Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza

Scadenza: 12 giugno 2019
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Programma/Ente di finanziamento

POR Molise 2014/2020 - Obiettivo Tematico 4 - Asse 4 "Energia sostenibile" - Azione 4.1.1 "Istallazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza"

Bando scaduto

Finalità

L'Azione è rivolta all’intero territorio regionale e si attua mediante la concessione di un sostegno a favore delle amministrazioni pubbliche della regione, anche in forma giuridica di Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi.

L’obiettivo della misura quindi è quello della diminuzione dei consumi di energia primaria, del contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra e nel contempo, l’innalzamento nell’incidenza della produzione di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali di energia.

Gli investimenti saranno finalizzati principalmente alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle infrastrutture pubbliche o ad uso pubblico non residenziali. Il sostegno sugli edifici pubblici, sarà prioritariamente rivolto agli interventi che prevedono l’introduzione di tecnologie ad alta efficienza, capaci di calibrare e razionalizzare i consumi (smart building).

Le finalità dell’azione sono rivolte a un livello di efficientamento, da conseguire anche con l’eventuale integrazione di fonti rinnovabili di energia elettrica e termica e/o l’installazione di impianti di cogenerazione e rigenerazione tale da consentire, secondo le tecniche di calcolo in uso nel settore, tempi di pay-back dell’investimento non superiori a 10 anni. Nel rispetto della pertinente normativa nazionale, qualora applicabile al caso di specie, l’autoconsumo dell’energia prodotta potrà essere dimostrato mediante applicazione del principio del cd. “scambio sul posto altrove”.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente avviso, gli interventi, finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo su edifici ed infrastrutture pubbliche che abbiano i seguenti requisiti:

a) adibiti a uso pubblico (es. per attività istituzionali, sociali, scolastiche, formative, ricreative, culturali e sportive), insistenti nel territorio della Regione Molise, esistenti al momento della presentazione della domanda, di proprietà dell'Amministrazione proponente o rispetto ai quali i soggetti proponenti sono titolari di altro diritto reale o personale di godimento di durata almeno quinquennale a partire dalla data di pubblicazione del bando;

b) non essere adibiti a residenza e assimilabili e/o comunque non essere destinati ad attività economiche svolte in forma prevalente, richiedendosi a tale ultimo fine che almeno le attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato), abbiano carattere puramente locale e che siano rivolte ad un bacino geograficamente limitato di utenze. Restano espressamente escluse le fattispecie di detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso da parte di terzi (es. usufrutto, uso, abitazione) qualora quest’ultimo sia il titolare dell’utenza energetica;

c) non sono ammessi interventi realizzati esclusivamente nelle porzioni di edificio a destinazione d'uso non ammesso al bando, né interventi che siano a servizio esclusivo di tali porzioni. Nel caso di edificio in cui sono presenti porzioni a destinazione d'uso non ammesse dal presente bando, il progetto è considerato ammissibile a condizione che il volume lordo climatizzato di tali porzioni sia inferiore o uguale al 10% del volume lordo climatizzato dell'intero edificio. Nel caso in cui uno o più interventi del progetto insistono anche sulle porzioni dell'edificio che definiscono il volume lordo riscaldato di destinazioni d'uso non ammesse, l’agevolazione concedibile a ciascuno intervento è ridotta proporzionalmente in base alla percentuale che riguarda le medesime porzioni;

d) essere dotati di attestato di diagnosi energetica, redatta secondo le norme termiche UNI CEI EN 16247. La diagnosi energetica può in alternativa essere sostituita, ove già disponibile, dalla certificazione ISO 50001 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità alla normativa citata;

e) essere dotati di un "impianto termico" come definito dal comma l-tricies dell'art. 2 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181).

Gli interventi proposti potranno appartenere/afferire alle seguenti categorie:

− TIPOLOGIA “A”: Interventi di cui al successivo comma 2 del presente art. 6;
− TIPOLOGIA “B”: Interventi di cui al successivo comma 3 del presente art. 6.

