Scadenza: 15 giugno 2022
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)

Dotazione Complessiva
€ 7.000.000
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Bando scaduto

Finalità

Con l’obiettivo di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit nell'intero territorio nazionale, questo decreto prevede la concessione di un credito d’imposta delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit.

Interventi ammissibili

L’intervento consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta per le spese sostenute per la costituzione o la trasformazione in società benefit a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

In tal senso rientrano fra i costi ammissibili:

  • le spese notarili e d'iscrizione nel Registro delle imprese;
  • le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Chi può partecipare

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:

  • sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
  • hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 - data di entrata in vigore del decreto rilancio - fino al 31 dicembre 2021;
  • disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Attenzione! Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.

Entità del contributo

Dotazione finanziaria complessiva: 7.000.000 Euro

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d'imposta e non può, comunque, eccedere l’importo di 10.000 Euro.

Il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili.

Link e Documenti

Pagina web per formulari e documenti

Decreto direttoriale 4 maggio 2022 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Decreto interministeriale 12 novembre 2021 – Istitutivo della misura

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

Consigli degli esperti

Per quanto riguarda le modalità di accesso all’agevolazione (Cfr. art. 8, pag. 7 del decreto 12 novembre). Per fruire dell’agevolazione di cui al presente Capo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero.

Attenzione! Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. L'ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (Cfr. art. 10, pag. 8 del decreto 12 novembre).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti prendi pure contatto con l’ente di riferimento: info.cdibenefit@mise.gov.it.

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