1 settembre 2015 1 aprile 2015
PROGRAMMA DI RIFERIMENTOIniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario
OBIETTIVOIl regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in prosieguo «iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») stabilisce un quadro per i contributi comuni di volontari europei volti a sostenere e completare l’aiuto umanitario nei paesi terzi.
Il suo obiettivo è contribuire al rafforzamento della capacità dell’Unione di fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana nonché a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi, in particolare mediante la preparazione alle catastrofi, la riduzione del loro rischio di insorgenza e il rafforzamento del collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo. L’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario persegue inoltre la finalità di contribuire all’aumento e al miglioramento della capacità dell’Unione di fornire aiuto umanitario incrementando la coerenza e l’interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell’Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario.
In tale contesto, il presente invito a presentare proposte prevede l’erogazione di finanziamenti attraverso il sostegno alle azioni volte a rafforzare la capacità, da parte delle potenziali organizzazioni d’accoglienza, di preparazione e risposta alle crisi umanitarie. Inoltre, l’invito sosterrà le azioni volte al rafforzamento della capacità tecnica delle potenziali organizzazioni di invio di partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.
L’obiettivo del presente invito consiste nel rafforzare le capacità delle organizzazioni di invio e d’accoglienza intenzionate a partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e garantire la conformità alle norme e alle procedure relative ai candidati volontari e ai Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.
Con il presente invito, la Commissione europea prevede il raggiungimento dei seguenti risultati: il rafforzamento delle capacità di un massimo di 100 organizzazioni di invio e d’accoglienza nei seguenti ambiti:
—
gestione del rischio di catastrofi, preparazione e reazione alle catastrofi e collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo;
—
gestione dei volontari in conformità alle norme e alle procedure per la gestione dei candidati volontari e dei Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario;
—
potenziamento del volontariato locale nei paesi terzi;
—
capacità di certificazione, inclusa la relativa capacità amministrativa;
—
strumenti e metodi di valutazione delle necessità a livello locale;v
—
costruzione di partenariati al fine di elaborare progetti comuni nel contesto dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario;
—
comunicare i principi dell’Unione in materia di aiuto umanitario stabiliti nell’ambito del Consenso europeo sull’aiuto umanitario e accrescere la conoscenza e la visibilità dell’aiuto umanitario.
DESCRIZIONEIl regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (in prosieguo «iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») stabilisce un quadro per i contributi comuni di volontari europei volti a sostenere e completare l’aiuto umanitario nei paesi terzi.
Il suo obiettivo è contribuire al rafforzamento della capacità dell’Unione di fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana nonché a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi, in particolare mediante la preparazione alle catastrofi, la riduzione del loro rischio di insorgenza e il rafforzamento del collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo. L’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario persegue inoltre la finalità di contribuire all’aumento e al miglioramento della capacità dell’Unione di fornire aiuto umanitario incrementando la coerenza e l’interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell’Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario.
In tale contesto, il presente invito a presentare proposte prevede l’erogazione di finanziamenti attraverso il sostegno alle azioni volte a rafforzare la capacità, da parte delle potenziali organizzazioni d’accoglienza, di preparazione e risposta alle crisi umanitarie. Inoltre, l’invito sosterrà le azioni volte al rafforzamento della capacità tecnica delle potenziali organizzazioni di invio di partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.
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AZIONI FINANZIATE L’assistenza tecnica e il rafforzamento delle capacità possono comprendere gli aspetti seguenti: — sviluppo organizzativo (interno), ossia rafforzamento delle capacità e assistenza tecnica per il corretto funzionamento interno dell’organizzazione; — sviluppo organizzativo (esterno), ossia rafforzamento delle capacità relative al modo in cui l’organizzazione interagisce e assume impegni con altre parti interessate; — altri tipi di rafforzamento delle capacità, di natura specificamente tecnica o tematica, in particolare per quanto concerne i requisiti tecnici stabiliti dalle norme e procedure dell’articolo 9 del regolamento n. 375/2014, al fine di certificare le potenziali organizzazioni di invio e d’accoglienza, nonché capacità tecniche nei settori correlati all’aiuto umanitario. In termini di metodi e strumenti di rafforzamento delle capacità e di assistenza tecnica, si possono considerare i seguenti interventi: — interventi orientati alle competenze, quali ad esempio una formazione incentrata sullo sviluppo organizzativo/atta a favorire cambiamenti comportamentali; — interventi