L’intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di
montagna per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi naturali rispetto alle aziende
situate in zone più favorevoli di pianura; si intende inoltre assicurare l’uso continuativo delle superfici agricole nelle zone
montane in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n 1306/2013. L’intervento si
applica alla superficie agricola del territorio montano della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all’articolo 32.2 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).
La misura riconosce un'indennità compensativa annuale per incentivare a mantenere e sviluppare l'attività di quelle imprese agricole che si trovano in zone soggette a vincoli naturali, in particolare zone di montagna.
Le indennità compensano gli agricoltori dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno conseguenti all'assunzione dell'impegno a proseguire l'attività agricola in tali zone per l'anno di presentazione della domanda.
E' possibile presentare domanda per entrambe le seguenti sottomisure in cui si articola la misura 13:
sottomisura 13.1 - Indennità compensativa per le zone montane;
sottomisura 13.2 - Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3,4" ihc_mb_template="-1"]Misura 13.1 - Indennità compensativa per le zone montane
L'intervento si applica alla superficie agricola del territorio montano della Liguria. Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non montana, per i terreni aziendali situati in zona montana.
L'intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi naturali rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura. L'indennità è commisurata alla superficie agricola delle aziende situate nelle zone montane della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli.
Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l’attività agricola per un anno a partire dal 15 maggio 2019 (data ultima di presentazione nei termini delle domande per l’anno 2019), nelle zone designate montane ai sensi dell’articolo 32, comma 1 lettera a) del Regolamento 1305/2013.
Misura 13.2 - Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali
L'intervento si applica alla superficie agricola delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane della Liguria per le tipologie colturali ammesse al sostegno. La zona in questione riguarda attualmente unicamente il comune di Piana Crixia (SV). Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non svantaggiate, per i terreni aziendali situati in zona svantaggiata.
L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostenga il mantenimento di pratiche agricole in zone caratterizzate da svantaggi naturali, garantendone la sostenibilità economica. L'indennità è commisurata alla superficie agricola delle aziende situate nelle zone svantaggiate; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli.
Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l’attività agricola per un anno a partire dal 15 maggio 2019 (data ultima di presentazione delle domande per l’anno 2019), nelle zone designate ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1305/2013, caratterizzate dagli svantaggi di cui al capitolo 8.2.13.2, elencate in allegato (per il 2019 si fa riferimento al comune di Piana Crixia)
Per entrambe le misure: Agricoltori in attività, singoli o associati.
Misura 13.1 - Indennità compensativa per le zone montane
Dotazione finanziaria: 7.700.000 euro
L'indennità compensativa per ettaro è calcolata in base al Sistema Agricolo delle aziende applicando i seguenti importi per scaglione di superficie:
Sistema agricolo dei seminativi:
fino a 10 Ettari: indennità di 400 euro/ettaro;
da 10,01 a 70 ettari: indennità di 280 euro/ettaro;
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:
fino a 10 Ettari: indennità di 500 euro/ettaro;
da 10,01 a 70 ettari: indennità di 350 euro/ettaro;
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:
fino a 10 Ettari: indennità di 350 euro/ettaro;
da 10,01 a 70 ettari: indennità di 245 euro/ettaro;
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
Sistema agricolo zootecnico - foraggero:
fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro;
da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro;
da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro;
oltre 100 ettari: nessuna indennità
Misura 13.2 - Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali
Dotazione finanziaria: 220.000 euro
L'indennità compensativa erogata annualmente è calcolata in base alla superficie, applicando i seguenti importi per tipologia aziendale e per scaglione, calcolati in base ai dati della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA):
per tutti i Sistemi Agricoli diversi dal Sistema agricolo zootecnico – foraggero (con l'esclusione delle aziende con OTE generale 2):
fino a 10 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro;
da 10,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro;
oltre 70 ettari: nessuna indennità.
Sistema agricolo zootecnico - foraggero:
fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro;
da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro;
da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro;
oltre 100 ettari: nessuna indennità
Per entrambe le misure non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro.
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