Scadenza: 7 giugno 2021
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dotazione Complessiva
€ 5.000.000
Finanziamento Massimo
€1.000.000
Finanziamento Minimo
€250.000
Co-finanziamento
80%
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Bando scaduto

Finalità

La legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020”, ha istituito per il triennio 2018 - 2020 uno specifico strumento finanziario, il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Il Fondo riguarda lo svolgimento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. Con D.M. n. 175 del 9 ottobre 2019 è stato adottato il regolamento che fissa la disciplina concernente l’utilizzo del fondo. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 del D.M. n. 175/2019, è stato pubblicato l’avviso 1/2021, che individua termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento per il corrente anno e definisce al contempo la modulistica da utilizzare a tal fine.

Interventi ammissibili

I progetti finanziabili con il fondo devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:

a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;

b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;

c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;

d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;

e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;

f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;

g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;

h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

Durata dei progetti

I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.

Spese ammissibili

La disciplina dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi e dell’ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo, è regolata dalla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.117 del 22 maggio 2009.

Attenzione: nell’ambito delle spese per le risorse umane, i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio delle attività non possono superare globalmente il 10 % del costo complessivo del progetto. Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non possono eccedere il 10 % del costo complessivo del progetto.

Chi può partecipare

Possono accedere alle risorse del fondo tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Ai fini del decreto, per bambini si intendono i soggetti di cui all’articolo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176.

Attenzione: ogni associazione, in qualità di proponente o capofila, può presentare al massimo una proposta progettuale, ferma restando la possibilità di partecipare, in qualità di partner, ad un’ulteriore proposta. Le associazioni che non risultano proponenti o capofila possono prendere parte, in qualità di partner, ad un massimo di due proposte progettuali.

Entità del contributo

Dotazione finanziaria complessiva: 5.000.000 Euro

Il finanziamento ministeriale complessivo richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a 250.000 Euro né superiore ad 1.000.000 Euro. 

Attenzione: il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell’ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell’associazione proponente.

La quota di finanziamento statale non può eccedere l’80 % del costo totale del progetto presentato.

Il finanziamento statale è erogato in due distinte quote:

a) una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura massima dell’80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali e previa presentazione della fideiussione di cui all’articolo 13 del Regolamento;

b) una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, a seguito dell’esito della verifica amministrativo-contabile di cui all’articolo 14 del Regolamento.

Link e Documenti

Pagina web per formulari e documenti

Bando

Regolamento D.M. 175/2019

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

Consigli degli esperti

Al fine di proporre un progetto vincente è fondamentale prendere in considerazione i criteri di valutazione già dalle primissime fasi della progettazione. I criteri sono esplicitati all’articolo 10 del Regolamento.  

Attenzione: in caso di parità di punteggio fra due o più progetti, è ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un maggior punteggio per il criterio C3. In caso di ulteriore parità è ammesso a finanziamento il progetto che ha conseguito un maggior punteggio per il criterio C1. In caso di ulteriore parità, l’individuazione del progetto da ammettere al finanziamento avviene mediante pubblico sorteggio.

Si consiglia inoltre di prestare massima attenzione a quanto riportato all’articolo 2 dell’Avviso, relativamente alla Modulistica da presentare per completare il processo di candidatura, unitamente all’Art. 3 – Modalità e Termini di presentazione delle proposte progettuali.

Attenzione: in caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il Modello A1 attestante la volontà di partecipare al partenariato. Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite – di cui all’articolo 3, comma 3 del D.M. n.175/2019 – secondo il Modello A2.

È possibile formulare quesiti di chiarimento via PEC (dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it), riportando come oggetto: “AVVISO n.1/2021 – QUESITO”.

Attenzione: gli enti interessati potranno inviare quesiti fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per l’invio delle proposte. Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali. Il Ministero risponderà via PEC all’indirizzo del mittente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del quesito.

È vivamente consigliato avvalersi di questo strumento per poter chiarire ogni dubbio in tempo utile.

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno inoltre pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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