di sviluppo organizzativo che possono variare da eventi di team building e da ritiri aziendali con attività di facilitazione per elaborare una strategia organizzativa a pacchetti di consulenza che comprendano la valutazione delle necessità, corsi di formazione mirati, revisioni e test organizzativi nonché lo sviluppo, l’attuazione e la valutazione di strategie organizzative; — interventi di rafforzamento del sistema che coinvolgano una combinazione di parti interessate nazionali e/o locali impegnate in aiuti umanitari e siano incentrati su programmi di rafforzamento delle capacità di risposta e/o preparazione nell’ambito dell’aiuto umanitario. Tali interventi possono includere valutazioni delle necessità, coordinamento e assistenza, formazione, esercizi di gruppi, supporto tecnico. Le attività sostenute nell’ambito del presente invito relative sia a progetti di assistenza tecnica che a progetti di rafforzamento delle capacità possono includere: — studi/visite preliminari/mappatura e analisi; — seminari/workshop/conferenze; — visite di osservazione sul lavoro/formazione sul posto di lavoro; — visite di scambio per il personale/gemellaggi; — sorveglianza e valutazione; — revisioni organizzative/test di valutazione; — guida e tutoraggio; — ritiri aziendali con attività di facilitazione/team building; — corsi di formazione/formazione dei formatori; — formazione a distanza/webinar/corsi online aperti e di massa (Massive Open Online Courses - MOOC); — — scambio delle buone prassi/apprendimento tra pari; — esercizi di simulazione/valutazioni delle risposte. Queste attività possono riguardare le seguenti tematiche: aiuto umanitario dell’UE: funzionamento e principi; sorveglianza e valutazione; sviluppo delle capacità dirigenziali; sviluppo organizzativo/pianificazione strategica/gestione del cambiamento; amministrazione/gestione finanziaria/contabilità; miglioramento della contabilità/governance/partecipazione; comunicazione/visibilità/relazioni tra le parti interessate; sensibilizzazione; ricerca/produzione di elementi di prova; gestione di programmi e progetti; sviluppo del volontariato (locale); finanziamento/raccolta di fondi; creazione di reti/creazione di partenariati e alleanze (anche per progetti futuri dell’UE per l’aiuto umanitario); norme e procedure per l’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Per quanto concerne i progetti di rafforzamento delle capacità, si possono inoltre considerare le seguenti tematiche: rafforzamento delle capacità tecniche per operazioni di aiuto umanitario incentrate sulla valutazione delle necessità/gestione delle informazioni; gestione del rischio di catastrofi; riduzione del rischio di catastrofi/preparazione alle catastrofi; risposta alle crisi (e settori correlati); collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo; resilienza e adattamento al cambiamento climatico. Per quanto riguarda il primo termine del 1 aprile 2015, entrambi i tipi di progetti devono essere avviati tra il 1 settembre 2015 e il 31 dicembre 2015, con una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 24 mesi. Per quanto riguarda il secondo termine del 1 settembre 2015, entrambi i tipi di progetti devono essere avviati tra il 1 febbraio 2016 e il 31 maggio 2016, con una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 24 mesi. Non saranno accettate domande per progetti pianificati in modo da avere durate inferiori o superiori a quelle specificate nel presente invito. Non sarà concessa alcuna proroga del periodo di ammissibilità al di là della durata massima. Candidati ammissibili Le proposte relative all’assistenza tecnica e alle attività di rafforzamento delle capacità devono essere presentate: — da organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione; oppure — da organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro; oppure — dalla Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. Al momento della scadenza specificata per la presentazione delle proposte, i candidati (organizzazioni candidate/organizzazioni di coordinamento) devono avere un’esperienza di almeno cinque anni di attività nel campo degli aiuti umanitari. Sono ammissibili esclusivamente soggetti giuridici aventi sede nei seguenti paesi: — gli Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Al fine di valutare l’ammissibilità del candidato, sono necessari i seguenti documenti giustificativi: — organismo privato: estratto della gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro di commercio o dell’associazione, certificato di assoggettamento all’IVA (qualora, in taluni paesi, il numero del registro di commercio e la partita IVA siano identici, è necessario solo uno di questi documenti); — organismo pubblico: copia della risoluzione o della decisione istitutiva della società pubblica ovvero un altro documento ufficiale istitutivo dell’organismo di diritto pubblico. Partner e partenariati ammissibili Per l’assistenza tecnica, le organizzazioni partner devono appartenere a una delle seguenti categorie: — organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione, oppure — organismi di diritto pubblico a carattere civile, oppure — Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. Per il rafforzamento delle capacità, le organizzazioni partner devono appartenere a una delle seguenti categorie: — organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in tale paese, oppure — organismi di diritto pubblico a carattere civile, oppure — agenzie ed organizzazioni internazionali.» a) Gli organismi stabiliti nei seguenti paesi possono essere partner