Scadenza: 10 novembre 2020
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dotazione Complessiva
€ 50.000.000
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Bando scaduto

Finalità

L’emergenza epidemiologica ha trovato una risposta impressionante per lo sforzo profuso da tutte le componenti della Repubblica: tra i principali attori di questo sforzo vi sono le tantissime organizzazioni del Terzo settore e un esercito di volontari, particolarmente impegnati sia nelle attività sanitarie che in quelle sociali, dirette ad alleviare le difficoltà delle persone più fragili.

Per altro verso, le misure di contenimento del contagio, limitando o inibendo i contatti sociali, hanno comportato la sospensione delle attività statutarie di moltissimi enti del Terzo settore, principalmente impegnati nei settori della cultura, dell’educazione, dello sport e più in generale nelle attività di socializzazione. Il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore è altrettanto importante nella fase post-emergenziale.  È tuttavia necessario che siano ricreate le condizioni di necessaria sostenibilità per gli enti del Terzo settore che, durante la fase emergenziale, hanno conosciuto un sovraccarico di impegni o, al contrario, non hanno potuto svolgere le attività statutarie ordinarie.

Il bando riguarda l’erogazione di contributi volti a coprire, nei limiti della provvista finanziaria sopra indicata, la realizzazione del programma di attività degli enti beneficiari.

Il contributo ministeriale coprirà, nei limiti delle risorse finanziarie, una quota parte delle spese per l’attuazione del programma delle attività statutarie.

Interventi ammissibili

I soggetti beneficiari dovranno presentare un programma di attività finalizzato a fornire risposte ai bisogni sociali ed assistenziali emergenti dall’epidemia di COVID-19.

Tale programma deve essere chiaramente riconducibile agli obiettivi generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività specificate nell’Allegato 1.

Obiettivi generali e aree prioritarie di intervento

Le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore sono riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 2030.

Nell’Allegato 1, sono riportati nel dettaglio gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività in base ai quali gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di legge potranno essere sostenuti attraverso le risorse finanziarie stanziate dal bando per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Sinteticamente, gli Obiettivi generali sono:  

  • Porre fine ad ogni forma di povertà
  • Promuovere un'agricoltura sostenibile
  • Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
  • Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti
  • Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze
  • Ridurre le ineguaglianze
  • Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
  • Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Attenzione: le risorse disponibili dovranno essere impiegate in maniera razionale, coerente e sinergica con riguardo agli obiettivi generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività da finanziare.

Linee di attività da finanziare

Le linee di attività da finanziare si identificano in una o più attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

Elenco delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:

a) interventi e servizi sociali;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;

q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

x) cura di procedure di adozione internazionale;

y) protezione civile;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

 

Contenuti del programma di attività

Coerentemente a quanto previsto nell’atto di indirizzo, gli enti che intendono accedere al contributo statale dovranno elaborare, utilizzando il format di cui al Modello C, il programma di attività finalizzato a fornire risposte ai bisogni sociali ed assistenziali emergenti dall’epidemia di COVID-19.

Tale programma dovrà essere chiaramente riconducibile agli obiettivi generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività indicati nel medesimo atto di indirizzo (si veda Allegato 1).

Attenzione: il programma di attività finanziabili non dovrà contemplare la generalità delle attività di interesse generale, poste in essere dall’ente in coerenza con i propri scopi statutari, ma dovrà essere circoscritto a quelle attività dirette a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali provocate dalla situazione epidemiologica in atto.

 

Ambito temporale del programma di attività

Il programma dovrà contemplare le attività di interesse generale, poste in essere o da realizzare durante l’anno 2020.

La programmazione e realizzazione delle attività deve necessariamente tenere conto delle disposizioni normative poste in essere per la gestione della complessa emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno preso le mosse dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con la legge 5 marzo 2020, n.13 e dal primo DPCM di pari data, fino al decreto -legge 7 ottobre 2020, n.125 e dai successivi DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020.

Poiché le misure restrittive adottate in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in atto sono suscettibili di incidere significativamente (anche in termini impeditivi o ostativi) sulla concreta possibilità di implementazione delle attività finanziate attraverso il contributo in oggetto, si devono ritenere sospesi i termini di esecuzione delle attività programmate per l’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020.

