Rientrano tra gli interventi ammissibili, a puro titolo di esempio:
- interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione delle strutture ricettive esistenti, coerenti con le finalità del bando e con le tipologie di intervento sopra descritte;
- interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e finalizzati all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software anche per il sito web e i sistemi di prenotazione elettronica;
- interventi di innovazione digitale quali l’introduzione di strumenti di domotica sia nella gestione della struttura ricettiva da parte dell’impresa, sia usufruibili dal turista mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione in mobilità;
- interventi di qualificazione dei requisiti di servizio, di dotazione, ivi compresa l’attività di ristorazione adeguata alla capacità ricettiva;
- interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o del consumo di risorse (energia/acqua) della struttura;
- interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese stesse, accorpamento di attività tra soggetti imprenditoriali, sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche;
- investimenti in ottica di turismo sostenibile;
- realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle strutture ammissibili;
- interventi per migliorare l’accessibilità della struttura alle persone con disabilità.
Sono ammissibili i costi di investimenti materiali e immateriali rientranti fra le seguenti tipologie:
a) opere edili/murarie e di impiantistica,
b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;
c) progettazione, collaudo e direzioni lavori;
d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi;
e) spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetica;
f) spese relative alla fidejussione bancaria, nel caso di erogazione del sostegno tramite anticipo, spese per la fidejussione di cui all’articolo 13, fornite da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché questi ultimi siano iscritti all’Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari, art. 107 TUB;
g) diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
Sono altresì ammissibili al sostegno esclusivamente le spese relative all’acquisto di beni ammortizzabili.
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