Scadenza: 12 dicembre 2024
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Fondo Formazione Piccole Medie Imprese

Dotazione Complessiva
€ 800.000
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Bando scaduto
Livello difficoltà bando
Intermedio

Finalità

Il FAPI è il fondo paritetico interprofessionale costituito da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL per promuovere le attività di formazione continua dei lavoratori (quadri, impiegati, operai) nelle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. S'intende finanziare, in modo solidaristico, la realizzazione di Interventi formativi concordati fra le parti sociali. Il bando mira a supportare le imprese ed i lavoratori finanziando interventi di sviluppo delle competenze a sostegno della competitività e dell’innovazione, del lavoro e dell’occupazione e finanzia due linee:

  • Linea A - Imprese di nuova adesione al FAPI (iscrizione non antecedente i 12 mesi precedenti la data di presentazione del Piano), o che non hanno mai beneficiato della formazione nel FAPI pur essendo iscritte al Fondo da almeno 3 anni dalla data di presentazione del Piano;
  • Linea B - Imprese iscritte al FAPI da almeno 12 mesi dalla data di presentazione del Piano.

Interventi ammissibili

Il bando finanzia la realizzazione di interventi formativi definiti in una logica di programmazione concordata tra le Parti Sociali ai diversi livelli di riferimento e coerenti con finalità, obiettivi, caratteristiche e parametri indicati. L’Avviso intende rispondere in modo mirato ai diversi bisogni delle Imprese del territorio nazionale, sostenendo lo sviluppo dei saperi dei lavoratori e la competitività delle aziende aderenti al Fondo. Nello specifico, l’Avviso finanzia Piani formativi che coinvolgono imprese di medie e grandi dimensioni (minimo 50 dipendenti) aderenti al FAPI, per azioni di formazione mirate allo sviluppo delle competenze dei lavoratori fortemente collegati a piani di consolidamento, ri-organizzazione, investimento, innovazione aziendale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di Piano:

  • Piani Aziendali, costituiti da uno o più Progetti che coinvolgono una sola azienda ed i suoi lavoratori/trici;
  • Piani Interaziendali territoriali, costituiti da uno o più Progetti che coinvolgono almeno 2 aziende ed i loro lavoratori/trici. Le aziende, o le unità produttive coinvolte, devono appartenere ad un’unica Regione;
  • Piani Multiregionali, Settoriali o di Filiera. Sono costituiti da uno o più Progetti che coinvolgono almeno 2 aziende ed i loro lavoratori/trici di un settore/filiera specifica e/o su almeno 2 Regioni.

In linea generale, sono destinatari degli interventi formativi lavoratori/trici dipendenti da Imprese aderenti e versanti al FAPI per i quali esista l’obbligo del versamento all’INPS del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge 845/1978. Per questo avviso sono beneficiari:

  • Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato;
  • Lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;
  • Lavoratori/trici assunti con qualifica di apprendista. La partecipazione degli apprendisti ad attività formative riferibili alla formazione tecnico-professionalizzante e di mestiere è consentita senza limitazioni di partecipazione, tranne che per le tipologie di formazione che dovessero rientrare nella sfera esclusiva di competenza e finanziamento delle Regioni;
  • Soci lavoratori di cooperative;
  • Lavoratori/trici con contratti a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro. La condizione di rischio di perdita del posto di lavoro per lavoratori/trici con contratti a progetto deve essere espressamente indicata nella Dichiarazione di condivisione e approvazione del Piano. Tale tipologia è amessa esclusivamente per una quota massima complessiva del 20% del totale di Progetto e solo per le attività formative con un minimo di 6 partecipanti;
  • Infine, in via straordinaria possono partecipare alla formazione (laddove applicabile): I titolari delle micro imprese ai sensi della normativa comunitaria a fronte di adeguata contribuzione a carico dei titolari di micro imprese. I titolari, la cui partecipazione deve essere espressamente indicata nella Dichiarazione di condivisione e approvazione del Piano, possono partecipare alla formazione senza riconoscimento dei costi (contribuiscono al calcolo del numero di partecipanti di cui al cap.9.3.b, non partecipano al calcolo del Cus di cui al cap.13.4).

