Regione Emilia – Romagna
In attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. f) della L. R. 26/09, sono concessi contributi per agevolare le organizzazioni del commercio equo e solidale nella realizzazione degli investimenti relativi esclusivamente allo svolgimento dell'attività relativa al commercio equo e solidale e finalizzati a:
a) apertura e ristrutturazione delle sedi;
b) acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche.
Sono ammissibili gli interventi avviati a partire dal 01/01/2021 e conclusi entro il 31/12/2022.
Ciascun progetto finanziato dovrà, comunque, concludersi entro il termine previsto nel relativo cronoprogramma e rendicontato entro e non oltre due mesi successivi.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute e pagate per la realizzazione dei progetti finanziati, a partire dal 01/01/2021 e fino alla data di conclusione del progetto prevista e indicata nel relativo cronoprogramma o alla diversa data prevista a seguito di concessione di proroga, per:
Non sono ammissibili:
I beni oggetto dell’intervento non possono essere ceduti, alienati o distratti entro cinque anni, decorrenti dalla data di saldo del contributo.
Sono ammissibili i soggetti del commercio equo e solidale individuati dalla Regione Emilia-Romagna antecedentemente la data di presentazione della domanda (ovvero soggetti già accredtiati), che mantengono i requisiti richiesti ai fini dell’individuazione, ai sensi della L.R. 26/2009 e della D.G.R. n. 1457/2010.
Costituiscono condizione di ammissibilità:
a) avere legali rappresentanti, amministratori, soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., per i quali non sussistano cause ostative previste al comma 8 dell’art. 67 (condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all’ articolo 640, secondo comma, n. 1), del Codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all’articolo 640-bis del codice penale);
b) la sottoscrizione della “Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 627/2015;
c) la presentazione di progetti aventi una spesa ammissibile non inferiore a 5.000 Euro.
Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda.
Il contributo viene concesso in regime “de minimis” secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
Il contributo in conto capitale è concesso, nel rispetto del suddetto regime di aiuto, nella misura massima del 70% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di 25.000 Euro, fino ad esaurimento delle risorse previste, pari ad 80.000 Euro.
Attenzione: il contributo regionale è cumulabile con altri contributi di enti pubblici fino al limite dell’80% della spesa ammessa.
Pagina web per formulari e documenti
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.
Si richiama l’attenzione sull’aspetto “Criteri di priorità”, indicato nel bando:
La predisposizione della graduatoria deve tenere conto dell’apertura di nuova sede in provincia diversa da quelle dove l'ente già opera, assegnando un punto per ogni nuova prima apertura in provincia diversa da quelle dove l'ente già opera. In caso di parità di punteggio tra imprese aventi le caratteristiche1 potenziali per il conseguimento del rating di legalità si riconosce la precedenza in graduatoria alle imprese in possesso di tale rating, con ulteriore preferenza per coloro i quali possiedono il rating maggiore (espresso in stelle). Il rating di legalità (Art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal D. L. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012) dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda e verificato in sede di istruttoria amministrativa. Al di fuori del suddetto caso, si riconosce la precedenza in graduatoria ai soggetti con progetti aventi l'investimento più alto.
Si ricorda che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un’impresa unica non deve superare il massimale di 200.000 Euro su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
La liquidazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione (saldo finale) qualora, sulla base del cronoprogramma presentato, il richiedente preveda la realizzazione dell’intervento e il sostenimento delle relative spese in un’unica annualità, fatta salva l’eventuale concessione di proroga che determini un differimento della realizzazione delle attività progettuali all’anno successivo o in più soluzioni (stato di avanzamento annuale e saldo finale) qualora preveda la realizzazione dell’intervento e il sostenimento delle relative spese in più annualità.
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