Regione Marche: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – D.A. n. 79/2018 e D.G.R. n. 1228/2018. Bando della Misura 8, Sottomisura 8.3, operazione A), azione 2, FA 5E, “Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico”. Regime di aiuto di Stato in esenzione generale ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014, State Aid (SA) 50112
Il Bando è finalizzato a concedere contributi per investimenti per la tutela preventiva e la riduzione del rischio idrogeologico negli ecosistemi forestali, rischi in atto o potenziali, in quanto suscettibili di espandersi od innescarsi, minaccia sempre più legata agli effetti dei cambiamenti climatici che provoca fenomeni meteorologici estremi ed all’abbandono delle cure colturali ai soprassuoli e della manutenzione e realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali.
Contribuisce altresì all’aumento della possibilità di intervento delle forze sanitarie, di sicurezza e di protezione civile negli interventi di urgenza ed emergenza, all’occupazione nelle aree interne, nelle aree svantaggiate montane e non montane, nelle aree colpite da grave crisi industriale e dal sisma del 2016.
Contribuisce infine all’aumento dell’informazione e della consapevolezza della popolazione e dei turisti sull’applicazione finalizzata dei criteri paneuropei della gestione forestale e del territorio sostenibile e del sostegno dello sviluppo rurale agli interventi preventivi di catastrofi a carico delle risorse naturali.
Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di investimento:
a) Investimenti per interventi selvicolturali e/o di sistemazione idraulico forestale destinati a ridurre il rischio idrogeologico finalizzati alla stabilità dei versanti o della capacità e del corretto deflusso del reticolo idrografico (impluvi, fossi, torrenti, fiumi);
b) realizzazione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-forestale, di intercettazione e convogliamento per il corretto deflusso delle acque superficiali;
c) realizzazione di opere nei versanti in movimento a carico di fondi dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale.
Nel caso degli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di alberi le spese ammissibili sono le operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname, con detrazione del valore dello stesso dal quadro economico ed implementazione di quantità e valore sul SIAR nella PSPost della sezione “Attività connesse” (vedi oltre).
L’esbosco del legname è sempre da prevedersi, fatti salvi i casi in cui si dimostra l’inesboscabilita’, in alcun modo, dello stesso. Nel caso di interventi sul reticolo idrografico andrà comunque allontanato nell’area all’interno degli alvei incisi e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all’articolo 115 del D. lgs n. 152/2006.
La detrazione del valore del legname sarà comunque da applicare anche in caso di dimostrata inesboscabilita’.
Requisiti del richiedente (soggetto pubblico privato o misto)
Il richiedente:
Requisiti del progetto di investimento
Il progetto, al momento della presentazione, deve:
Puo’ riguardare i dissesti laterali (scarpate) e del fondo della viabilità di servizio forestale che attraversa anche altri usi del suolo diversi dal bosco, ma che è funzionale ad accedere, per poi penetrare ed attraversare il bosco che servono, per l’esecuzione di interventi selvicolturali (tipologia c).
In questo caso, anche per la necessaria demarcazione con gli interventi sostenuti dalla sottomisura 4.3 del PSR Marche 2014/2020, la lunghezza di progetto del tratto di viabilità di servizio forestale che attraversa altri usi del suolo diversi dal bosco deve essere minore o uguale alla lunghezza del tratto di viabilità di servizio forestale che, proseguendo, attraversa e si sviluppa all’interno del bosco.
La dotazione finanziaria per il bando della presente Sottomisura ed azione è pari ad € 4.000.000.
L’intensità dell’aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatto salvo quanto previsto per l’IVA e la CPDEL se versata dall’ente entro i termini di legge.
E’ facoltà dei beneficiari richiedenti presentare progetti di importo superiore al suddetto massimale, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa.
Il sostegno è “una tantum” nell’arco del periodo di programmazione 2014/20 e sino al 31/12/2023, data ultima per l’effettuazione dei pagamenti dello sviluppo rurale ai sensi del Reg. UE 1305/13.
Il sostegno può essere concesso in conto capitale sino al 40 % delle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate.
Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.
Inoltre per tutte le transazioni relative all’intervento, deve essere inserita nella fattura o nel documento contabile equipollente, un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio degli investimenti svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa.
Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (data di eleggibilità della spesa).
Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.
