[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Sono finanziate iniziative finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell’ambiente montano, al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate, attraverso almeno una delle seguenti attività, previste da un progetto di valenza triennale:
- inclusione sociale e lavorativa;
- fornitura di servizi di prossimità;
- organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
- manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell’ambiente naturale circostante;
- mantenimento dell’uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.
Il finanziamento copre i costi di:
- costituzione della cooperativa o dell’associazione, nel limite del 5% del totale della spesa ammissibile a contributo: tributi e tasse, spese notarili, consulenze legali, consulenze fiscali ed economico-finanziarie;
- avviamento di una nuova unità locale, nel limite del 45% del totale della spesa ammissibile a contributo:
1. lavori di manutenzione ordinaria e, limitatamente alla realizzazione di servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici, manutenzione straordinaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
2. retribuzioni del personale e oneri riflessi, nei limiti del trattamento retributivo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
3. compensi per collaboratori, compresi i corrispettivi per lavoro autonomo e i compensi per il lavoro accessorio;
4. corrispettivi per il lavoro somministrato;
5. corrispettivi per i servizi di contabilità e assistenza fiscale e di consulente del lavoro;
- investimento, riferito alle attività del progetto: acquisto di impianti, macchinari e attrezzi, arredi, autoveicoli.
Il contributo massimo richiedibile è di € 200.000,00 e si configura, in base alla natura del beneficiario e dell’attività da esso svolta:
- cooperativa o associazione che svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo concesso in conformità della definizione di aiuto “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 dicembre 2013, L352;
- capitale non rientrante nella nozione di aiuto di Stato del diritto europeo.
Il contributo è concesso nelle seguenti percentuali massime sulla spesa ammessa a finanziamento:
- cooperativa o associazione che svolge attività di impresa: 80%;
- associazione che non svolge attività di impresa: 100%.
Nel caso di attività imprenditoriale nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, il limite massimo del contributo è di € 100.000,00, a meno che non ricorrano le condizioni poste dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
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