Finalità
A seguito della DGR n. 756 del 19 settembre 2018, FI.L.S.E. – con Determina n. 16006 del 20 settembre 2018 ha approvato un Avviso destinato all'attivazione di un Fondo di Garanzia - denominato “Fondo di Garanzia Emergenza Ponte Morandi” - per i finanziamenti bancari volti a finanziare il circolante delle imprese in difficoltà a seguito del crollo del Ponte Morandi.
Interventi consistenti alternativamente in:
a) con Modalità A, finanziamenti concessi da Banche Convenzionate o
b) con Modalità B, garanzie rilasciate da Confidi Convenzionati a fronte di finanziamenti concessi da Banche per le finalità e con le caratteristiche di cui al presente Avviso.
Interventi ammissibili
Solo per abbonati. Clicca qui per vedere i piani di abbonamento I finanziamenti bancari che fruiscono della garanzia del Fondo hanno durata di pre-ammortamento tra 12 e 18 mesi oltre ad un periodo di ammortamento compreso tra 24 e 72 mesi. L’importo del finanziamento deve essere compreso tra 10.000 e 180.000 euro. Gli “Interventi volti al superamento dell’Emergenza Ponte Morandi” dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, garantendo il conseguimento di risultati e ricadute coerenti con quanto dichiarato in sede di Domanda. I finanziamenti supportati dal Fondo di Garanzia, sia con Modalità A che con modalità B, non possono essere utilizzati per estinzioni o riduzioni di linee di credito a breve termine o per estinzione - parziale o totali - di precedenti finanziamenti a medio e lungo termine. Per la Modalità A, la Banca Convenzionata effettuerà le valutazioni di merito creditizio di cui al seguente punto 6) ed applicherà al finanziamento garantito, in base a tali valutazioni, uno spread non superiore a 150 punti base applicato al tasso base contrattualmente stabilito. Per la Modalità B, il Confidi Convenzionato verificherà – con le modalità previste dalla Convenzione con FI.L.S.E. - che il finanziamento garantito dal Confidi medesimo abbia caratteristiche e finalità di cui al presente Avviso ed effettuerà le valutazioni di merito creditizio volte al rilascio della Garanzia agevolata esclusivamente dal Fondo del Confidi medesimo, trasferendo il 100% del beneficio di cui al successivo Punto 5 derivante dalla controgaranzia agevolata all’Impresa garantita ed applicando commissioni convenzionali non superiori a quelle di cui all’Allegato 6. L’ammissione ai benefici del Fondo di Garanzia consente: - l’attivazione di una garanzia diretta fino all’80% del finanziamento concesso da una Banca Convenzionata, oppure - la concessione di una controgaranzia, sempre in misura dell’80%, ad una garanzia rilasciata da un Confidi Convenzionato per un finanziamento concesso da parte di una Banca Convenzionata.
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