Detrazione del valore del legname
Così come previsto dalla scheda della sottomisura 8.3, per le Azioni nn. 1 e 2, del PSR Marche 2014 – 2020, dall’importo dell’aiuto andrà detratto il valore dell’eventuale legname avente valore commerciale derivante dall’esecuzione degli investimenti di carattere selvicolturale che potrebbero necessitare per conseguire le finalità dell’Azione 2 della sottomisura 8.3 del PSR Marche 2014 – 2020.
Il valore economico del legname risulterà dalla quantificazione dello stesso tramite le aree di saggio campionarie di progetto effettuate sul soprassuolo oggetto di intervento; al quantitativo del legname determinato, espresso in quintali, andrà applicato il prezzo unitario dello stesso al quintale così come indicato nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, Categoria n. 23 “Opere agricole e forestali”, codice 23.008, sub 011, 012, 013 e s.m. Detto valore da portare in detrazione andrà evidenziato nel quadro economico del progetto esecutivo ed implementato sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), nella sezione della domanda di aiuto riguardante l’inserimento nella pagina relativa alla “PS Post” del valore delle “Attività connesse – Vendita legname”.
Per le spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione, contabilita’, certificazione della regolare esecuzione/collaudo dei lavori, spese generali per studi di fattibilità connessi col progetto presentato nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra, IVA compresa. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.
Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna si applica il Codice dei contratti pubblici.
Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato alle competenze in materia.
Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:
1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione e la consulenza tecnica;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all’ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione dell’eventuale studio di fattibilità e/o di ogni altro documento ed elaborato tecnico ed economico-estimativo).
Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, ad es. per studi di fattibilità.
Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.
L’IVA, ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l’aiuto. Il beneficiario indicherà nelle domande di aiuto la/e base/i giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell’IVA. Pe il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l’IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del SAL o del saldo, si applica quanto disposto con il DDS n. 28/AEA del 12/02/2018.
Le spese ammissibili per gli investimenti sono da riferire alle tipologie di opere forestali, di ingegneria idraulica e naturalistica presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o specifica analisi dei prezzi conforme allo stesso Prezzario, qualora necessaria.
Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.
Inoltre per tutte le transazioni relative all’intervento, deve essere inserita nella fattura o nel documento contabile equipollente, un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio degli investimenti svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa.
Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (data di eleggibilità della spesa).
Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.
Detrazione del valore del legname
Così come previsto dalla scheda della sottomisura 8.3, per le Azioni nn. 1 e 2, del PSR Marche 2014 – 2020, dall’importo dell’aiuto andrà detratto il valore dell’eventuale legname avente valore commerciale derivante dall’esecuzione degli investimenti di carattere selvicolturale che potrebbero necessitare per conseguire le finalità dell’Azione 2 della sottomisura 8.3 del PSR Marche 2014 – 2020.
Il valore economico del legname risulterà dalla quantificazione dello stesso tramite le aree di saggio campionarie di progetto effettuate sul soprassuolo oggetto di intervento; al quantitativo del legname determinato, espresso in quintali, andrà applicato il prezzo unitario dello stesso al quintale così come indicato nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, Categoria n. 23 “Opere agricole e forestali”, codice 23.008, sub 011, 012, 013 e s.m. Detto valore da portare in detrazione andrà evidenziato nel quadro economico del progetto esecutivo ed implementato sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), nella sezione della domanda di aiuto riguardante l’inserimento nella pagina relativa alla “PS Post” del valore delle “Attività connesse – Vendita legname”.
Per le spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione, contabilita’, certificazione della regolare esecuzione/collaudo dei lavori, spese generali per studi di fattibilità connessi col progetto presentato nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra, IVA compresa. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.
Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna si applica il Codice dei contratti pubblici.
Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato alle competenze in materia.
Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:
1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione e la consulenza tecnica;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all’ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione dell’eventuale studio di fattibilità e/o di ogni altro documento ed elaborato tecnico ed economico-estimativo).
Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, ad es. per studi di fattibilità.
Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.
L’IVA, ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l’aiuto. Il beneficiario indicherà nelle domande di aiuto la/e base/i giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell’IVA. Pe il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l’IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del SAL o del saldo, si applica quanto disposto con il DDS n. 28/AEA del 12/02/2018.
Le spese ammissibili per gli investimenti sono da riferire alle tipologie di opere forestali, di ingegneria idraulica e naturalistica presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o specifica analisi dei prezzi conforme allo stesso Prezzario, qualora necessaria.
Pagina web per documenti e formulari
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