Regione Basilicata: Asse 1 - Ricerca, Innovazione e Sviluppo Tecnologico del PO FESR 2014- 2020 - Azione 1B.1.2.2 - “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”.
L’azione mira a sostenere un numero limitato di progetti complessi sotto il profilo sia scientifico che attuativo in quanto finalizzati, attraverso la collaborazione tra settore industriale e settore della ricerca, ad accelerare l’approdo al mercato di tecnologie, processi, dispositivi innovativi in grado di assicurare lo sviluppo competitivo delle imprese sui mercati.
La Regione Basilicata intende promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale con i seguenti obiettivi prioritari:
Sono candidabili ad agevolazione i progetti che si configurano, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, come progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che prevedano lo sviluppo, ingegnerizzazione e validazione di mercato di prototipi ovvero di dimostratori con T.R.L. (Technology Readiness Level) iniziale pari almeno a 4 (Tecnologia convalidata in laboratorio) con l’obiettivo di raggiungere un livello non inferiore a T.R.L. 7 (Dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo) e che prevedano l’applicazione in ambito industriale di una o più K.E.T.s (Key Enabling Technologies).
Ciascun progetto deve contribuire allo sviluppo di almeno una delle seguenti traiettorie tecnologiche individuate per ciascuna area di specializzazione nella S3 regionale:
TRAIETTORIE TECNOLOGICHE AREA TEMATICA “ENERGIA”
- Traiettoria: Fonti rinnovabili e sistemi di accumulo;
- Traiettoria: Efficienza energetica;
- Traiettoria: Generazione distribuita e reti elettriche intelligenti (smart grid).
TRAIETTORIE TECNOLOGICHE AREA TEMATICA “BIOECONOMIA”
- Traiettoria Chimica Verde:
È esclusa la finalità commerciale dell’attività dimostrativa. Diversamente, l’implementazione di tecnologie sperimentali in ambiente produttivo reale potrà considerarsi a titolo di attività dimostrativa quand’anche, una volta conclusa l’attività di prova e test, il prototipo/dimostratore permanga stabilmente sulle linee/impianti produttivi. In questo caso, i costi relativi a materiali, attrezzature etc., finalizzati alla realizzazione dei prototipi/dimostratori, potranno essere riconosciuti in quota parte (in applicazione del principio di ammortamento) calcolata in base al tempo di impiego nell’attività di ricerca e al
periodo di vita utile del bene stesso. Nel caso il Dimostratore fosse equivalente a un processo o prodotto potenzialmente idoneo a diretto sfruttamento commerciale, questo deve essere adeguatamente dichiarato in sede di rendicontazione.
Tutti gli output prodotti dall’attività di ricerca e sviluppo dovranno restare presso unità operative localizzate sul territorio regionale.
I soggetti ammissibili a presentare la domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso sono:
La candidatura del progetto deve essere presentata da un partenariato che può essere composto:
oppure
Il componenti del partenariato devono individuare tra loro, mediante procura speciale notarile, un soggetto capofila il quale assolve ai seguenti compiti:
Ciascun partenariato può candidare un solo progetto.
Per i soli organismi di ricerca pubblici e le università è prevista la possibilità di aderire a più di un partenariato.
Ciascun componente del partenariato dovrà sostenere almeno il 10% delle spese ammissibili; gli organismi di ricerca devono sostenere spese per un valore massimo del 40%.
Le risorse complessivamente stanziate sul presente avviso pubblico ammontano a € 12.200.000 a valere sull’Azione 1B.1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” del PO FESR Basilicata 2014-2020.
Le risorse sono destinate per € 6.100.000 all’area “Bioeconomia-Chimica verde” e € 6.100.000 all’area “Energia”.
Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi nella forma del contributo in conto impianti, per una intensità di aiuto come di seguito descritta:
Per entrambe le tipologie di progetto, l’intensità di aiuto può essere aumentata fino ad un massimo dell’80% delle spese ammissibili ad agevolazione come segue:
a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
1) prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili,
oppure
2) prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi
sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
Il costo minimo per singolo progetto candidato è:
Il contributo massimo erogabile per singolo progetto è pari a € 5.000.000.
Il progetto candidato all’agevolazione deve prevedere la collaborazione effettiva e il coinvolgimento tra i soggetti aderenti al partenariato.
Sono ammissibili ad agevolazioni le seguenti tipologie di spese:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Per il calcolo dei costi del personale si applicano i costi orari standard approvati con DGR n. 297 del 13/04/2018 e riportati nell’Allegato 5;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. In tal caso si potranno rendicontare fatture con data antecedente alla domanda, in quanto si finanzia solo l'utilizzo e non l'acquisto dei beni;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute. In tal caso si potranno rendicontare fatture con data antecedente alla domanda, in quanto si finanzia solo l'utilizzo e non l'acquisto dell’immobile/suolo;
d) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca;
e) servizi di ricerca, inclusi i costi relativi alle attività di ricerca realizzati da organismi di ricerca;
f) costi per l’acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
g) spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:
i costi connessi all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono essere agevolati sino all’intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale che li hanno originati fino ad un massimo di € 100.000;
h) spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto quali organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.;
i) altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota);
j) spese indirette nella misura forfettaria massima del 25% del totale delle spese
ammissibili (totale da lettera a. a lettera i.).
I costi di cui ai punti c., d. ed e. sono considerati ammissibili nel limite massimo del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto, i costi di cui al punto h. sono ammissibili nel limite massimo del 5% del totale dei costi ammissibili del progetto.
I servizi di cui ai punti d. e e. non potranno essere forniti da soggetti aderenti al partenariato di progetto.
Tutte le spese si intendono ammissibili al netto di IVA o altre imposte, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.
Sono ammissibili ad agevolazioni le seguenti tipologie di spese:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Per il calcolo dei costi del personale si applicano i costi orari standard approvati con DGR n. 297 del 13/04/2018 e riportati nell’Allegato 5;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. In tal caso si potranno rendicontare fatture con data antecedente alla domanda, in quanto si finanzia solo l'utilizzo e non l'acquisto dei beni;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute. In tal caso si potranno rendicontare fatture con data antecedente alla domanda, in quanto si finanzia solo l'utilizzo e non l'acquisto dell’immobile/suolo;
d) servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca;
e) servizi di ricerca, inclusi i costi relativi alle attività di ricerca realizzati da organismi di ricerca;
f) costi per l’acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
g) spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:
i costi connessi all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono essere agevolati sino all’intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale che li hanno originati fino ad un massimo di € 100.000;
h) spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto quali organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.;
i) altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all’attività di ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota);
j) spese indirette nella misura forfettaria massima del 25% del totale delle spese
ammissibili (totale da lettera a. a lettera i.).
I costi di cui ai punti c., d. ed e. sono considerati ammissibili nel limite massimo del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto, i costi di cui al punto h. sono ammissibili nel limite massimo del 5% del totale dei costi ammissibili del progetto.
I servizi di cui ai punti d. e e. non potranno essere forniti da soggetti aderenti al partenariato di progetto.
Tutte le spese si intendono ammissibili al netto di IVA o altre imposte, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.
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