Sono ammessi i seguenti interventi:
1.Interventi per la conservazione della biodiversità e per la valorizzazione del territorio:
1.a investimenti di recupero, creazione e ripristino di biotopi, habitat naturali e naturalistici terrestri, acquatici e ripariali mediante interventi di rinaturalizzazione e antierosivi.
La tutela può comprendere opere di protezione di aree di particolare interesse conservazionistico, al fine d'impedirne l'accesso incontrollato.
Per quanto riguarda gli ambienti ripariali e lungo i corsi d'acqua, possono essere realizzati i seguenti interventi che rivestono carattere di obbligatorietà,. qualora l'investimento ricada, anche parzialmente, nelle aree contigue ai corridoi ecologici:
- rinaturazione delle sponde, con interventi di protezione al piede delle sponde dissestate od in frana, con strutture spontaneamente rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariate, compresa la piantumazione di essenze autoctone, con esclusione di interventi sulla vegetazione già esistente;
- costituzione di fasce vegetali polispecifiche, mediante l'utilizzo di specie autoctone provenienti da materiale moltiplicato nel territorio regionale, con esclusione di interventi sulla vegetazione perenne già esistente.
1.b investimenti finalizzati alla sosta della fauna stanziale e migratoria, creazione di siti di nidificazione della fauna selvatica, formazioni vegetaliripariali autoctone.
- In tutte le superfìci aziendali oggetto d’intervento, possono essere effettuati investimenti per la realizzazione di elementi idonei alla riproduzione, al rifiigio e alla protezione della fauna selvatica.
- In tale ambito, possono essere anche impiantate o recuperate essenze vegetali perenni, con lo scopo di migliorare le disponibilità alimentari, di incrementare le aree di rifugio, di protezione e dì riproduzione delle specie selvatiche.
- Sono ammessi, inoltre, l'acquisto e il posizionamento di nidi e mangiatoie.
1.c strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica come manufatti indirizzati al riparo delle specie selvatiche vertebrate ed invertebrate o passaggi sicuri per la fauna.
- In tutte le superfici aziendali oggetto d’intervento, possono essere effettuati investimenti per la realizzazione di elementi idonei alla diffusione, al riparo ed alla protezione delle specie selvatiche come nidi artificiali, barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna, muretti a secco per il riparo della fauna.
- Riguardo quest'ultimo caso, al fine di favorire la biodiversità, sono consentiti la realizzazione e/o il ripristino di muretti a secco per il sostegno di scarpate e terrazzamenti già esistenti, mediante l'impiego di pietrame locale o assimilabile secondo le tipologie e le regole costruttive tradizionali.
- L'intervento dovrà tenere conto dei requisiti di stabilità, sia nel dimensionamento della base di appoggio, anch'essa in pietrame, che dello spessore ed altezza del muro.
- E' raccomandata la realizzazione di accorgimenti, per consentire il transito della fauna di piccola taglia.
- Sono esclusi gli interventi che richiedono l'utilizzo di leganti di qualsiasi genere (es. malte cementizie).
- Sono altresì esclusi gli interventi in cui l'utilizzo del pietrame abbia funzione soltanto di rivestimento.
1.d investimenti di ingegneria naturalistica, necessari per motivi ambientali, (ad esempio lagunaggio, sistemi filtranti, fitodepurazione, interventi spondali, antierosivi).
- Gli interventi, da effettuarsi su versanti, scarpate, calanchi e lungo la viabilità aziendale esistente, devono avere finalità di conservazione, salvaguardia e ripristino degli stessi.
- Possono consistere in:
- opere per il controllo dell'erosione superficiale, con rivestimenti antierosivi biodegradabili e inerbimenti, ecc;
- opere di stabilizzazione superficiale con piantumazioni, fascinate vive, viminate e palizzate vive, palificate vive, gradonate vive, grate vive, materassi verdi, ecc.;
- opere di sostegno con murature in massi o pietrame a secco, terre rinforzate, gabbionate, pali, ecc.;
- opere difesa massi con barriere, reti, valli e rilevati paramassi, ecc. - Lungo le sponde di corsi d'acqua o in prossimità di stagni, bivieri laghetti naturali o naturalizzati sono consentiti interventi, quali:
- ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde, con risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali; sostituzione di elementi di gabbionata metallica deteriorata od instabile od altra difesa artificiale deteriorata od in frana;
- lagunaggio, sistemi filtranti e fitodepurazione.
