POR Puglia 2014/2020 - Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub-urbane"
La Regione Puglia intende promuovere lo sviluppo ecocompatibile del territorio pugliese attraverso l’integrazione e l’interconnessione delle reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, al fine di avviare processi di sviluppo legati alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica, anche favorendo l’accessibilità e la valorizzazione delle risorse territoriali, culturali ed ambientali.
Il presente Avviso pubblico, sostenendo percorsi di transizione indirizzati verso un’economia a bassa emissione di carbonio, promuove interventi che incidono positivamente sulla mobilità urbana e sub-urbana e che contribuiscono al miglioramento della qualità dell’aria perseguendo gli obiettivi di riduzione di gas climalteranti di cui al Piano regionale di qualità dell’aria, istituito ai sensi della Direttiva 2008/50/CE.
L’approccio strategico adottato dall’Avviso intende favorire interventi per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali, nelle aree urbane e sub urbane, ivi comprese frazioni e marine, al fine di garantire l’implementazione della rete di livello locale, agevolandone contestualmente la connessione con la rete di scala regionale/nazionale, anche attraverso il collegamento con i punti di connessione del sistema della mobilità collettiva.
In coerenza con quanto definito dall’art. 1, comma 640 della Legge n. 208/2015, il presente Avviso favorisce, tra l’altro, la realizzazione di ciclovie, ricadenti nel territorio pugliese, insistenti sul sistema nazionale delle ciclovie turistiche.
L’Avviso persegue il raggiungimento dell’obiettivo specifico 4d) - “Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane” a cui concorre l’Azione 4.4 - “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” - (RA 4.6 dell’Accordo di Partenariato 2014/2020) del POR PUGLIA 2014/2020 e contribuisce al perseguimento dell’indicatore di output “R405 - lunghezza dei percorsi ciclabili e/o ciclopedonali”, di cui alla priorità di investimento 4.e) “Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione”.
Il bando finanzia interventi per la realizzazione nel territorio pugliese di reti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, in ambito urbano e sub-urbano, ivi comprese frazioni e marine. Ogni singolo intervento potrà interessare, anche congiuntamente, le seguenti tipologie:
a) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che insistono su percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale. Tali nuovi tratti possono favorire la connessione con le stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti;
b) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che non insistono su percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale. Tali nuovi tratti devono connettersi con le stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti;
c) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che mettono in collegamento le stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti con i percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale.
Inoltre, l’Avviso finanzia l’adeguamento e/o la messa in sicurezza di tratti esistenti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali solo se funzionalmente connessi alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), e c) del presente punto e nella misura massima del 20% dell’importo dei lavori messi a base d’asta per la realizzazione degli stessi.
La rete di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali deve essere conforme:
ed essere coerente con:
Gli interventi finanziabili a valere sul presente Avviso, in quanto volti a favorire la mobilità ciclistica attraverso opere pubbliche che assicurano la fruizione di un servizio pubblico rivolto alla generalità dei cittadini, senza generazione di vantaggi diretti o indiretti a favore di soggetti pubblici o privati ed avente impatto esclusivamente locale, implicano che il relativo contributo concedibile non si configuri quale “Aiuto di Stato” ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
Ciascun intervento candidato deve garantire la continuità, senza interruzione, dei percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali di cui alla rete oggetto della proposta progettuale strutturata secondo le tipologie di cui al punto 2.1. Altresì, l’intervento deve essere:
La rete costituente l’intervento può essere dotata di aree di sosta, le quali dovranno essere distanziate tra loro almeno 5 km, ed essere dotate di rastrelliere per la sosta di velocipedi e/o punti di ricarica per le bici elettriche e/o panchine e zone d’ombra, preferibilmente arboree, e/o fontanelle d’acqua.
Sono ammessi a presentare proposte progettuali, a valere sul presente Avviso, i Comuni della regione Puglia:
a) in forma singola, per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito comunale;
b) in forma associata, per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali finalizzata alla connessione intercomunale di territori contermini e per la quale è richiesta l’azione integrata e coordinata di più Comuni. La proposta progettuale dovrà riguardare una rete integrata di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali e non interventi dei singoli Comuni proposti in maniera unitaria.
