Obiettivo: contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla regimentazione delle acque nonché alla conservazione e tutela della biodiversità, con particolare attenzione alle aree di pianura ad agricoltura intensiva ed elevata antropizzazione.
La sottomisura è finalizzata alla realizzazione di imboschimenti permanenti e di impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli allo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il sequestro del carbonio, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla regimentazione delle acque, nonché alla conservazione e tutela della biodiversità.
La tipologia di intervento contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi della focus area 5e: promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.
Ai fini della presente sottomisura si definisce:
- terreno agricolo: un terreno destinato a colture agrarie che è stato coltivato o mantenuto a riposo per normale rotazione colturale negli ultimi due anni che precedono la presentazione della domanda di contributo;
- terreno non agricolo: terreno incolto, terreno a destinazione non agricola e terreno già sottoposto a forestazione produttiva;
- bosco permanente: bosco misto di origine artificiale assimilabile nella sua conformazione finale ad un bosco naturale assoggettato ai vincoli ed alle norme forestali;
- specie a ciclo medio lungo: specie il cui ciclo produttivo, in condizioni di idoneità stazionale, è superiore a 20 anni;
- specie a rapido accrescimento a ciclo breve: specie il cui ciclo produttivo in condizioni di idoneità stazionale è compreso tra 8 e 15 anni.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]La sottomisura prevede una sola tipologia di intervento che si articola in tre azioni:
A. Imboschimento di superfici agricole e non agricole.
Realizzazione di boschi misti di origine artificiale assimilabili nella loro conformazione finale a boschi naturali e come tali assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali. Gli impianti hanno finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali.
B. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole.
Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con un ciclo che, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 20 a 40 anni. Sono ammissibili anche impianti con specie micorrizate. A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. Gli impianti hanno finalità di mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico anche grazie allo stoccaggio di CO2 nei prodotti legnosi, di tutela ambientale, protettiva, paesaggistica e sociale, ma anche finalità produttiva.
C. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non agricole.
Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con specie anche clonali a rapido accrescimento a ciclo breve. Il ciclo, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 8 a 15 anni. A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. L’azione ha finalità produttive e di tutela ambientale.
Le azioni A) e B) si attuano sull’intero territorio regionale mentre l’azione C) si attua solo in aree di pianura e nei fondivalle.
La scelta delle specie deve rispettare l’adattabilità alla fascia fitoclimatica d’intervento, ricorrendo alle specie autoctone, ovvero ecologicamente adattate e idonee alle condizioni pedoclimatiche della regione. La scelta deve comunque essere fatta tra quelle indicate nell’allegato “Elenco specie” che comprende quelle adatte alle condizioni pedoclimatiche delle diverse aree regionali.
Per le aree protette e per i siti Natura 2000, la scelta delle specie deve tener conto di quanto indicato negli specifici documenti di programmazione/gestione.
Gli impianti devono essere realizzati:
- in conformità alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo” e successive modificazioni e dei Regolamenti “A”, “B” e “C” alla stessa allegati;
- nel rispetto del vigente Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato annualmente dalla Giunta Regionale, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- nel rispetto del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- conformemente agli strumenti di pianificazione e gestione forestale (Piano Forestale Generale regionale, piano di assestamento, piani di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio);
- nel rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile e delle norme di buone pratiche forestali e silvocolturali definiti dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 16 giugno 2005;
- in conformità alle prescrizioni e agli obblighi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e ss.mm.ii.
Spese ammissibili:
- costi di impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, quali analisi fisicochimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori, shelter, materiale di propagazione corredato da certificazione di origine e fitosanitaria;
- altre operazioni correlate all'impianto come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei;
- operazioni necessarie alla protezione delle piante, micorrizazione;
- spese generali.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Proprietari o altri possessori pubblici (solo per costi di impianto) e privati della superficie interessata dall'intervento o loro associazioni.
Tra i titoli di possesso è escluso il comodato d’uso.
In caso di terreni demaniali, il sostegno (costo per l'impianto) può essere concesso solo se l'organismo di gestione è un ente privato o un comune.
Per il presente bando la dotazione finanziaria è di €. 4.000.000, comprensiva della
quota FEASR, e copre solo i costi di impianto.
Contributo in conto capitale con un'intensità dell'aiuto pari al 100% dei costi di impianto ammessi per le azioni A) e B) (massimo € 8.000,00/ha). Per l'azione C) il contributo in conto capitale è pari al 50% dei costi di impianto (massimo € 5.800,00/ha). Premio annuale a copertura dei costi di manutenzione e mancato reddito agricolo per ettaro di superficie imboschita per 12 anni, differenziato per tipologia di beneficiario e localizzazione geografica dell'intervento. In caso di utilizzo di specie micorrizate, il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal quinto anno successivo alla realizzazione dell'impianto, è ridotto del 20%. L'importo dei premi annui per il mancato reddito agricolo e per i costi di manutenzione sono diversificati per macroarea e per classe d'età dell'impianto.
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