Interventi finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub-urbane

Scadenza: 15 luglio 2019
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Programma/Ente di finanziamento

POR Puglia 2014/2020 - Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.4 "Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub-urbane"

Bando scaduto

Finalità

La Regione Puglia intende promuovere lo sviluppo ecocompatibile del territorio pugliese attraverso l’integrazione e l’interconnessione delle reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, al fine di avviare processi di sviluppo legati alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica, anche favorendo l’accessibilità e la valorizzazione delle risorse territoriali, culturali ed ambientali.
Il presente Avviso pubblico, sostenendo percorsi di transizione indirizzati verso un’economia a bassa emissione di carbonio, promuove interventi che incidono positivamente sulla mobilità urbana e sub-urbana e che contribuiscono al miglioramento della qualità dell’aria perseguendo gli obiettivi di riduzione di gas climalteranti di cui al Piano regionale di qualità dell’aria, istituito ai sensi della Direttiva 2008/50/CE.
L’approccio strategico adottato dall’Avviso intende favorire interventi per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali, nelle aree urbane e sub urbane, ivi comprese frazioni e marine, al fine di garantire l’implementazione della rete di livello locale, agevolandone contestualmente la connessione con la rete di scala regionale/nazionale, anche attraverso il collegamento con i punti di connessione del sistema della mobilità collettiva.
In coerenza con quanto definito dall’art. 1, comma 640 della Legge n. 208/2015, il presente Avviso favorisce, tra l’altro, la realizzazione di ciclovie, ricadenti nel territorio pugliese, insistenti sul sistema nazionale delle ciclovie turistiche.

L’Avviso persegue il raggiungimento dell’obiettivo specifico 4d) - “Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane” a cui concorre l’Azione 4.4 - “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” - (RA 4.6 dell’Accordo di Partenariato 2014/2020) del POR PUGLIA 2014/2020 e contribuisce al perseguimento dell’indicatore di output “R405 - lunghezza dei percorsi ciclabili e/o ciclopedonali”, di cui alla priorità di investimento 4.e) “Promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di adattamento e mitigazione”.

Interventi ammissibili

Il bando finanzia interventi per la realizzazione nel territorio pugliese di reti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, in ambito urbano e sub-urbano, ivi comprese frazioni e marine. Ogni singolo intervento potrà interessare, anche congiuntamente, le seguenti tipologie:

a) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che insistono su percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale. Tali nuovi tratti possono favorire la connessione con le stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti;

b) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che non insistono su percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale. Tali nuovi tratti devono connettersi con le stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti;

c) realizzazione di nuovi tratti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali che mettono in collegamento le stazioni/fermate del trasporto pubblico locale (ferroviario ed automobilistico), le velostazioni e gli aeroporti con i percorsi di ciclovie di interesse regionale/nazionale.
Inoltre, l’Avviso finanzia l’adeguamento e/o la messa in sicurezza di tratti esistenti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali solo se funzionalmente connessi alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), e c) del presente punto e nella misura massima del 20% dell’importo dei lavori messi a base d’asta per la realizzazione degli stessi.

La rete di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali deve essere conforme:

  • alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Codice della Strada” ss.mm.ii.;
  • al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
  • al Decreto Ministeriale n. 557 del 30 novembre 1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”;
  • alla Legge Regionale n.1 del 23 gennaio 2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”;
  • alla Direttiva Ministeriale n. 133 del 11 aprile 2017 riguardante il sistema delle ciclovie turistiche nazionali;
  • alla Direttiva ministeriale n. 375 del 20/07/2017 “Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT)”;

ed essere coerente con:

  • il progetto di cooperazione transnazionale CY.RON.MED – CycleRoute Network of the Mediterranean, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1585 del 9 settembre 2008, pubblicata sul BURP n. 157 del 7 ottobre 2008;
  • il Piano Attuativo 2015-2019 del PRT approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26 aprile 2016;
  • la Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.

