31 dicembre 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
OBIETTIVOsecondo quanto disposto dal Reg.(UE) n. 702/2014.
Gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del Reg.(UE) n. 702/2014, sono finalizzati all'adesione:
-ai regimi di qualità disciplinati dal Reg.(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
-riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari";
a) ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;
c) i regimi di qualità devono prevedere disci¬plinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
d) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.
DESCRIZIONEsecondo quanto disposto dal Reg.(UE) n. 702/2014.
Gli aiuti concessi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c) del Reg.(UE) n. 702/2014, sono finalizzati all'adesione:
-ai regimi di qualità disciplinati dal Reg.(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
-riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari";
a) ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;
c) i regimi di qualità devono prevedere disci¬plinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
d) i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.
AZIONI FINANZIATESono ammissibili soltanto i costi sostenuti dopo la presentazione della domanda.
Gli aiuti possono essere concessi per sostenere i seguenti costi:
a) per attività di ricerche di mercato, per l'ideazione e la progettazione di un prodotto e per la predisposizione delle domande di riconoscimento e di modifica dei regimi di qualità;
b) per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni: spese di iscrizione, spese di viaggio e per il trasporto di animali, spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento, spese peraffitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, premi simbolici fino a un valore di 1.000,00 Euro per premio e vincitore;
c) per pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli: spese per pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, spese per siti web e annunci pubblicitari su media elettronici,nutrizionali.
I costi di cui alla lettera a), sono ammessi agli aiuti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2, 6, 7 e 8 del Reg.(UE) n. 702/2014.
Le pubblicazioni di cui alla lettera c), sono ammissibili se non fanno riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari. L'unica eccezione è un riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:
-regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del Reg.(UE) n. 702/2014, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;
-regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del Reg.(UE) n. 702/2014, purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.
Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari finali e devono essere accessibili a tutte le imprese operanti sul territorio provinciale che ne abbiano i requisiti, sulla base di criteri oggettivamente definiti.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa sull'IVA.
I premi simbolici di cui alla lettera b), sono ammissibili se versati al prestatore delle azioni promozionali e se il premio è stato effettivamente consegnato nonché su presentazione di una prova della consegna.spese amministrative dell'associazione o dell'organizzazione sono limitati ai costi inerenti alle azioni promozionali.
CHI PUO' PARTECIPAREmilioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Non vengono concessi aiuti individuali a favore di organizzazioni destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi eincompatibili con il mercato interno.
Non possono beneficiare delle presenti agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Reg.(UE) n. 702/2014.
ENTITA' CONTRIBUTOL'aiuto a fondo perduto può ammontare fino al 100% dei costi effettivamente sostenuti.
COME PARTECIPAREprovinciale Agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Gli aiuti previsti dai presenti criteri non sono cumulabili, in parte o del tutto, con altri aiuti esentati o aiuti "de minimis" né con altre misure di sostegnodell'Unione, se con detto cumulo si supera l'intensità massima o l'importo massimo dell'aiuto, come previsto dal Reg.(UE) n. 702/2014.
Le organizzazioni richiedenti possono chiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'ammontare dell'aiuto concesso sulla base del preventivo di spesa.nell'esercizio finanziario di riferimento.
Il regime di aiuti di cui ai presenti criteri è valido fino al 31 dicembre 2020
PAESI AMMISSIBILI
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