Conseguenzialmente, il termine di conclusione delle attività programmate per l’anno 2020, per le quali le organizzazioni richiederanno il contributo in oggetto, è fissato al 26 marzo 2021.

Resta inteso che gli enti in indirizzo potranno parimenti richiedere il contributo anche per le attività la cui esecuzione, nel periodo sopra indicato, non sia stata inficiata dalle misure di contrasto e di contenimento del virus COVID19 o, a fortiori, sia stata necessitata dall’emergenza epidemiologica.

 

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese di parte corrente sostenute dall’ente per la realizzazione delle attività previste dal programma presentato.

Sono altresì ammissibili le spese in conto capitale in quota parte in applicazione della disciplina in materia di ammortamento.

In particolare, l’ammortamento è consentito per i beni e le attrezzature che costituiscono immobilizzazione. Le immobilizzazioni, costituite da beni a fecondità ripetuta, comprendono sia beni materiali che immateriali. L’ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

  • i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
  • il costo dell’ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti;
  • il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo di attività e alla effettiva quota di utilizzo del bene per la realizzazione dell’attività stessa;
  • il bene sia inserito nel libro dei cespiti o altra documentazione equivalente;

Riguardo alle attrezzature ammortizzabili di valore inferiore a euro 516,46, possono essere integralmente dedotte le spese di acquisizione del bene nell’esercizio in cui sono state sostenute, portando a rendiconto la quota parte, in dodicesimi, del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività cofinanziata.

Chi può partecipare

Possono richiedere i contributi:

  • i soggetti iscritti nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 7 della legge n. 383/2000, ad esclusione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale nazionali;
  • le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge n.266/1991, in possesso dei requisiti numerici di cui all’articolo 41, commi 1 e 2 del Codice;

Entità del contributo

Dotazione finanziaria complessiva: 50.000.000 Euro

La quantificazione del contributo assegnato ai soggetti richiedenti sarà operata secondo la seguente formula: 50 milioni/ totale delle entrate dichiarate dai richiedenti.

Il risultato determinerà la percentuale da applicare alle entrate dichiarate da ciascun ente istante, da cui scaturirà l’ammontare del contributo spettante alla singola organizzazione.

In ogni caso, il contributo assegnato non potrà eccedere il totale delle spese riportate nel piano finanziario, né, il totale delle entrate risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo approvato.

In caso di detta eccedenza, l’Amministrazione procederà alla rideterminazione del contributo al fine di assicurare l’allineamento dello stesso ai limiti quantitativi prima descritti.

 

Link e Documenti

Consigli degli esperti

Attenzione: il programma di attività dovrà essere accompagnato da un piano finanziario recante la quantificazione delle spese previste per la realizzazione delle attività di interesse generale descritte nel programma presentato, distinte per tipologia ed in coerenza con la classificazione utilizzata nel bilancio dell’ente.

Il contributo statale sarà erogato in un’unica soluzione, previa presentazione di idonea fideiussione a garanzia del contributo ministeriale concesso.

In via eccezzionale, il bando prevede la copertura dei costi sostenuti da febbraio 2020 a marzo 2021 e rappresenta per tanto un'ottima occasione per assicurare il proseguo delle attività previste e contribuire a coprire i costi di attività già realizzate. 

Si sottolinea che per la compilazione per una più puntuale e chiara compilazione del Modello C, è necessario far riferimento all’Allegato 1, che elenca gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività ai sensi dell’art. 5 del d.lgs 117/2017 s.m.i.

La procedura di presentazione della domanda non risulta particolarmente complicata.

A tal proposito, si sottolinea che:

  • I soggetti richiedenti devono presentare, secondo le modalità indicate nel bando, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al contributo, redatta secondo il Modello A, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest’ultimo in corso di validità.
  • La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal Modello B contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

Tutti gli enti partecipanti dovranno altresì, pena l’esclusione, produrre copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato o, in alternativa, indicare che lo stesso è pubblicato sul proprio sito internet, fornendo l’URL di riferimento di entrambi.

 

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