Gli interventi finanziabili a valere sul presente Avviso, in quanto volti a favorire la mobilità ciclistica attraverso opere pubbliche che assicurano la fruizione di un servizio pubblico rivolto alla generalità dei cittadini, senza generazione di vantaggi diretti o indiretti a favore di soggetti pubblici o privati ed avente impatto esclusivamente locale, implicano che il relativo contributo concedibile non si configuri quale “Aiuto di Stato” ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Ciascun intervento candidato deve garantire la continuità, senza interruzione, dei percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali di cui alla rete oggetto della proposta progettuale strutturata secondo le tipologie di cui al punto 2.1. Altresì, l’intervento deve essere:

  • dotato di soluzioni progettuali atte a garantire:
    - la separazione fisica dei flussi di traffico veicolare e ciclo-pedonale, finalizzata a garantire le condizioni di sicurezza della c.d. “utenza vulnerabile della strada”, anche in quelle situazioni di potenziale pericolo causate dal differenziale di velocità;
    - la massima sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale, soprattutto nei punti di intersezione (accessi a intersezioni, passi carrai, rotatorie ecc.);
    - il rispetto dei principi di integrazione ed inclusione sociale;
    - un efficace sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
  • dotato di sistemi di illuminazione ad uso esclusivo della rete, atti a garantire un efficace segnalamento della presenza dei fruitori della rete lungo i percorsi e le intersezioni, evitando zone di ombra nella visualizzazione notturna;
  • dotato di specifici elementi identificativi, quali:
    - nomi degli itinerari ciclabili e/o ciclopedonali;
    - indicazione dei punti di inizio e di fine dei percorsi e relativa distanza espressa in metri;
    - senso di marcia di ogni singolo percorso in caso di monodirezionalità o bidirezionalità;
  • dotato di apposita segnaletica orizzontale e verticale posta all'inizio, lungo il tratto, alla fine e ogni volta che i percorsi mutano direzione e quando, per motivate condizioni di sicurezza, accessibilità e riconoscibilità, si renda necessario segnalare la presenza della rete.

La rete costituente l’intervento può essere dotata di aree di sosta, le quali dovranno essere distanziate tra loro almeno 5 km, ed essere dotate di rastrelliere per la sosta di velocipedi e/o punti di ricarica per le bici elettriche e/o panchine e zone d’ombra, preferibilmente arboree, e/o fontanelle d’acqua.

Chi può partecipare

Sono ammessi a presentare proposte progettuali, a valere sul presente Avviso, i Comuni della regione Puglia:

a) in forma singola, per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito comunale;

b) in forma associata, per la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali finalizzata alla connessione intercomunale di territori contermini e per la quale è richiesta l’azione integrata e coordinata di più Comuni. La proposta progettuale dovrà riguardare una rete integrata di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali e non interventi dei singoli Comuni proposti in maniera unitaria.

I Comuni che intendono presentare la proposta progettuale in forma associata dovranno sottoscrivere apposito Accordo di Programma promosso dall’Ente che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera (ai sensi art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”). In tale Accordo verranno disciplinati gli impegni ed gli obblighi delle parti, eventualmente anche quelli di natura finanziaria, per la realizzazione dell’opera, nonché verrà individuato il Soggetto capofila (Soggetto proponente e, a seguito di eventuale ammissione a finanziamento, Beneficiario) che sarà l’unico interlocutore della Regione Puglia per tutti gli aspetti riguardanti la proposta progettuale e la gestione dell’intero iter attuativo dell’intervento, ivi compresa la rendicontazione delle spese.

Qualora per garantire la continuità della rete di percorsi da realizzare fosse necessario intervenire su tratti di strade provinciali, i Comuni dovranno produrre l’atto della Provincia/Città Metropolitana contenente l’assenso alla realizzazione dell’intervento da parte del Soggetto proponente sull’infrastruttura viaria di propria competenza, nonché l’impegno della Provincia/Città Metropolitana medesima a rispettare, in relazione al/ai percorso/i interessato/i dalla rete ciclabile e/o ciclopedonale, quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

A valere sul presente Avviso è candidabile da parte di ciascun Comune, sia esso in forma singola o associata (anche se non individuato quale Soggetto capofila nell’Accordo di Programma di cui sopra), un’unica proposta progettuale, riguardante un'unica rete di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, pena l’esclusione di tutte le proposte presentate.