1.e creazione di boschetti, macchia mediterranea
- Al fine di favorire la biodiversità, è consentita la realizzazione di formazioni vegetali ripariali e di macchia mediterranea e di boschetti con relativo sottobosco, costituiti da appezzamenti con vegetazione arborea e/o arbustiva tipiche della macchia mediterranea, di superficie inferiore a 0,50 ettari.
- Le formazioni dovranno essere realizzate rispettando l’andamento delle curve di livello, in prossimità di fossati, laghetti, torrenti, valloni, calanchi, al fine di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria.
- Gli interventi ammissibili sono: ripulitura del terreno, estirpazione e sostituzione di essenze non vitali, acquisto e messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone
1.f impianto di fasce di vegetazione, comprese le siepi, costituite da essenze autoctone o storicamente presenti nei territori interessati finalizzate alla conservazione, salvaguardia e crescita della biodiversità presente nel territorio regionale
- Le fasce di vegetazione, aventi funzione ambientale e non produttiva, dovranno essere realizzate rispettando l’andamento delle curve di livello, in prossimità di fossati, laghetti, torrenti, valloni, calanchi, al fine di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria.
- Le fasce di vegetazione, dovranno avere una larghezza almeno di 3 metri; il rapporto tra specie arboree ed arbustive, dovrà assicurare un'incidenza non superiore al 30% di specie arboree, con una densità minima di 25 piante ogni 100 metri quadrati.
- Dovranno essere adottati sistemi e tecniche d'impianto idonei ed opportuni accorgimenti per favorire l'attecchimento e la buona riuscita dell'impianto. A tal fine è obbligatoria la costituzione di una striscia tampone avente ampiezza minima pari a m 5, al fine di prevenire i danni da incendio e consentire le lavorazioni annuali contro il diffondersi delle erbe infestanti.
1.g conservazione di alberi isolati o in filare
- Ai fini del ripristino delle condizioni di conservazione, esclusivamente per le essenze non produttive, sono consentiti, solo per la prima volta, i seguenti interventi ammissibili: ripulitura del terreno, ripristino fallanze, estirpazione e sostituzione di essenze non vitali, riceppatura e/o tramarrature di ceppaie deperienti, diradamento e sfollo dei polloni soprannumerari e/o deperienti, potature straordinarie, slupatura, acquisto e messa a dimora di specie arboree ed arbustive per la sostituzione delle essenze deperite.
1.h ripristino di zone umide, bivieri, laghetti e stagni
- Allo scopo di ricreare habitat favorevoli per la flora e la fauna stanziale e migratoria, possono essere proposti investimenti e ripristino di zone umide e paludose.
- Gli interventi potranno riguardare il mantenimento di un adeguato livello d'acqua nelle zone sommerse, mediante opere per il convogliamento superficiale o sotterraneo delle acque meteoriche, l’eliminazione dei drenaggi artificiali, la formazione di arginelli perimetrali di contenimento, ripristino della vegetazione palustre con formazione anche di fasce di canneto. Sono inoltre consentiti la piantumazione di specie erbacee acquatiche idrofite ed alofite.
- Si dispone che le nuove realizzazioni delle varie tipologie vegetazionali, relative ai diversi punti sopra elencati, devono essere previste avendo riguardo alla tutela di habitat e biotopi di pregio già esistenti ma in ogni caso dovranno essere costituite con essenze vegetali, arboree ed arbustive, variamente consociate, ed essere scelte tra quelle inserite nell'elenco delle “SPECIE AUTOCTONE DELLA SICILIA DIVISE PER ZONE ALTIMETRICHE E CARATTERISTICHE EDAFICHE”, come da Allegato 11 al PSR Sicilia 2014/2020.
2. Interventi di valorizzazione per la pubblica utilità
2.1 Realizzazione/ripristino sentieri
- Gli interventi consentiti sono: Il ripristino e l’adattamento dei tracciati esistenti, per una larghezza massima di ml. 1,20.
- La realizzazione di un nuovo tracciato, previa autorizzazione da parte degli enti competenti sempre per una larghezza massima pari a ml 1,20.
- E' obbligatoria la realizzazione di un'adeguata segnaletica. Gli itinerari naturalistici possono essere arricchiti con dotazioni accessorie.