TIPOLOGIA A- Interventi di efficienza energetica di edifici ed infrastrutture:

a).1 miglioramento della prestazione termo-igrometrica del fabbricato;
a).2 miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici ed infrastrutture, quali titolo esemplificativo:
a).2.1 incremento dell’efficienza energetica, anche mediante l’impiego di mix tecnologici e loro asservimento ai sistemi di telegestione e telecontrollo (regolazione, gestione e monitoraggio);
a).2.2 isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
a).2.3 sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
a).2.4 installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili non trasportabilie/o di sistemi bioclimatici;
a).2.5 efficientamento/sostituzione degli impianti di climatizzazione;
a).2.6 sostituzione dei sistemi di illuminazione interna e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti;
a).2.7 efficientamento/sostituzione dei sistemi di trasporto interno o relativi alle pertinenze dell'edificio, come ascensori o scale mobili;
a).2.8 efficientamento/sostituzione dei sistemi per la produzione di ACS (acqua calda
sanitaria);
a).2.9 installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento da destinare all’autoconsumo per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di ACS;
a).2.10 realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento energeticamente efficienti per la distribuzione di energia all’interno dell’edificio e/o complesso di edifici pubblici;
a).2.11 installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici ivi inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
a).2.12 installazione di sistemi intelligenti di monitoraggio eottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings);
a).2.13 installazione di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all’utenza dei consumi/produzione, di controllo e regolazione;
a).2.14 ottimizzazione dei consumi energetici, degli impianti di sollevamento e dei sistemi di pompaggio delle acque reflue, dei sistemi di collettamento/fognatura, quali a titolo semplificativo: sostituzione/efficientamento negli impianti esistenti di sistemi ed apparecchiature elettroniche ad elevata efficienza, quali inverter negli impianti di pompaggio nelle reti di distribuzione, apparecchiature elettromeccaniche ad elevata efficienza ecc.

TIPOLOGIA B - Interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente e esclusivamente destinata all'autoconsumo quali a titolo semplificativo:

b) installazione di impianti a fonti rinnovabili (es.: impianti solari termici, pompe di calore, impianti fotovoltaici, generatori a biomasse, etc.).

Tutti gli interventi sia per la Tipologia A che per la Tipologia B, devono essere individuati/supportati da una diagnosi energetica, effettuata secondo quanto previsto dalla richiamata UNI EN 16247-2. Gli edifici interessati dagli interventi dovranno, altresì, essere dotati di Attestato di Prestazione Energetica (APE) da redigere post operam a conclusione dell’intervento.
Gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero - nZEB” dovranno rispettare tutta la normativa vigente in materia ed requisiti minimi di cui al DM 26.06.2015, con particolare riguardo a quelli contenuti nell’Allegato 1 e nel rispetto di quanto previsto al § 3.4, che prevede per tali interventi l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili, in ossequio ai principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del “decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.

La produzione di energia degli interventi di cui alla lettera a).2.9 e a).2.10 e la produzione di
energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui alla tipologia B), devono
essere finalizzati solo all’autoconsumo, pena l'inammissibilità degli stessi.

L’intervento di efficientamento di ogni edificio dovrà rispettare i seguenti requisiti:

a) escludere l’alimentazione a gasolio dell’impianto di riscaldamento (ad eccezione di zone non servite da rete metano);
b) escludere la trasformazione di impianti centralizzati in impianti autonomi.

Gli interventi previsti dai precedenti commi dovranno inoltre:

a) essere coerenti con la Strategia Energetica Nazionale, decreto Burden Sharing ed il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale ) approvato con D.C.R n.133 del 11/07/2017;

b) essere coerenti con il SEAP di propria competenza, ove applicabile;

c) rispettare i requisiti minimi di legge in vigore dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici, come previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;

d) qualora l’intervento consista in una ristrutturazione importante di primo livello10, ad intervento concluso (ex post) ciascun edificio deve rientrare fra gli edifici “a energia quasi zero”;

e) essere coerenti con le finalità dell'Azione 4.1.1, ovvero gli interventi di efficientamento energetico (da conseguire anche con l’eventuale integrazione di fonti rinnovabili di energia elettrica e termica e/o l’installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione) dovranno consentire, secondo le tecniche di calcolo in uso nel settore, tempi di pay-back dell’investimento non superiori a 10 anni;

f) essere conformi ai piani urbanistici e di settore vigenti o adottati alla data di presentazione della domanda;

g) complessivamente conseguire un risparmio energetico annuo, in termini di TEP risparmiati per unità di investimento superi o uguali alla soglia minima di 0,043, per ogni mille euro di investimento;

h) qualora il progetto proposto preveda interventi di installazione di unità di cogenerazione o trigenerazione, per la climatizzazione degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, gli stessi sono ammissibili, se allacciati alla rete elettrica, solo in regime di scambio sul posto, come regolato dalla Delibera AEEG n. 570/2012/R/efr e s.m.i.;

i) qualora il progetto interessi più edifici, che costituiscano un lotto funzionale, ciascun edificio deve autonomamente soddisfare i requisiti previsti dal presente Avviso;

j) tutti gli interventi dovranno essere realizzati su edifici esistenti. Non sono ammessi interventi su immobili o infrastrutture di nuova costruzione o su ampliamenti. Sono esclusi altresì interventi che riguardano edifici o infrastrutture demoliti e ricostruiti.

