Regione Abruzzo: Legge 15 dicembre 2016 n.229 e s.m.i. recante il titolo "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"; Decreto Attuativo Ministero Economia e Finanza e Ministero dello Sviluppo Economico, del 10 maggio 2018
La Regione Abruzzo intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo delle aree colpite dagli eventi sismici dell’agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017 tramite la concessione di aiuti alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi.
I contributi oggetto del Bando sono concessi in conto capitale a fronte dell’effettuazione di nuovi investimenti produttivi, finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti, sulla base di una proposta di Programma di Investimento.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento debbono:
Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente avviso le imprese costituite che soddisfano i seguenti requisiti:
I fondi disponibili assegnati alla Regione Abruzzo sono pari ad euro 3.500.000.
Alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo in conto capitale commisurato alle spese ammissibili nell’ambito del Programma di investimento, presentato come di seguito:
a) ai sensi dei Regolamenti di esenzione, con le intensità di aiuto ivi previste a seconda della dimensione di impresa e della localizzazione dell’investimento per le singole tipologie di costi ammissibili;
b) pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite massimo di contributo e nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti de minimis.
I Programmi di investimento debbono prevedere spese ammissibili complessive comprese tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 1.500.000.
I costi riguardano, nei limiti delle pertinenti disposizioni comunitarie vigenti:
a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni;
b. le opere murarie ed assimilate, nonché le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l’acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l’ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
d. gli autoveicoli targati ad uso non promiscuo, in quanto strettamente necessari e funzionali alla attività di impresa;
e. i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
f. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
g. per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi all’acquisizione di servizi di consulenza, connessi al programma di investimento produttivo quali:
Con riferimento alle spese di cui ai punti a. e b., si applicano i seguenti limiti:
a. le spese relative all’acquisto del suolo aziendale e alle sue sistemazioni sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;
b. le spese relative alle opere murarie e assimilate, nonché alle infrastrutture specifiche aziendali, sono ammesse come di seguito specificato:
Le spese relative ai punti f. e g. del comma 1 sono ammissibili nel limite cumulativo del 10% dell’investimento complessivo agevolabile e comunque in misura complessivamente non superiore a 5.000 € per i servizi di consulenza e a 15.000 € per i programmi informatici.
Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere, in caso di opzione dei Regolamenti de minimis, dal giorno successivo al 24 agosto 2016; in caso di opzione dei Regolamenti di esenzione, a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.
Con riferimento ai costi di cui al punto c. del comma 1, sono ammissibili anche i contratti di leasing per la quota capitale dei canoni pagati nel periodo di ammissibilità. Gli altri costi connessi al contratto (inclusi interessi, tasse, spese generali, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento) non costituiscono spesa ammissibile.
Come previsto dall’art.14 del Reg. (UE) 651/2014 per le Grandi Imprese, le spese di cui al punto e. sono ammissibili nel limite del 50% dell’investimento complessivo agevolabile.
I costi riguardano, nei limiti delle pertinenti disposizioni comunitarie vigenti:
a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni;
b. le opere murarie ed assimilate, nonché le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l’acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l’ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
d. gli autoveicoli targati ad uso non promiscuo, in quanto strettamente necessari e funzionali alla attività di impresa;
e. i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
f. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell’impresa;
g. per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi all’acquisizione di servizi di consulenza, connessi al programma di investimento produttivo quali:
Con riferimento alle spese di cui ai punti a. e b., si applicano i seguenti limiti:
a. le spese relative all’acquisto del suolo aziendale e alle sue sistemazioni sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;
b. le spese relative alle opere murarie e assimilate, nonché alle infrastrutture specifiche aziendali, sono ammesse come di seguito specificato:
Le spese relative ai punti f. e g. del comma 1 sono ammissibili nel limite cumulativo del 10% dell’investimento complessivo agevolabile e comunque in misura complessivamente non superiore a 5.000 € per i servizi di consulenza e a 15.000 € per i programmi informatici.
Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere, in caso di opzione dei Regolamenti de minimis, dal giorno successivo al 24 agosto 2016; in caso di opzione dei Regolamenti di esenzione, a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.
Con riferimento ai costi di cui al punto c. del comma 1, sono ammissibili anche i contratti di leasing per la quota capitale dei canoni pagati nel periodo di ammissibilità. Gli altri costi connessi al contratto (inclusi interessi, tasse, spese generali, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento) non costituiscono spesa ammissibile.
Come previsto dall’art.14 del Reg. (UE) 651/2014 per le Grandi Imprese, le spese di cui al punto e. sono ammissibili nel limite del 50% dell’investimento complessivo agevolabile.
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