I Comuni che intendono presentare la proposta progettuale in forma associata dovranno sottoscrivere apposito Accordo di Programma promosso dall’Ente che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera (ai sensi art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”). In tale Accordo verranno disciplinati gli impegni ed gli obblighi delle parti, eventualmente anche quelli di natura finanziaria, per la realizzazione dell’opera, nonché verrà individuato il Soggetto capofila (Soggetto proponente e, a seguito di eventuale ammissione a finanziamento, Beneficiario) che sarà l’unico interlocutore della Regione Puglia per tutti gli aspetti riguardanti la proposta progettuale e la gestione dell’intero iter attuativo dell’intervento, ivi compresa la rendicontazione delle spese.
Qualora per garantire la continuità della rete di percorsi da realizzare fosse necessario intervenire su tratti di strade provinciali, i Comuni dovranno produrre l’atto della Provincia/Città Metropolitana contenente l’assenso alla realizzazione dell’intervento da parte del Soggetto proponente sull’infrastruttura viaria di propria competenza, nonché l’impegno della Provincia/Città Metropolitana medesima a rispettare, in relazione al/ai percorso/i interessato/i dalla rete ciclabile e/o ciclopedonale, quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
A valere sul presente Avviso è candidabile da parte di ciascun Comune, sia esso in forma singola o associata (anche se non individuato quale Soggetto capofila nell’Accordo di Programma di cui sopra), un’unica proposta progettuale, riguardante un'unica rete di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, pena l’esclusione di tutte le proposte presentate.
La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 13.500.000 a valere sull’Asse IV, Azione 4.4 del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020.
Le risorse di cui al punto 1.2 del bando, attribuibili a ciascuna proposta progettuale a copertura totale delle spese ammissibili, sono ripartite come di seguito rappresentato:
L’attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso delle spese sostenute da parte del Soggetto beneficiario; all’uopo, si fa presente che:
a. l’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario;
b. Il rapporto tra contributo pubblico concesso ed eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 4 punto 4.2 del presente Avviso rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’intervento, con conseguenza che, a fronte della rideterminazione del quadro economico post gara/e, l’ammontare del contributo concesso a copertura totale delle spese ammissibili sarà rideterminato secondo le ripartizioni percentuali stabilite in sede di presentazione della proposta progettuale;
c. non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa non rientranti nel novero delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico presentato, ovvero quelle eventualmente apportate da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 3 del presente Avviso;
d. le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, dalla normativa nazionale di riferimento, tra cui il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
Per spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione, si intendono quelle relative alle seguenti voci:
Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e l’infrastruttura da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dall’art. 69 par. 3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Le spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e. Le spese per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono ammissibili nel limite di spese inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all’approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato post gara).
Eventuali maggiori oneri che si dovessero sostenere rispetto a quelli precedentemente indicati nel presente articolo saranno a carico del Beneficiario.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm., nonché al “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).
L’attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso delle spese sostenute da parte del Soggetto beneficiario; all’uopo, si fa presente che:
a. l’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario;
b. Il rapporto tra contributo pubblico concesso ed eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 4 punto 4.2 del presente Avviso rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’intervento, con conseguenza che, a fronte della rideterminazione del quadro economico post gara/e, l’ammontare del contributo concesso a copertura totale delle spese ammissibili sarà rideterminato secondo le ripartizioni percentuali stabilite in sede di presentazione della proposta progettuale;
c. non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa non rientranti nel novero delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico presentato, ovvero quelle eventualmente apportate da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 3 del presente Avviso;
d. le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, dalla normativa nazionale di riferimento, tra cui il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).
Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:
Per spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione, si intendono quelle relative alle seguenti voci:
Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e l’infrastruttura da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dall’art. 69 par. 3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Le spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e. Le spese per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono ammissibili nel limite di spese inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all’approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato post gara).
Eventuali maggiori oneri che si dovessero sostenere rispetto a quelli precedentemente indicati nel presente articolo saranno a carico del Beneficiario.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm., nonché al “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).
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