Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: art.4, comma 1 L.R. 3 aprile 2003, n.8 Testo unico in materia di sport e tempo libero
Al fine di mantenere in efficienza gli impianti sportivi, siti sul territorio regionale, di proprietà di enti pubblici e di associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione nel 2019 di contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di interventi per l’ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
Sono finanziabili gli interventi aventi i seguenti requisiti:
a) essere finalizzati alla ordinaria manutenzione dell’impianto sportivo;
b) prevedere un costo totale complessivamente non inferiore a 10.000,00 euro come indicato nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico allegati alla domanda;
c) prevedere per la loro realizzazione un cofinanziamento, con fondi propri del soggetto proponente o di terzi, non inferiore al 20% del costo totale, così come indicato nel quadro economico allegato alla domanda.
Possono presentare domanda per l’accesso ai contributi di cui al presente Bando i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) gli enti pubblici e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi;
b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia, di proprietà di enti pubblici.
La dotazione finanziaria per il bando è pari ad € 1.000.000.
Il limite massimo di contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario non può superare l’80% della spesa ammessa e comunque non può essere superiore a euro 20.000.
Il limite minimo di spesa ammessa per ciascun beneficiario non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 10.000.
Sono ammissibili le spese riportate nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico allegati alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell’intervento, e consistenti, in via generale, in spese per lavori, spese tecniche nonché oneri per l’IVA qualora rappresenti un costo per il beneficiario.
La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa; quest’ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del contributo regionale sia ai fini della rendicontazione dell’intervento finanziato.
Sono ammissibili le spese riportate nella relazione tecnica descrittiva e nel quadro economico allegati alla domanda, imputabili e pertinenti alla realizzazione dell’intervento, e consistenti, in via generale, in spese per lavori, spese tecniche nonché oneri per l’IVA qualora rappresenti un costo per il beneficiario.
La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa; quest’ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del contributo regionale sia ai fini della rendicontazione dell’intervento finanziato.
Pagina web per documenti e formulari
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