[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Ministero dello sviluppo economico
Il decreto ministeriale 5 marzo 2018 definisce una nuova agevolazione in favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell'ambito delle aree tecnologiche Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata dalla Commissione europea nell'aprile del 2016.
L’intervento agevolativo verrà attuato secondo due differenti procedure:
Nota: il decreto direttoriale del 27 settembre 2018 relativo alla procedura negoziale, invece, stabilisce che gli Accordi per l’innovazione devono essere diretti a sostenere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito dei settori applicativi Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; Nanotecnologie; Materiali avanzati; Biotecnologie; Fabbricazione e trasformazione avanzate; Spazio) nell’ambito dei settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”, come individuate nell’allegato n. 1, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente.
I progetti devono prevedere un rilevante impatto tecnologico, in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
Le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso e sono quelli relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del venticinque per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate, nelle Regioni in transizione e nelle Regioni più sviluppate;
b) riguardare uno solo dei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” o “Scienze della vita”;
c) prevedere spese e costi ammissibili superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 40.000.000.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) centri di ricerca con personalità giuridica.
Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente, fino a un massimo di tre soggetti co-proponenti.
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