Regione Lombardia: decreto n. 7145 del 17-05-2018
Con la DGR X/7545 del 18/12/2017 nel confermare l’importanza della realizzazione di interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014 (di seguito genitori separati o divorziati), si è provveduto all’adeguamento di quanto già attivato a partire dal 2013, implementando i requisiti per l’accesso alla misura.
La presente misura, pertanto, è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati attraverso l’erogazione di contributi economici per l’abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.
I soggetti beneficiari/gestori sono le Agenzie di Tutela della Salute, d’ora in poi ATS.
Sono soggetti destinatari della presente misura le persone che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono genitori separati o divorziati nonché genitori che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento;
b) hanno figli nati o adottati nel corso del matrimonio;
c) sono residenti in Lombardia da 5 anni;
d) hanno un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00. Nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell’ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti;
e) non hanno avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;
f) sono intestatari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, da perfezionarsi, se non già in possesso, entro sei mesi dalla presentazione della domanda. E’ assimilabile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa;
g) possono essere anche assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER o dei Comuni purchè in possesso di contratto con canone a prezzo di mercato. Non possono invece accedere quei genitori che sono assegnatari dei citati alloggi ma con canone calmierato e concordato ovvero i beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole.
La presente misura è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati in condizione di vulnerabilità mediante un contributo economico pari al 30% dell’ammontare del canone annuo di locazione dell’immobile adibito ad abitazione, diversificato a seconda che si tratti di canone di locazione calmierato/concordato o a prezzo di mercato e viene riconosciuto, di norma, per un anno.
A favore dei genitori separati o divorziati in situazione di grave marginalità si prevede un contributo economico aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale, aggiuntivo al contributo per l’abbattimento del canone di locazione.
Il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche ed i soggetti gestori sono Enti pubblici.
Le risorse per sostenere la misura sono pari a € 4.600.000 di cui:
Il contributo concesso, pari al 30% del canone di locazione annuo, non può essere superiore a:
Al genitore in condizione di grave marginalità può essere ulteriormente concesso un contributo annuo fino a € 1.000,00, al fine di superare lo stato di difficoltà.
Le spese ammissibili sono riferite:
1) al canone annuo del contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato al genitore richiedente;
2) a quanto previsto nel progetto personalizzato per il genitore in condizione di grave marginalità.
Le spese ammissibili sono riferite:
1) al canone annuo del contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato al genitore richiedente;
2) a quanto previsto nel progetto personalizzato per il genitore in condizione di grave marginalità.
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