nell’ambito di progetti di assistenza tecnica: — gli Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. I progetti di assistenza tecnica devono coinvolgere le organizzazioni candidate e quelle partner di almeno tre paesi diversi partecipanti al programma, delle quali: — almeno un’organizzazione partner deve essere attiva da almeno cinque anni nell’ambito dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («Iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») ; — almeno un’organizzazione partner deve avere almeno cinque anni di esperienza nella gestione dei volontari. b)Gli organismi stabiliti nei seguenti paesi possono essere partner nell’ambito di progetti di rafforzamento delle capacità: — gli Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, — paesi terzi in cui venga fornito aiuto umanitario. I progetti di rafforzamento delle capacità devono coinvolgere le organizzazioni candidate e quelle partner di almeno sei paesi, delle quali: — partenariati che coinvolgano partner provenienti da almeno tre paesi partecipanti al programma, tra cui la ricorrente, e almeno tre paesi terzi, — tutte le organizzazioni partner di paesi partecipanti al programma devono essere attive da almeno cinque anni nell’ambito dell’aiuto umanitario, — almeno due organizzazioni partner di paesi terzi devono essere attive nell’ambito dell’aiuto umanitario, — almeno un’organizzazione partner di paesi partecipanti al programma deve essere attiva da almeno cinque anni nell’ambito della gestione dei volontari. I candidati possono presentare contemporaneamente progetti di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità. In tal caso dovranno specificare nella propria domanda che si candidano per entrambe le azioni. Per quanto riguarda entrambe le azioni, candidati e partner devono presentare un mandato che deve essere firmato dalle persone autorizzate ad assumere impegni vincolanti, consentendo in tal modo al candidato di agire per conto dei partner. Le organizzazioni candidate e quelle partner sono di seguito denominate «il consorzio». Associati Altri organismi e organizzazioni possono prendere parte all’iniziativa in qualità di associati. Detti associati svolgono un ruolo effettivo nell’iniziativa (per esempio si tratta di fornitori specializzati di assistenza tecnica e/o di rafforzamento delle capacità). Non hanno alcun rapporto contrattuale con la Commissione e non devono soddisfare i criteri di ammissibilità di cui alla presente sezione. Possono essere ad esempio società private a scopo di lucro. Gli associati devono essere menzionati nel modulo elettronico. Il bilancio complessivo stanziato per il cofinanziamento dei progetti è stimato a 6.948.000 EUR. — Per quanto concerne il primo ciclo (progetti presentati entro il 1 aprile 2015) si prevede di utilizzare il 70 % dell’importo disponibile per i progetti (4.863.600 EUR). — Il restante 30 % (2.084.400 EUR) sarà disponibile per i progetti presentati entro il secondo termine (1 settembre 2015). Il contributo finanziario dell’UE non può essere inferiore a 100.000 EUR né superiore a 700.000 EUR ed è limitato all’85 % dei costi totali ammissibili dell’azione. Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili iscritte nel bilancio stimato deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell’Unione. L’Agenzia prevede di finanziare 20 proposte. Le domande devono soddisfare i seguenti requisiti: — devono essere inviate entro e non oltre il termine di presentazione delle domande di cui alla sezione 3 del presente invito a presentare proposte; — devono essere presentate per iscritto mediante il modulo di candidatura elettronico; — devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE; — devono essere presentate elettronicamente utilizzando il modulo di candidatura ufficiale e devono essere accompagnate da tutti i documenti cui si fa riferimento sul sito web in cui è disponibile il modulo di candidatura. Per presentare una domanda, i candidati e i partner devono indicare il rispettivo codice identificativo del partecipante (Participant Identification Code - PIC) nel modulo di candidatura. Per ricevere il PIC occorre registrare l’organizzazione nel sistema unico d’iscrizione (Unique Registration Facility - URF) sul portale per i partecipanti dell’istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e del volontariato. Il sistema unico d’iscrizione è uno strumento condiviso da altri servizi della Commissione europea. Se un candidato o partner dispone già di un PIC che è stato utilizzato per altri programmi (per esempio i programmi di ricerca), lo stesso PIC è valido per il presente invito a presentare proposte. Il portale per i partecipanti permette ai candidati e ai partner di caricare o aggiornare le informazioni relative al loro status giuridico e di allegare i documenti legali e finanziari richiesti. PAESI AMMISSIBILI NULL NULL Gazzetta Ufficiale C 17/10 del 20.01.2015 Pagina web per documenti e formulari Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali. - bando_6260.pdf 20/01/2015_CAD Tutti i contenuti riportati su questo sito web sono di proprietà esclusiva della società Obiettivo Europa s.r.l. e sono protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale. È assolutamente vietato copiare, pubblicare o ridistribuire in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento i contenuti delle schede bandi o qualsiasi altro testo presente su questo sito, se non previa espressa autorizzazione dalla Società titolare dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale.
Gazzetta Ufficiale C 72/31 del 28.02.2015