Investimenti dell'OCM Vino - Campagna 2016/2017

Scadenza: 7 aprile 2017
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Bando scaduto
SCADENZA

7 aprile 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO
La Regione Sicilia ha pubblicato l'avviso che disciplina le modalità per l'accesso all'aiuto comunitario
relativo alla misura Investimenti OCM vitivinicolo campagna 2016-2017 di cui all'art. 50 Reg. (UE) n. 1308/2013

all'art. 14 del Reg.(UE) n. 1150/2016 e art. 32 del Reg. Delegato (UE) 1149/2016.

Possono essere presentate esclusivamente domande per “progetti biennali” per investimenti da

completare entro il 31 agosto 2018.

Le imprese, per beneficiare dell'aiuto, devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento
globale dell'impresa attraverso la presentazione di una relazione dettagliata del piano di investimenti che

si intende realizzare.

DESCRIZIONE
La Regione Sicilia ha pubblicato l'avviso che disciplina le modalità per l'accesso all'aiuto comunitario
relativo alla misura Investimenti OCM vitivinicolo campagna 2016-2017 di cui all'art. 50 Reg. (UE) n. 1308/2013

all'art. 14 del Reg.(UE) n. 1150/2016 e art. 32 del Reg. Delegato (UE) 1149/2016.

Possono essere presentate esclusivamente domande per “progetti biennali” per investimenti da

completare entro il 31 agosto 2018.

Le imprese, per beneficiare dell'aiuto, devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento
globale dell'impresa attraverso la presentazione di una relazione dettagliata del piano di investimenti che

si intende realizzare.

AZIONI FINANZIATE

Il sostegno è concesso solo nell'ambito del comparto vitivinicolo.

L'aiuto di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 è riconosciuto per gli investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in

infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di

finanziamento.

L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato
realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo casi di cambi di conduzione e salvo cause di forza maggiore e

circostanze eccezionali debitamente comprovate e riconosciute.

Pertanto, nei 5 anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico

ricevuto, occorre rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Per essere ritenute ammissibili, le spese relative agli investimenti dovranno essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di
presentazione della domanda di aiuto informatizzata e comunque entro e non oltre il termine per la realizzazione degli investimenti stabilito. Tali
spese non potranno formare oggetto di ulteriore pagamento nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nel quadro di altri regimi di aiuto pubblici (a
livello comunitario, nazionale e locale), in particolare nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo Sviluppo

Rurale (azioni finanziate dal FEASR).

Le tipologie di operazioni ammesse sono di seguito riportate:

1)
realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali, nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione,

imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, e conservazione del prodotto:

-
cantina;
-
cantina fuori terra;
-
cantina interrata;
-
fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli;
-
riattamento di strutture per la trasformazione aziendale;
-
fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli;
-
riattamento di strutture per la vendita diretta di prodotti vitivinicoli;
-
fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli;
-
riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli;
-
attrezzature per la commercializzazione prodotti vitivinicoli;
-
attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli;
-
attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli;
-
attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli;
-
macchine per distribuzione acque reflue in cantina;
-
impianto trasformazione, conservazione, commercializzazione vino;
-
impianto trattamento reflui cantina;
-
attrezzature informatiche (hardware e software) per l’informatizzazione delle fasi di vinifica¬zione, stoccaggio e commercializzazione;
-
e-commerce “cantina virtuale” piattaforme web finalizzate al commercio elettronico;
-

sistemazione di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione.

2) punti vendita aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione:

-
investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione;
-

investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche.

3) acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.

Le nuove cantine dovranno avere una capacità minima di Hl. 1500 riferibile ad una superficie vitata minima di 20 ettari di cui almeno 15
obbligatoriamente aziendali. Per la rimanente superficie necessaria al raggiungimento dei 20 ettari, si farà riferimento a contratti di conferimento
almeno triennali giuridicamente validi, da cui emerga che l’azienda proponente il progetto ha la piena disponibilità della produzione proveniente da
tali superfici. Per impianti da realizzare nelle isole minori, Etna e nella provincia di Messina, la capacità minima è di Hl. 400 e la superficie vitata
aziendale minima è di 5 ettari. Come già evidenziato precedentemente, non possono accedere all'aiuto previsto dal presente “Invito” i giovani

agricoltori in primo insediamento.