Entità del contributo

La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 13.500.000 a valere sull’Asse IV, Azione 4.4 del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020.

Le risorse di cui al punto 1.2 del bando, attribuibili a ciascuna proposta progettuale a copertura totale delle spese ammissibili, sono ripartite come di seguito rappresentato:

  • per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in ambito comunale: € 800.000 di contributo massimo concedibile;
  • per la rete di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali per la connessione intercomunale di territori contermini: € 1.500.000 di contributo massimo concedibile.

Spese ammissibili

L’attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso delle spese sostenute da parte del Soggetto beneficiario; all’uopo, si fa presente che:

a. l’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario;

b. Il rapporto tra contributo pubblico concesso ed eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 4 punto 4.2 del presente Avviso rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’intervento, con conseguenza che, a fronte della rideterminazione del quadro economico post gara/e, l’ammontare del contributo concesso a copertura totale delle spese ammissibili sarà rideterminato secondo le ripartizioni percentuali stabilite in sede di presentazione della proposta progettuale;

c. non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa non rientranti nel novero delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico presentato, ovvero quelle eventualmente apportate da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 3 del presente Avviso;

d. le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, dalla normativa nazionale di riferimento, tra cui il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:

  • lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività;
  • acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera, nei limiti di quanto previsto dall’art. 69 par. 3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
  • indennità e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati all’esecuzione delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc.);
  • spese generali.

Per spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione, si intendono quelle relative alle seguenti voci:

  • spese necessarie per attività preliminari;
  • consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche;
  • spese di gara (commissioni aggiudicatrici, contributo ANAC, ecc.);
  • spese per pubblicità;
  • spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d’appalto;
  • assistenza giornaliera e contabilità;
  • collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, ecc..

Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e l’infrastruttura da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dall’art. 69 par. 3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Le spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e. Le spese per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono ammissibili nel limite di spese inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all’approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato post gara).
Eventuali maggiori oneri che si dovessero sostenere rispetto a quelli precedentemente indicati nel presente articolo saranno a carico del Beneficiario.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm., nonché al “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Spese ammissibili

L’attività di rendicontazione delle spese costituisce fase essenziale per il rimborso delle spese sostenute da parte del Soggetto beneficiario; all’uopo, si fa presente che:

a. l’ammontare del contributo finanziario definitivamente concesso, rilevabile a seguito del quadro economico post gara/e, costituisce l’importo massimo a disposizione del Soggetto beneficiario;

b. Il rapporto tra contributo pubblico concesso ed eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 4 punto 4.2 del presente Avviso rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’intervento, con conseguenza che, a fronte della rideterminazione del quadro economico post gara/e, l’ammontare del contributo concesso a copertura totale delle spese ammissibili sarà rideterminato secondo le ripartizioni percentuali stabilite in sede di presentazione della proposta progettuale;

c. non saranno considerate risorse aggiuntive quelle appostate su voci di spesa non rientranti nel novero delle spese ammissibili e non ricomprese nel quadro economico presentato, ovvero quelle eventualmente apportate da soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 3 del presente Avviso;

d. le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n. 1301/2013, dalla normativa nazionale di riferimento, tra cui il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spesa:

  • lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali alla sua piena operatività;
  • acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera, nei limiti di quanto previsto dall’art. 69 par. 3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
  • indennità e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati all’esecuzione delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc.);
  • spese generali.

Per spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione, si intendono quelle relative alle seguenti voci:

  • spese necessarie per attività preliminari;
  • consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche;
  • spese di gara (commissioni aggiudicatrici, contributo ANAC, ecc.);
  • spese per pubblicità;
  • spese per verifiche tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d’appalto;
  • assistenza giornaliera e contabilità;
  • collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo, ecc..

Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e l’infrastruttura da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dall’art. 69 par. 3 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Le spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori, rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e. Le spese per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono ammissibili nel limite di spese inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute in seguito all’approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato post gara).
Eventuali maggiori oneri che si dovessero sostenere rispetto a quelli precedentemente indicati nel presente articolo saranno a carico del Beneficiario.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm., nonché al “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” di cui al D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013).

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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