L’intervento consiste in investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca.
Gli investimenti sono finalizzati a favorire l’integrazione verticale e orizzontale di filiera; migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività rivolta al mercato globale; promuovere la qualificazione delle produzioni; aumentare il valore aggiunto delle produzioni.
I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:
Gli interventi devono:
a. migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’impresa .
Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d’Investimento Agroindustriale, che gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo migliorano le prestazioni economiche dell'impresa.
Il miglioramento delle prestazioni dell’impresa si intende rispettato qualora l’investimento proposto consenta di migliorare i seguenti indici economici :
- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.
Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l’indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l’indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell’investimento.
Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.
Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall’accorpamento di più imprese sarà considerato l’indice medio delle singole imprese antecedenti l’operazione di fusione.
Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un incremento di tali parametri economici, il rendimento globale dell’operazione si considera migliorato quando la prevalenza, in termini di spesa, degli investimenti determina il conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
- incremento della quota di energia rinnovabile;
- miglioramento qualità acque reflue;
- salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dall’amianto.
b. essere realizzati nel territorio della Regione Veneto;
c. rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
d. gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono soddisfare unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo dell’impresa agroalimentare.
e. gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta;
f. gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.
g. L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
h. deve essere assicurato il rispetto dei limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5 del bando.
Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) devono essere mantenute fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.
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