- Per tutte le tipologie di tracciati percorribili dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
- il sottofondo può essere parzialmente o totalmente inghiaiato e/o attrezzato con piccole opere per lo sgrondo delle acque e/o sostegni laterali o trasversali, al fine di rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato;
- l'eventuale selciatura dovrà essere realizzata con pietrame reperibile in loco; in questi casi può essere prevista una cordonata lungo i bordi longitudinali, posizionando i massi lungo i bordi e avendo cura che siano ammorsati nel terreno;
- muri ed opere di sostegno sono consentiti nei casi in cui il versante si presenti ripido ed instabile, utilizzando pietrame locale, palificate di legno e pietra o gabbionate. L'uso di opere miste in legname, pietrame e talee (palificate), può essere indicato per il consolidamento di frane superficiali e di argini;
- nel caso di prati umidi o piccoli corsi d'acqua, potrà essere consentito approntare un guado con passaggi su tondelli e/o tavole di legno;
- parapetti, staccionate e funi corrimano, possono essere realizzati nei luoghi esposti e in prossimità di passaggi particolarmente frequentati. La loro messa in opera é finalizzata a opere di salvaguardia e sicurezza dei fruitori e dovrà essere realizzata con tecniche realizzative di basso impatto ambientale;
- ai fini di delimitazione dei tracciati e per la sicurezza dei fruitori, è ammessa la realizzazione e/o il ripristino di muretti a secco;
2.2 Stazioni informative
L’investimento può consistere in:
- nel posizionamento di strutture chiuse in legno, anche prefabbricate, di limitate dimensioni (superficie massima ammissibile di 16 metri quadrati oltre una superficie massima di 9 metri quadrati da destinarsi ai servizi igienici obbligatori e realizzati secondo la normativa vigente), con eventuali tettoie in legno di superficie coperta non superiore a 15 metri quadrati. Tali strutture dovranno essere soltanto ancorate al terreno, senza che sia realizzata alcuna opera preparatoria (vedi piazzole in cemento).
- nell’adattamento di manufatti preesistenti purché utilizzabili e non diruti; potranno essere prese in considerazione ristrutturazioni parziali (stanze e/o vani) all'interno di manufatti di quadratura complessiva superiore ai 25 metri quadrati, soltanto a condizione che le aree interessate dall'adattamento, di quadratura non superiore a 25 metri quadrati, risultino, da progetto, appositamente separate dal resto del manufatto (tramite muri o tramezzi); devono essere inoltre obbligatoriamente previsti i servizi igienici, situati nei manufatti da riadattare come punti informazione (nell'ambito della superficie sopra precisata). Non sono ammessi a finanziamento interventi di ripristino e manutenzione di elementi che sono ad uso produttivo e che costituiscono pertinenza di fabbricati ad uso abitativo o commerciale.
2.3 segnaletica e cartellonistica
- la segnaletica e la cartellonistica, aventi finalità informative, illustrative e didattiche, vanno eseguite in maniera chiara, visibile e sobria, nel raggio visuale di chi percorre il tracciato; sono obbligatorie e vanno poste nei punti critici (inizio percorsi, bivi, punti osservazione luoghi di sosta ecc.).
2.4 creazione di punti di approvvigionamento d'acqua e di luoghi di sosta peri fruitori
- lungo i tracciati percorribili è consentita la realizzazione di punti di approvvigionamento d'acqua e di luoghi di sosta per i fruitori. Al riguardo dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
- i punti approvvigionamento d'acqua dovranno essere realizzati con materiali del luogo, con esclusione di manufatti prefabbricati, e con l'adozione di tecniche di erogazione atte ad assicurare il risparmio idrico.
- è consentita la realizzazione, previa autorizzazione da parte degli enti competenti, della condotta di approvvigionamento e di serbatoi di accumulo, opportunamente mimetizzati, che dovranno rispondere a requisiti igienico sanitari.
- in caso di acque potabili, dovrà essere prodotta idonea documentazione sanitaria e i luoghi di sosta dovranno essere dotati di panche, cestini per rifiuti, punti d'ombra, quali tettoie in legno di superficie non superiore a 16 mq
2.5 punti di osservazione per bird watching
- In prossimità di zone umide o altre zone di interesse naturalistico possono essere predisposti itinerari appositi per il birdwatching, attrezzati con osservatori da cui è possibile ammirare in modo poco invasivo l'avifauna del luogo, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
- i camminamenti, anche in legno, dovranno essere opportunamente schermati e i punti di osservazione dell’avifauna dovranno essere posizionati, in modo da recare il minore disturbo possibile;
- i punti di osservazione dovranno essere realizzati posizionando apposite strutture amovibili opportunamente mimetizzate tramite mascheramenti in legno e/o materiale vegetale che dovranno essere ancorati al terreno, senza che sia realizzata alcuna opera preparatoria (vedi piazzole in cemento);
- in prossimità dei punti di osservazione dovranno essere collocate apposite bacheche illustrative e didattiche.
- Camminamenti e punti di osservazione dovranno essere progettati, anche con finalità di eliminazione delle barriere architettoniche.