Interventi ammissibili
Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]I finanziamento è concesso per i seguenti interventi: - Restauro, consolidamento e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei beni immobili; - Interventi d’urgenza o somma urgenza idonei ad eliminare le situazioni di rischio connesse al bene culturale; - Predisposizione e collocazione strutture e impianti volti alla valorizzazione e fruizione del bene ovvero all’utilizzo innovativo dello stesso, nonché per lavori volti all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’efficientamento energetico. Costituiscono criteri di priorità per la concessione del contributo: 1. urgenza dell’intervento, in quanto sussistono circostanze di pericolo tali da minacciare l’incolumità delle persone o la perdita del bene; 2. rilevanza del bene sotto il profilo storico-artistico e architettonico; 3. rilevanza del programma di fruizione pubblica; 4. continuazione e/o completamento di interventi di restauro rimasti incompleti ed eseguiti a totale carico del proprietario; 5. progetti che non hanno trovato copertura finanziaria nella programmazione dell’anno precedente (valido per la programmazione a valere sugli stanziamenti dei bilanci 2019- 2020) I lavori dovranno essere conclusi, a pena di decadenza e prorogabili per una sola volta per 3 mesi, entro 18 mesi dalla comunicazione di avvenuta concessione del contributo e dovranno essere eseguiti da imprese qualificate a norma delle vigenti disposizioni. Ai sensi del comma 5 dell’art. 8 della L.R. 8/2018, l’accesso al pubblico di cui all’art. 38 - comma 1 - del D.lgs 42/2004 sarà stabilito da apposite Convenzioni o Accordi da stipulare all’atto dell’erogazione del contributo all’interno dei quali verranno stabiliti i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, in base all’importanza del bene, al contributo ricevuto, alla tipologia degli interventi. In ogni caso, però:
- dovrà essere consentito l’accesso al pubblico ad alcuni ambiti significativi interni e almeno un giorno al mese distribuito nell’arco dell’intero anno anche per attività didattiche e scientifiche;
- le convenzioni dovranno prevedere un limite temporale minimo decennale e dovranno essere stipulate anche nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti solo sulla facciata.
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