La situazione finanziaria dell'impresa deve essere descritta nel piano aziendale.
Al di sotto della soglia minima di € 30.000,00 l’iniziativa progettuale non può essere considerata ammissibile.
Sono ritenuti i seguenti investimenti ammissibili:
Sono ammesse le spese generali e di progettazione collegate agli investimenti nel limite massimo del 12% dell’importo dell’investimento.
Nel caso in cui il beneficiario acceda agli incentivi previsti dalla normativa nazionale vigente per la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile, sulla base della dichiarazione fornita dallo stesso, sarà applicata una riduzione percentuale dell'aiuto, al fine di rispettare il massimale del 75% previsto dall'operazione.
Non è ammissibile l’acquisto di attrezzature di seconda mano nonché quanto previsto e alle condizioni sancite all’art. 13 del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.
Possono accedere ai finanziamenti gli agricoltori (mprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività extra-agricola indirizzandola verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, le persone fisiche, le microimprese e le piccole imprese.
I beneficiari previsti dall'operazione devono avviare le attività imprenditoriali esclusivamente nelle zone rurali C (compresa C1) + D.
I coadiuvanti familiari, pur non rivestendo la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, devono risultare stabilmente dediti alla attività agricola nell'azienda di cui è titolare un familiare al momento della presentazione della domanda di sostegno, ed essere iscritti come tali negli elenchi previdenziali.
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.).
Ques'ultime in ogni caso non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.
Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:
Inoltre sono ammissibili le seguenti spese generali fino ad un massimo del 12%:
- spese generali, che possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e così distinte:
1) onorari di professionisti e/o consulenti, per:
2) altre spese:
In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o al listino prezzi di mercato "realistico" o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze, delle spese relative al conto corrente e delle spese relative alle parcelle notarili.
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.).
Ques'ultime in ogni caso non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.
Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:
Inoltre sono ammissibili le seguenti spese generali fino ad un massimo del 12%:
- spese generali, che possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e così distinte:
1) onorari di professionisti e/o consulenti, per:
2) altre spese:
In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o al listino prezzi di mercato "realistico" o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze, delle spese relative al conto corrente e delle spese relative alle parcelle notarili.
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