Chi può partecipare

Possono partecipare al presente avviso, in qualità di soggetti destinatari dell’investimento, esclusivamente i soggetti pubblici o assimilabili, purché gli edifici e infrastrutture oggetto di intervento, di proprietà pubblica ed adibiti ad uso pubblico (anche in forma giuridica di Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi), secondo quanto disciplinato al successivo art.6, siano localizzati nel territorio della Regione Molise.

Possono partecipare al presente avviso i soggetti pubblici che, in relazione alle disposizioni legislative vigenti, non sono in situazione di dissesto finanziario ovvero in alternativa che, pur trovandosi in dissesto finanziario, abbiano provveduto ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare il riequilibrio finanziario secondo le norme vigenti.

Sono ammesse le forme associative tra gli Enti pubblici, regolarmente costituite o da costituire mediante apposito accordo/convenzione ai sensi della normativa attualmente in vigore al momento della presentazione dell’istanza (in tal caso la richiesta deve essere presentata dal soggetto pubblico che assume la denominazione di soggetto capofila).

Nel caso in cui gli Enti partecipino in forma associata da costituirsi, l’aggregazione dovrà essere regolarmente costituita, pena la decadenza dai benefici, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Nel caso dell’aggregazione attraverso raggruppamento, l'accordo/convenzione sottoscritto/a o altro/i atto/i ad esso collegato/i deve obbligatoriamente:

a) indicare come finalità quella o quelle previste dal progetto presentato;

b) individuare il soggetto capofila al quale deve essere conferito, da parte degli altri soggetti partecipanti, mandato collettivo speciale con rappresentanza in riferimento al progetto presentato. Al capofila spetterà, pertanto, la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti del soggetto gestore del Fondo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’esecuzione del progetto fino all’estinzione di ogni rapporto.

Ai fini del presente bando, pertanto, in caso di raggruppamenti temporanei quando indicato “soggetto proponente” o “Destinatario” ci si riferirà, di norma, al capofila mandatario del raggruppamento.

Entità del contributo

Dotazione finanziaria: 6.700.000 euro

L'investimento proposto dovrà attestarsi su valori non inferiori a 20.000 euro e non superiori ad 1.000.000 euro.

Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di spesa, fatta salva la compatibilità con quanto previsto dai Regolamenti vigenti in materia di spese ammissibili, purché strettamente riferibili agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ed infrastrutture di proprietà pubblica oggetto di agevolazione, che si sostanziano nelle voci di costo come di seguito specificate:

Tipologie A e B

a) Diagnosi energetica firmata digitalmente redatta ai sensi della UNI EN 16247-2;

b) APE dell’edificio/edifici realizzata/i a conclusione dei lavori di efficientamento energetico (APE post operam);

c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione, collaudi, etc…;

d) opere edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi energetici, ivi inclusi gli oneri di sicurezza (compreso le opere necessarie e strettamente connesse alla trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero – nZEB”);

e) fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza;

f) installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione;

g) installazione di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all’utenza dei consumi/produzione;

h) cartellonistica per la pubblicizzazione dell’agevolazione;

i) spese generali nella percentuale massima del 3% dell’importo complessivo del finanziamento assegnato;

j) spese tecniche ed incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, secondo i limiti e le disposizioni vigenti;

k) costi per imprevisti e lavori in economia in misura non superiore ai limiti di cui al D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di spesa, fatta salva la compatibilità con quanto previsto dai Regolamenti vigenti in materia di spese ammissibili, purché strettamente riferibili agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici ed infrastrutture di proprietà pubblica oggetto di agevolazione, che si sostanziano nelle voci di costo come di seguito specificate:

Tipologie A e B

a) Diagnosi energetica firmata digitalmente redatta ai sensi della UNI EN 16247-2;

b) APE dell’edificio/edifici realizzata/i a conclusione dei lavori di efficientamento energetico (APE post operam);

c) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione, collaudi, etc…;

d) opere edili strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi energetici, ivi inclusi gli oneri di sicurezza (compreso le opere necessarie e strettamente connesse alla trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero – nZEB”);

e) fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti, macchinari ed opere ammessi ad intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza;

f) installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione;

g) installazione di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all’utenza dei consumi/produzione;

h) cartellonistica per la pubblicizzazione dell’agevolazione;

i) spese generali nella percentuale massima del 3% dell’importo complessivo del finanziamento assegnato;

j) spese tecniche ed incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, secondo i limiti e le disposizioni vigenti;

k) costi per imprevisti e lavori in economia in misura non superiore ai limiti di cui al D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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