Contributi alle imprese per lo smaltimento o per la rimozione dell' amianto

Scadenza: 28 febbraio 2019
Archiviato
Bando scaduto

Finalità

Il presente bando prevede l' erogazione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell' amianto anche alle imprese che non sono proprietarie dell' immobile su cui viene effettuato l' intervento. La Friuli Venezia Giulia prevede la concessione di contributi per lo smaltimento e la rimozione di amianto da edifici sedi di imprese anche alle imprese che non sono proprietarie dell'immobile su cui viene effettuato l'intervento (è necessario allegare l’autorizzazione del proprietario dell’edificio a realizzare l'intervento - nulla osta). La legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e in particolare l’articolo 4, comma 7, modificando l’articolo 4, comma 30 della legge regionale 25/2016, ha previsto la possibilità di contribuire anche il solo smaltimento dell’amianto, purché riconducibile ad edifici sede di imprese. Sono oggetto di contributo gli interventi relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, sede legale o unità operativa, situati sul territorio regionale.

Interventi ammissibili

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1"] Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, sede legale o unità operativa, situati sul territorio regionale, di proprietà di imprese.

Chi può partecipare

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1"] Possono accedere ai contributi: - le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; - e grandi imprese.

Entità del contributo

Il contributo è concesso, a titolo de minimis, nella seguente misura: - per le micro-imprese, 50 % della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 15.000 EURO; - per le piccole e medie imprese, 40 % della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 30.000 EURO; - per le grandi imprese, 30 % della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 40.000 EURO.

Spese ammissibili

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1"] Saranno ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa: - spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; - spese relative ad analisi di laboratorio; - le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); - le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500 EURO.

Spese ammissibili

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1"] Saranno ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa: - spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; - spese relative ad analisi di laboratorio; - le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); - le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500 EURO.

Link e Documenti

[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Testo del Regolamento

Sito web per documenti e formulari

 

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