Gli investimenti, in ogni caso, devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all’investimento stesso.

L’ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal D.M. n. 911 del 14 Febbraio 2017.

Per beneficiare dell’aiuto di cui all’art. 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013 gli investimenti devono riguardare beni (attrezzature e/o macchinari) o

strutture di nuova produzione/fabbricazione.

CHI PUO' PARTECIPARE
Ai sensi della normativa comunitaria per la campagna 2016/2017, i soggetti che possono beneficiare del premio per gli investimenti, sono le imprese

che svolgono sia la fase di trasformazione che di commercializzazione.

Il sostegno è rivolto alle seguenti categorie di beneficiari:

-

le microimprese, le piccole e medie imprese;

-
le imprese, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Milioni di Euro (per tali imprese l'intensità massima

degli aiuti previsti è dimezzata);

-

le imprese classificabili come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni.

a) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci,

anche ai fini della sua commercializzazione;

b) l’elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua
commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del

sostegno;

c) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia volta a realizzare ex

novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione;

d) in via prevalente, la trasformazione, l'elaborazione, l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua

commercializzazione.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione

del vino.

Le suindicate tipologie di imprese beneficiarie possono concorrere sia in forma singola che in forma associata.

I prodotti trasformati e commercializzati sono i prodotti vitivinicoli come definiti all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 491/2009 ad esclusione di

quelli elencati ai punti 13, 14.

I soggetti beneficiari possono accedere al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg.

(CE) n. 436/2009.

E' condizione essenziale, che i soggetti beneficiari abbiano provveduto a costituire, o aggiornare, correttamente il proprio Fascicolo Aziendale presso
i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati, siano titolari di partita IVA ed iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e che
risultino iscritte all'anagrafe vitivinicola.
Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la

ristrutturazione di imprese in difficoltà, ed ai soggetti inaffidabili.

ENTITA' CONTRIBUTO

Per il finanziamento delle domande sono stanziati complessivamente € 13.000.000.

Il livello del contributo è pari:

al 50% della spesa ritenuta ammissibile realizzati da micro, piccole o medie imprese;
al 25% della spesa ritenuta ammissibile realizzati da un'impresa intermedia;

al 19% della spesa ritenuta ammissibile realizzati da grande impresa.

Per quanto concerne gli interventi finanziabili, vengono fissati i seguenti limiti di spesa:

€ 1.500.000,00 quale limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile;

€ 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

Nel caso di progetti che comportino anche interventi di realizzazione, ammodernamento e/o miglioramento della linea d'imbottigliamento,

l'importo totale di progetto potrà essere elevato sino ad un massimo di € 2.500.000.

COME PARTECIPARE
Le domande devono essere prodotte utilizzando esclusivamente la procedura informatica messa a
disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN entro il 7 aprile 2017, redatte secondo il
modello predisposto, devono riportare in calce, pena l'esclusione, la firma del titolare o del legale
rappresentante dell'azienda, copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Completata la fase
di compilazione della domanda da parte dell'utente verrà effettuata la stampa definitiva e - previa
sottoscrizione da parte del richiedente - il rilascio della stessa con l'attribuzione, da parte dell'O.P. AGEA,

del numero di protocollo e della data di presentazione.

La copia della domanda completa di tutta la documentazione prevista dal bando deve essere inviata dalla
ditta, pena l'esclusione, in originale ed in formato cartaceo, a mano o a mezzo Raccomandata AR, agli
Uffici Servizio Agricoltura (ex I.P.A.) competenti per territorio entro e non oltre il 13 aprile 2017. Sul plico
contenente il progetto dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti
telefonici e di fax, la dicitura: "PNS VINO - Misura Investimenti - Campagna 2015/2016". Per il rispetto della

data di spedizione farà fede il timbro postale di partenza.

PAESI AMMISSIBILI

REFERENTE

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SITO WEB

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FORMULARI E DOCUMENTI

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali. - NULL

CODICE AUTORE

27/03/2017_CAD

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