Regione Marche: PSR 2014/2020 - Sottomisura 19.2.6.4 Operazione B) FA 6A "Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole"
Obiettivo generale: L.O Consolidare e rafforzare il sistema produttivo locale
Obiettivo specifico: L.O.1 Aumentare la competitività del sistema produttivo locale.
L’obiettivo del bando è favorire l’adesione ai Progetti Integrati Locali (PIL), da parte di microimprese, ai fini di sostenere la potenziale efficacia in termini di aumento diretto di occupazione nel caso di obiettivi economici del PIL e di aumento diretto dei servizi alla popolazione, nel caso di obiettivi sociali del PIL.
L’operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali da parte di PMI per lo sviluppo di attività in grado di fornire i seguenti servizi, nel rispetto dei requisiti previsti e delle autorizzazioni dalle specifiche leggi di settore:
La domanda di sostegno, ai sensi del presente bando, può essere presentata da Microimprese extra agricole, definite secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003, da costituire o già esistenti nei settori di cui alla descrizione delle tipologie degli interventi riportata al paragrafo 5.2.1 del bando.
Sono escluse le aziende agricole e le aziende agrituristiche.
Sono microimprese esistenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno, quelle titolari di partita IVA, iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato ed Agricoltura, già attive per l’attività scelta o che svolgono altre attività e che si impegnano ad ottenere prima della presentazione della domanda di pagamento, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da avviare.
Sono microimprese nuova costituzione, al momento della presentazione della domanda di sostegno, quelle titolari di partita IVA, che attraverso la comunicazione unica di impresa, si iscrivono al registro della Camera di Commercio, Industria e Artigianato ed Agricoltura, con la formula “costituzione di nuova impresa senza immediato inizio di attività economica” che si impegnano ad ottenere, prima della presentazione della domanda di pagamento, l’autorizzazione e l’iscrizione all’esercizio dell’attività prescelta.
L’impresa al momento della presentazione della domanda deve rispettare le seguenti condizioni:
La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari a 1.915.201,91 euro.
Il tasso d’aiuto previsto è pari:
Per gli interventi ricadenti nelle aree del “cratere sismico” il tasso d’aiuto previsto è pari:
Il limite massimo di contributo pubblico che è possibile riconoscere ad ogni progetto approvato è pari a 100.000 euro.
Sono ammissibili le seguenti spese strettamente necessari alla realizzazione delle tipologie di intervento ammissibili:
Si considerano spese generali:
a) onorari per la redazione del piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
b) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica sottoscritti e timbrati da professionista abilitato);
c) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere.
In ogni caso tutte le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo del 10% del totale investimenti fissi al netto dell’IVA.
Nel caso di investimenti fissi, le spese sono riconosciute ammissibili sulla base del prezzario regionale di riferimento, vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno.
Non è possibile computare i lavori a corpo.
Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate e se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.
Le spese generali, fatturate da Società di servizi, sono ammissibili se contenute in fatture emesse da Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’odine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:
Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di aiuto in SIAR (eleggibilità della spesa).
Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.
Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti. Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.
Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:
a) per quanto riguarda l’acquisto di arredi e attrezzature, strumenti dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento.
b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 del tecnico progettista e/o del direttore dei lavori della data effettiva di inizio lavori;
Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere i contributi, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all’intervento, dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato e, nel caso di macchine attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa.
Sono ammissibili le seguenti spese strettamente necessari alla realizzazione delle tipologie di intervento ammissibili:
Si considerano spese generali:
a) onorari per la redazione del piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
b) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica sottoscritti e timbrati da professionista abilitato);
c) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere.
In ogni caso tutte le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo del 10% del totale investimenti fissi al netto dell’IVA.
Nel caso di investimenti fissi, le spese sono riconosciute ammissibili sulla base del prezzario regionale di riferimento, vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno.
Non è possibile computare i lavori a corpo.
Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate e se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.
Le spese generali, fatturate da Società di servizi, sono ammissibili se contenute in fatture emesse da Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’odine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:
Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di aiuto in SIAR (eleggibilità della spesa).
Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.
Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti. Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.
Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:
a) per quanto riguarda l’acquisto di arredi e attrezzature, strumenti dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento.
b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R 445/2000 del tecnico progettista e/o del direttore dei lavori della data effettiva di inizio lavori;
Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere i contributi, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all’intervento, dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato e, nel caso di macchine attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa.
Pagina web per documenti e formulari
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.
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