Contributi per danni causati alle produzioni, alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola

Scadenza: 12 dicembre 2017
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Bando scaduto
SCADENZA

12 dicembre 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO
La Regione Molise ha approvato modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo per i danni causati alle produzioni, alle strutture
aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei territori della Regione Molise danneggiate dalle eccezionali nevicate protrattesi dal 5 al 25

gennaio 2017.

DESCRIZIONE
La Regione Molise ha approvato modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo per i danni causati alle produzioni, alle strutture
aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei territori della Regione Molise danneggiate dalle eccezionali nevicate protrattesi dal 5 al 25

gennaio 2017.

AZIONI FINANZIATE
Le tipologie di aiuto per le quali può essere richiesto l'intervento pubblico, nei limiti dell'entità del danno subito come conseguenza diretta delle nevicate dal
05.01.2017 al 25.01.2017, accertato nei termini previsti dai regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sono quelle indicate nel suddetto

Decreto Ministeriale di declaratoria del carattere di eccezionalità dell'evento. Per i danni alle produzioni agricole sono previsti:

a) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del d.lgs 102/2004, contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sottraendo il risultato
ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno 2017 per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno dal risultato
ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti o dalla media triennale basata sui cinque anni precedenti,

escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita;

b) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) del d.lgs 102/2004, prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno 2017 e per

l'anno successivo da erogare al seguente tasso agevolato:

20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in zone svantaggiate;

35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito

sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'art. 7 del d. lgs. 102/2004;

d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8 del d.lgs. 102/2004.

Per i danni materiali subiti dalle strutture aziendali, quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione, terreni ripristinabili, possono

essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate.

Gli interventi di ripristino devono essere conformi alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, paesistico ambientale e di difesa del suolo.

Per la determinazione della produzione lorda vendibile ordinaria, si dovrà far riferimento alle rese produttive unitarie e ai prezzi nel triennio precedente
risultanti da documentazione contabile e fiscale probante (fatture di vendita o documentazione di conferimento, contabilità aziendale, ecc). Per le colture per
le quali non si posseggono dati storici, è possibile fare riferimento alle rese benchmark approvate dal Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ai prezzi stabiliti annualmente con apposito Decreto MIPAAF per la definizione dei valori da ammettere alla copertura assicurativa agevolata ai sensi dell'art. 2

del d.lgs n. 102/2004.

Il danno effettivo a carico dell'azienda risulterà dalla differenza tra il valore della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente ed il valore
della produzione ottenuta nell'anno dell'evento eccezionale. Qualora la produzione non sia stata ancora venduta il prezzo di riferimento è quello indicato

nell'apposito Decreto MIPAAF per la definizione dei valori da ammettere alla copertura assicurativa agevolata ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 102/2004.

Nelle aziende con superficie coltivata, sia in territorio delimitato con il DM 25 settembre 2017 che non, il danno da considerare ai fini del calcolo del
contributo e dell'incidenza di danno sulla PLV ordinaria del triennio precedente dovrà essere riferito solo all'area delimitata mentre la PLV deve risultare
dall'intera azienda. Soltanto in casi particolari dove l'azienda si estenda senza soluzioni di continuità o comunque dove siano comprovati gli stessi livelli di
danno (dovuto all'evento in questione) anche nell'area non delimitata, potrà considerarsi danneggiata, ai soli fini della dimostrazione dell'incidenza di danno

sulla PLV, la parte di azienda non ricompresa nell'area riconosciuta con il suddetto Decreto MIPAAF.

Per le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del CC, che svolgano attività economiche anche non agricole, come desumibili dalla iscrizione alla CCIAA e dalla
documentazione fiscale, la produzione lorda vendibile ordinaria triennale è desumibile dal volume d'affari, riportato nella dichiarazione IVA annuale,

generato dalle attività agricole stesse.

CHI PUO' PARTECIPARE
Possono beneficiare degli interventi compensativi previsti dall'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 102/2004 le imprese agricole, singole o

associate, che hanno i requisiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile; che:

-

risultano iscritte fin dalla data dell'evento atmosferico presso la Camera di Commercio (CCIAA) al registro delle imprese;

-

ricadono nelle zone delimitate con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 24981 del 25 settembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2017, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle

produzioni vegetali sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche;

-
hanno segnalato i danni alla Regione, per il tramite del Comune o direttamente, non oltre il 05.05.2017;

risultare regolarmente iscritti nella relativa gestione previdenziale e assicurativa e in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

-
non siano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione

vigente.

ENTITA' CONTRIBUTO

COME PARTECIPARE

PAESI AMMISSIBILI

REFERENTE

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SITO WEB

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FORMULARI E DOCUMENTI

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali. - NULL

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