12 dicembre 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
OBIETTIVOgennaio 2017.
DESCRIZIONEgennaio 2017.
AZIONI FINANZIATEDecreto Ministeriale di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento. Per i danni alle produzioni agricole sono previsti:
a) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del d.lgs 102/2004, contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sottraendo il risultatoescludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita;
b) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del d.lgs 102/2004, prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno 2017 e perl'anno successivo da erogare al seguente tasso agevolato:
20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;
35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestitosono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'art. 7 del d. lgs. 102/2004;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8 del d.lgs. 102/2004.
Per i danni materiali subiti dalle strutture aziendali, quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione, terreni ripristinabili, possonoessere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate.
Gli interventi di ripristino devono essere conformi alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, paesistico ambientale e di difesa del suolo.
Per la determinazione della produzione lorda vendibile ordinaria, si dovrà far riferimento alle rese produttive unitarie e ai prezzi nel triennio precedentedel d.lgs n. 102/2004.
Il danno effettivo a carico dell'azienda risulterà dalla differenza tra il valore della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente ed il valorenell'apposito Decreto MIPAAF per la definizione dei valori da ammettere alla copertura assicurativa agevolata ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 102/2004.
Nelle aziende con superficie coltivata, sia in territorio delimitato con il DM 25 settembre 2017 che non, il danno da considerare ai fini del calcolo delsulla PLV, la parte di azienda non ricompresa nell'area riconosciuta con il suddetto Decreto MIPAAF.
Per le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del CC, che svolgano attività economiche anche non agricole, come desumibili dalla iscrizione alla CCIAA e dallagenerato dalle attività agricole stesse.
CHI PUO' PARTECIPAREassociate, che hanno i requisiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile; che:
-risultano iscritte fin dalla data dell'evento atmosferico presso la Camera di Commercio (CCIAA) al registro delle imprese;
-
ricadono nelle zone delimitate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 24981 del 25 settembre 2017, pubblicato nellaproduzioni vegetali sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche;
-risultare regolarmente iscritti nella relativa gestione previdenziale e assicurativa e in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
-vigente.
ENTITA' CONTRIBUTO
COME PARTECIPARE
PAESI AMMISSIBILI
REFERENTENULL
SITO WEBNULL
FORMULARI E DOCUMENTIPagina web per documenti e formulari
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali. - NULL
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