[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Regione Sardegna: Legge regionale 27 febbraio 1957, n.5. Legge regionale 7 agosto 2009, n.3, art. 2 comma 39. regolamento CE n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis"
La Regione ha previsto l’attuazione di azioni di promozione e sostegno del sistema cooperativistico regionale mediante la Legge Regionale 27 febbraio 1957, n. 5 che è destinata a finanziare lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività cooperativistica in Sardegna. I contributi o le sovvenzioni sono accordati sulla base di programmi di investimento presentati dalle cooperative richiedenti.
Le modifiche introdotte negli ultimi tre anni hanno fortemente innovato la materia in un’ottica di razionalizzazione ed efficacia dell’intervento nonché di semplificazione del suo procedimento, attraverso il rimborso delle spese effettuate in funzione di ben precisi programmi aziendali, che consente un notevole risparmio di tempo oltre che di miglior controllo ex post sulle risorse così erogate.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Il Programma di investimenti, per essere giudicato ammissibile, deve essere finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo.
Il Programma di investimenti (Sezione D dell’allegato 1), dovrà essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido e dovrà contenere l’obiettivo che si intende perseguire con il finanziamento, il tutto esposto in modo esaustivo e non generico.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]I soggetti legittimati a richiedere il contributo sono le Società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 del C.C., aventi sede legale ed operativa in Sardegna, iscritte ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 giugno 2004, all’Albo delle società cooperative alle categorie:
In caso di consorzi di cooperative, tutte le cooperative consorziate devono avere sede legale ed operativa in Sardegna.
Ne consegue che le cooperative che non rientrano nelle quattro fattispecie sopra descritte non possono partecipare al bando.
La dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2019 ammonta a € 2.000.000.
L’aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammissibili al netto dell’IVA, come indicate dalla Cooperativa nella propria domanda di partecipazione e verrà erogato secondo la procedura “a sportello” ossia in ordine di arrivo delle relative domande.
Non saranno finanziabili piani di investimento di importo ammesso inferiore a € 10.000 e non sarà finanziabile la parte di spesa eccedente i € 45.000.
La percentuale del contributo a fondo perduto del 50% sarà calcolata sul programma di investimento ammesso.
Sono finanziabili le spese affrontate nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 7 maggio 2019.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]La concessione del finanziamento avviene sulla base del Programma di investimenti aziendale presentato dalla Società cooperativa.
Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
Non è ammesso il cofinanziamento dello stesso bene o servizio con più finanziamenti pubblici.
Dette spese sono suddivise nelle seguenti macrovoci, la cui elencazione ha valore esaustivo:
A) Macrovoce immobili e interventi edili
Sono costi ammessi:
In caso di acquisto di terreno, la spesa è ammissibile purché sussista un nesso fra l’acquisto del terreno e l'obiettivo dell’investimento in termini di causalità necessaria, nel senso che, in difetto, il programma non potrebbe essere realizzato o comunque il suo conseguimento verrebbe reso più gravoso;
L’acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato) deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:
La cooperativa dovrà possedere -alla data di presentazione della domanda- il contratto definitivo di compravendita redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
2. acquisto di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie.
B) Macrovoce beni mobili
Sono costi ammessi:
C) Macrovoce veicoli e natanti
Sono costi ammessi:
Ai fini del presente Avviso si definiscono:
a) imbarcazione: qualsiasi generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quali si parla invece di nave) e superiori ai 10 m, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc...);
b) natante: le unità da diporto, il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10,00 m, indipendentemente dalla loro propulsione.
D) Macrovoce immobilizzazione immateriale
Sono costi ammessi:
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]La concessione del finanziamento avviene sulla base del Programma di investimenti aziendale presentato dalla Società cooperativa.
Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
Non è ammesso il cofinanziamento dello stesso bene o servizio con più finanziamenti pubblici.
Dette spese sono suddivise nelle seguenti macrovoci, la cui elencazione ha valore esaustivo:
A) Macrovoce immobili e interventi edili
Sono costi ammessi:
In caso di acquisto di terreno, la spesa è ammissibile purché sussista un nesso fra l’acquisto del terreno e l'obiettivo dell’investimento in termini di causalità necessaria, nel senso che, in difetto, il programma non potrebbe essere realizzato o comunque il suo conseguimento verrebbe reso più gravoso;
L’acquisto di un bene immobile (terreno o fabbricato) deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:
La cooperativa dovrà possedere -alla data di presentazione della domanda- il contratto definitivo di compravendita redatto per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
2. acquisto di strutture temporanee e mobili che non richiedano opere murarie.
B) Macrovoce beni mobili
Sono costi ammessi:
C) Macrovoce veicoli e natanti
Sono costi ammessi:
Ai fini del presente Avviso si definiscono:
a) imbarcazione: qualsiasi generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quali si parla invece di nave) e superiori ai 10 m, indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc...);
b) natante: le unità da diporto, il cui scafo, misurato secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, abbia una lunghezza pari o inferiore a 10,00 m, indipendentemente dalla loro propulsione.
D) Macrovoce immobilizzazione immateriale
Sono costi ammessi:
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Bando
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