Chi può partecipare

Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI:

  • Imprese o Consorzi di Imprese che alla data di presentazione del Piano siano aderenti cioè iscritte al FAPI e che si impegnino a mantenerne l’iscrizione per almeno 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla dichiarazione stessa, pena la revoca del contributo. Le aziende che si candidano per la presentazione e gestione dei Piani e dei Progetti rivolti ai propri dipendenti dovranno possedere i necessari requisiti minimi relativi a locali, attrezzature e personale qualificato per l’erogazione della formazione. Sono assimilabili a consorzio le reti di concessionari (tecniche o commerciali) legate a marchi che sono erogatrici direttamente o tramite società controllate o concessionarie esclusive della formazione tecnica per i dipendenti delle imprese titolari della concessione o contratto di distribuzione o agenzia. In ogni caso le imprese della rete devono essere aderenti cioè iscritte al FAPI alla data di presentazione ed impegnarsi a mantenerne l’iscrizione per almeno 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla dichiarazione stessa, pena la revoca del contributo. In questi casi il proponente deve allegare al piano documentazione comprovante lo stato e descrivere in dettaglio le modalità di erogazione della formazione, compresi la documentazione dei programmi formativi previsti dal titolare del marchio (o da sue filiali o concessionarie nazionali in caso di marchi internazionali o esclusivisti della formazione). Il Fapi si riserva la possibilità di non considerare assimilabile il marchio proposto dal proponente;
  • Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate presso la Regione di pertinenza del Piano, su incarico formale delle Aziende beneficiarie. L’accreditamento dovrà essere documentato a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.445/2000;
  • Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di scopo (ATS) fra i predetti soggetti, alle quali possono aderire le Università pubbliche e private, gli Istituti di Istruzione Superiore. In tal caso il titolare responsabile del Piano e del contributo finanziario FAPI è il capofila dell’ATI/ATS che dovrà essere accreditato presso la Regione di pertinenza del Piano. In tal caso il Soggetto proponente, capofila della costituenda ATI/ATS, dovrà allegare alla domanda di ammissione a contributo una dichiarazione di intenti a costituirsi in Associazione sottoscritta in originale dai legali rappresentanti dei componenti la medesima ATI/ATS con l’indicazione del soggetto capofila (su modulo predisposto dal FAPI e disponibile sul sito del Fondo).

Entità del contributo

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 800.000 Euro, ripartita tra le due linee.

Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi, dovranno optare per l’applicazione di uno dei regimi previsti dai sotto citati regolamenti. La disciplina prevista nei suddetti regimi si applica ai Progetti di formazione presentati sia direttamente dalle imprese o consorzi, sia dagli altri organismi abilitati a presentare i progetti stessi, rilevando esclusivamente il fatto che l’impresa è da ritenersi, in ambedue i casi, beneficiaria dell’attività formativa e del contributo. Ai sensi degli adempimenti richiesti di cui al D.D.G. n. 6567 del 28/10/2016, le normative applicabili sono le seguenti:

  • Regime “de minimis” - Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13/12/2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Saranno finanziate solo le imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili al Regolamento (UE) n. 2831/2023 (art. 1 Campo di applicazione). L’impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” non può, nell’arco di un periodo di tre anni solari, ottenere più di 300.000 Euro di sovvenzioni pubbliche, incluso l’aiuto in oggetto, erogate a titolo di “de minimis;
  • Regime di Esenzione - Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014 Tale regolamento dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tra cui gli aiuti alla formazione, ai sensi dell’art.107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati da obbligo di notifica di cui all’art.108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni previste all’art. 31 del Reg. (UE) e le condizioni previste al capo I.

Link e Documenti

Pagina web per formulari e documenti

Bando

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

Consigli degli esperti

Le domande potranno essere inviate dal 20/03/2024 al 12/12/2024.

Hai bisogno di maggiori informazioni? Contatta il seguente indirizzo e-mail: helpdesk@fondopmi.it.

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