Contributi per il miglioramento della vita e per la valorizzazione dei borghi e ambienti naturali in montagna

Scadenza: 30 aprile 2019
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Finalità

Con decreto del Presidente della Regione 8 maggio 2017, n. 094/Pres., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 20 del 17 maggio 2017, è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna”. La Regione Friuli venezia Giulia ha apportato rilevanti modifiche al regolamento che disciplina la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, commi 56- 62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) a sostegno di iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e amantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell’ambiente montano, al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate.

Interventi ammissibili

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Sono finanziate iniziative finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell’ambiente montano, al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate, attraverso almeno una delle seguenti attività, previste da un progetto di valenza triennale:

- inclusione sociale e lavorativa;

- fornitura di servizi di prossimità;

- organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;

- manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell’ambiente naturale circostante;

- mantenimento dell’uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.

Il finanziamento copre i costi di:

- costituzione della cooperativa o dell’associazione, nel limite del 5% del totale della spesa ammissibile a contributo: tributi e tasse, spese notarili, consulenze legali, consulenze fiscali ed economico-finanziarie;

- avviamento di una nuova unità locale, nel limite del 45% del totale della spesa ammissibile a contributo:

1. lavori di manutenzione ordinaria e, limitatamente alla realizzazione di servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici, manutenzione straordinaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

2. retribuzioni del personale e oneri riflessi, nei limiti del trattamento retributivo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

3. compensi per collaboratori, compresi i corrispettivi per lavoro autonomo e i compensi per il lavoro accessorio;

4. corrispettivi per il lavoro somministrato;

5. corrispettivi per i servizi di contabilità e assistenza fiscale e di consulente del lavoro;

- investimento, riferito alle attività del progetto: acquisto di impianti, macchinari e attrezzi, arredi, autoveicoli.

Chi può partecipare

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]I beneficiari sono: - cooperative; - associazioni. I beneficiari devono svolgere l’attività tramite una o più unità locali, a proprio uso esclusivo, situate nei Comuni classificati montani che risultano inseriti nella zona di svantaggio socioeconomica C o, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, nella zona di svantaggio socioeconomico B: Comuni appartenente alla zona di svantaggio socio economico C: Ampezzo, Andreis, Arta Terme, Barcis, Cercivento, Chiusaforte, Cimolais, Claut, Clauzetto, Comeglians, Dogna, Drenchia, Erto e Casso, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravascletto, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Treppo Carnico, Verzegnis, Vito d’Asio. Comuni appartenente alla zona di svantaggio socio economico B con centri abitati in zona di svantaggio C: Attimis (Porzus, Subit, Cancellier), Enemonzo (Fresis, Maiaso, Tartinis-Colza), Forgaria nel Friuli(Monteprat), Nimis (Chialminis, Monteprato, Borgo di Mezzo), Prepotto (Castelmonte), Raveo, San Leonardo (Iainich), Zuglio (Fielis, Sezza) Le unità locali devono essere collocate in immobili di cui i beneficiari siano proprietari o abbiano disponibilità, per un periodo non inferiore a quello del vincolo di destinazione di cui all’articolo 15, comma 2, in base a un titolo legale che, in caso di lavori, ne consenta l’effettuazione. Le unità locali sono indicate in domanda di contributo, con la quale il richiedente dichiara ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che le stesse sono attive oppure che saranno attivate entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera j).

Entità del contributo

Il contributo massimo richiedibile è di € 200.000,00 e si configura, in base alla natura del beneficiario e dell’attività da esso svolta:

- cooperativa o associazione che svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo concesso in conformità della definizione di aiuto “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 2013, L352;

- capitale non rientrante nella nozione di aiuto di Stato del diritto europeo.

Il contributo è concesso nelle seguenti percentuali massime sulla spesa ammessa a finanziamento:

- cooperativa o associazione che svolge attività di impresa: 80%;

- associazione che non svolge attività di impresa: 100%.

Nel caso di attività imprenditoriale nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, il limite massimo del contributo è di € 100.000,00, a meno che non ricorrano le condizioni poste dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Link e Documenti

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Regolamento di modifica

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.
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