, per la diffusione sul territorio regionale dell’offerta di spettacolo dal vivo;
2) progetti annuali relativi alla realizzazione di ensemble musicali ed orchestre, in particolare giovanili, in qualsiasi forma giuridica costituite;

- Le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e la partecipazione del pubblico mediante:
1) Progetti annuali svolti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, teatrale, musicale e coreutica, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con gli enti e le associazioni, purché anch’essi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
2) Progetti annuali di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica;
3) Progetti triennali per lo sviluppo del teatro di figura e iniziative di spettacolo dal vivo destinate ai bambini e all’infanzia.

Chi può partecipare

Possono beneficiare dei contributi i soggetti giuridici privati costituiti ed operanti nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno due anni, in possesso, al momento della presentazione e fino all’erogazione del saldo del contributo, dei requisiti soggettivi previsti dal bando.

Possono, inoltre, beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento gli enti locali e altri enti pubblici in possesso dei requisiti specifici eventualmente richiesti.

I soggetti indicati sopra possono presentare istanza di contributo in forma singola o come raggruppamento.

Nel caso di presentazione di istanza in forma di raggruppamento i soggetti aggregati devono conferire ad uno degli aggregati, che assume la qualifica di soggetto mandatario e capofila, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario gestore del contributo e dei rapporti con la Regione Lazio.

Nel caso di presentazione di istanza in forma di raggruppamento comprendente soggetti privati, il requisito minimo biennale di esperienza nel settore degli spettacoli dal vivo deve essere posseduto almeno dal soggetto capofila fermi restando il possesso del requisito dell’operatività nel settore, dei requisiti soggettivi generali e degli ulteriori requisiti indicati sopra, necessari per tutti i soggetti privati che costituiscono il raggruppamento.

Non possono presentare istanza di contributo, né in forma singola né come capofila o membro di un raggruppamento:

- Le fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all’articolo 7 della l.r. 15/2014;

- Le bande musicali e i gruppi corali, coreutici e teatrali amatoriali iscritti all’Albo regionale di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2014.

Il mancato rispetto di quanto prescritto nel presente articolo ed il mancato rispetto del possesso anche di uno solo dei requisiti soggettivi generali indicati dal bando, comporta la non ammissibilità alla fase di valutazione della proposta progettuale. La perdita del requisito intervenuta successivamente alla concessione ma prima del saldo del contributo, comporterà la decadenza dal contributo concesso, con conseguente recupero dell’acconto eventualmente già erogato.

Entità del contributo

L’ammontare del contributo regionale concesso ai sensi del presente regolamento per ciascun intervento non può essere superiore alla differenza fra il totale delle spese ammissibili ed il totale delle entrate relative alla realizzazione delle attività previste nel progetto al netto del contributo regionale.

Il contributo è concesso nel rispetto di tutti i seguenti massimali e limiti:
- 80% delle spese ammissibili;
- Euro 30.000,00 o euro 50.000,00 per i centri di produzione;
- Rispetto del principio del pareggio di bilancio del progetto.

La Regione finanzia gli interventi realizzati a partire dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui è presentata l’istanza di contributo.

Non è ammissibile, pena la decadenza dal contributo di cui al presente regolamento, percepire ulteriori contributi e/o finanziamenti a qualsiasi titolo erogati dalla Regione per la realizzazione delle medesime attività del progetto proposto. Il beneficiario è tenuto ad optare per uno tra i due contributi concessi, dandone comunicazione entro dieci giorni dall’avvenuta conoscenza dell’attribuzione dell’ulteriore contributo alla Direzione regionale competente. La mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente regolamento.

Link e Documenti

Regolamento n.16 del 5 agosto 2019

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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