Regione Emilia Romagna: PO FEAMP 2014/2020 - Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" Art.69 Reg. (UE) n. 508/2014 - annualità 2019 - Priorità n.5 Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Il quadro normativo di riferimento per la programmazione 2014-2020 colloca la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura tra gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente sostenibile ed inclusiva al fine del raggiungimento degli obiettivi della PCP.
Il sostegno si colloca, in particolare, nell'ambito dell'obiettivo tematico 3 (OT3) del Quadro strategico Comune volto a migliorare la competitività delle PMI nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
La Misura promuove la realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto sull’ambiente, al miglioramento della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni di lavoro, prevedendo l’innovazione sia delle strutture che dei processi produttivi e, al contempo, la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale, di prodotti dell'acquacoltura biologica, conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (UE) n. 834/2007 e di prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano. Inoltre, sono previsti investimenti che consentono di produrre prodotti nuovi o migliorati, che portano processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.
Costituiscono interventi ammissibili le seguenti operazioni:
a) contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
b) migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
c) sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
d) si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
e) si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n. 834/2007;
f) portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati;
articolate in un progetto, finalizzato all’attività di trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che concorre al raggiungimento di una o più delle finalità indicate.
I soggetti ammissibili al finanziamento sono le “micro, piccole e medie imprese”, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che operano nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. L’attività di trasformazione deve risultare dalla visura camerale.
Ai fini del presente Avviso, l’attività di trasformazione comprende:
La dotazione finanziaria complessiva del Bando è pari ad € 1.740.000 a carico del Bilancio regionale, di cui € 870.000 di cofinanziamento dell’Unione europea a valere sul FEAMP, € 609.000 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione ed € 261.000 di cofinanziamento regionale.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, l’intensità dell’aiuto pubblico per la presente Misura è pari al 50% della spesa totale ammissibile.
Il contributo è calcolato sulle spese ritenute ammissibili in sede di istruttoria per le quali sono fissati i seguenti limiti:
Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, nell’ambito delle operazioni previste, sono ammissibili le spese relative:
a) all’acquisto di macchinari e attrezzature;
b) alla realizzazione di impianti;
c) all’adeguamento di impianti a tecnologie avanzate;
d) all’acquisto di generatori ad efficienza energetica;
e) ad interventi per il risparmio energetico;
f) ad investimenti per l’introduzione e/o ammodernamento di impianti ad energia rinnovabile; tali investimenti devono essere realizzati in coerenza con la normativa regionale di settore e sono ammissibili solo se la produzione di energia risulti di potenza non superiore al fabbisogno medio aziendale annuo e solo qualora non sia prevista l’immissione in rete per la vendita dell’energia prodotta;
g) a nuove costruzioni limitatamente all’area del sito produttivo;
h) all’acquisto di attrezzature informatiche, compreso il solo software specifico/specialistico, se funzionali agli investimenti proposti;
i) ad opere murarie e impiantistiche (elettriche, idrauliche e fotovoltaiche) strettamente collegate agli investimenti proposti;
j) all’acquisto di cassoni coibentati/impianti frigoriferi montati su autoveicoli ovvero di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibile dalla motrice;
k) spese generali collegate al progetto finanziato, quantificate forfettariamente fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale delle altre spese ammesse. Qualora riferite a più attività devono essere calcolate secondo un metodo pro-quota equo, corretto e debitamente giustificato. Tra le spese generali relative rientrano, a titolo esaustivo:
– le spese tecniche di progettazione per opere edilizie ed impiantistiche e relativa direzione lavori - lettera i);
– le spese per la pubblicizzazione dell’investimento ai sensi dell’art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (targhe esplicative e cartellonistica).
Le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori sono ammissibili solo se la prestazione è resa da professionisti abilitati, non dipendenti dal richiedente ed è connessa alla preparazione e/o realizzazione dell’intervento.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, nell’ambito delle operazioni previste, sono ammissibili le spese relative:
a) all’acquisto di macchinari e attrezzature;
b) alla realizzazione di impianti;
c) all’adeguamento di impianti a tecnologie avanzate;
d) all’acquisto di generatori ad efficienza energetica;
e) ad interventi per il risparmio energetico;
f) ad investimenti per l’introduzione e/o ammodernamento di impianti ad energia rinnovabile; tali investimenti devono essere realizzati in coerenza con la normativa regionale di settore e sono ammissibili solo se la produzione di energia risulti di potenza non superiore al fabbisogno medio aziendale annuo e solo qualora non sia prevista l’immissione in rete per la vendita dell’energia prodotta;
g) a nuove costruzioni limitatamente all’area del sito produttivo;
h) all’acquisto di attrezzature informatiche, compreso il solo software specifico/specialistico, se funzionali agli investimenti proposti;
i) ad opere murarie e impiantistiche (elettriche, idrauliche e fotovoltaiche) strettamente collegate agli investimenti proposti;
j) all’acquisto di cassoni coibentati/impianti frigoriferi montati su autoveicoli ovvero di automezzi dotati di coibentazione e gruppo frigorifero non amovibile dalla motrice;
k) spese generali collegate al progetto finanziato, quantificate forfettariamente fino ad una percentuale massima del 10% dell'importo totale delle altre spese ammesse. Qualora riferite a più attività devono essere calcolate secondo un metodo pro-quota equo, corretto e debitamente giustificato. Tra le spese generali relative rientrano, a titolo esaustivo:
– le spese tecniche di progettazione per opere edilizie ed impiantistiche e relativa direzione lavori - lettera i);
– le spese per la pubblicizzazione dell’investimento ai sensi dell’art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (targhe esplicative e cartellonistica).
Le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori sono ammissibili solo se la prestazione è resa da professionisti abilitati, non dipendenti dal richiedente ed è connessa alla preparazione e/o realizzazione dell’intervento.
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