Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Scadenza: 2 agosto 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Regione Abruzzo: Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.2 "Sostegno a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli" - Tipologia di intervento 4.2.1 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"

Bando scaduto

Finalità

La tipologia di intervento persegue l’obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati e di permettere ai prodotti agroalimentari abruzzesi di acquisire specifici vantaggi competitivi mediante la diffusione dei prodotti di qualità, dell’agricoltura biologica e dei sistemi di qualità regolamentati.

La tipologia di intervento prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo sotto forma di pagamento annuale, ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità (DOP, IGP, STG e dei vini DOP/IGP, biologico, ecc.), così come previsto dall’art. 16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare si prevede un sostegno per la prima iscrizione al sistema di qualità e un contributo annuo per il mantenimento di esso, esteso ai costi relativi alle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’organismo di certificazione.
La sottomisura 3.1 prevede la concessione di aiuti per cinque* anni ai beneficiari che hanno aderito/partecipato ad uno o più regimi di qualità tra quelli previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed indicati nell’Allegato A) al bando Annualità 2018 (riportato in calce alla presente), adottato con Determinazione n.DPD019/112 del 22.06.2018 (Bando 16121), risultati beneficiari così come da Allegato A) alla Determinazione n.DPD019/61/19 dell’11.03.2019 – rettificata con DPD019/80/19 del 17.04.2019, mediante la presentazione di apposita domanda di sostegno per la richiesta di conferma della permanenza nel regime prescelto per la SECONDA ANNUALITÀ.

L’obiettivo operativo dell’intervento è quello di indurre i produttori a integrarsi tra di loro applicando regole comuni, finalizzate a garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive (disciplinari/metodi) che prevedono livelli qualitativi superiori a quelli prescritti dalla normativa cogente.

Chi può partecipare

Il presente Avviso è rivolto ai componenti dei partenariati selezionati in esito alla Seconda Fase di attuazione dei PIF che sono:

le imprese, associate o singole, che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca - e che sostengono l’onere finanziario delle iniziative.

L'attività di commercializzazione e/o trasformazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente (superiore al 50%) da soggetti terzi e l’unità locale in cui viene realizzato l’intervento deve essere ubicata nel territorio regionale.

Le condizioni di ammissibilità, da rispettare alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono le seguenti:

a) il soggetto richiedente deve essere titolare di Partita IVA e risultare iscritto alla CCIAA;

b) il soggetto richiedente deve essere iscritto all’Anagrafe delle Aziende agricole e titolare di Fascicolo Aziendale validato;

c) realizzare sul territorio della regione Abruzzo un investimento minimo di 50.000 Euro;

d) rispettare le previsioni di investimento previste nel Piano di attività del PIF selezionato;

e) elaborare e presentare di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), redatto secondo il modello Business Plan On Line (BPOL), messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2014/2020, sulla piattaforma del SIAN, con il quale si dimostri:

  • il miglioramento della redditività dell’impresa (confronto tra Reddito Operativo dell’anno a regime post investimento e il Reddito Operativo riferito all’anno precedente quello di presentazione della domanda);
  • la coerenza dell’investimento con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la Focus Area in cui si colloca; soddisfacimento di almeno un obiettivo trasversale (Allegato 1);
  • fattibilità dell’investimento sotto gli aspetti tecnico-logistici del progetto nel suo insieme;
  • l’esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l’investimento è finalizzato, desumibile dalla compilazione dell’apposita sezione descrittiva del modello di PSA;
  • il miglioramento della competitività aziendale. Tale condizione si ritiene assolta in presenza di un valore positivo della differenza tra l’indice di bilancio ROS (calcolato in automatico dall’applicativo BPOL) dell’anno a regime post investimento e il ROS riferito all’anno precedente quello di presentazione della domanda;
  • la sostenibilità del progetto sotto l’aspetto economico e finanziario. Tale condizione è soddisfatta quanto i valori dell’indice di bilancio FCFE (calcolato in automatico dell’applicativo BPOL) dell’anno a regime post investimento e dell’anno precedente quello di presentazione della domanda, sono sempre positivi e quando la differenza tra il valore di FCFE dell’anno a regime rispetto a quello dell’anno precedente la presentazione della domanda di sostegno, è positiva;
  • Qualora sia un’impresa di trasformazione di prodotti agricoli, dimostrare l’esistenza di un legame diretto con la produzione primaria. In assenza di obbligo statutario di conferimento del prodotto agricolo primario, il ritiro di quest’ultimo deve essere garantito da appositi contratti pluriennali atti a dimostrare il vantaggio economico per i produttori di base, sia in termini di garanzia nel ritiro del prodotto, sia in termini di remunerazione adeguata dello stesso;
  • Realizzare investimenti materiali e/o immateriali che riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE e del cotone, ad eccezione della pesca. Il prodotto finale ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell’Allegato I. Eventuali prodotti non compresi nell’Allegato I, possono essere inclusi in entrata a condizione che siano marginali e necessari alla trasformazione.

Entità del contributo

Le risorse disponibili per l’attuazione della misura 4 (sottomisure 4.1 e 4.2) nell’ambito dei PIF, ammontano complessivamente a € 24 milioni, di cui 21 milioni di euro per i Progetti di Macro - filiera e 3 milioni di euro per i progetti di micro-filiera.

In aderenza alle previsioni riportate nella scheda di misura del PSR ed a quanto previsto dall’Allegato II del Reg. UE 1305/2013, l’entità del sostegno è pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile. Il sostegno può raggiungere il 60% del costo dell’investimento ammissibile nei seguenti casi previsti dall’Allegato II del Reg. 1305/2013.
Per gli interventi che prevedono la trasformazione di prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato in prodotti non compresi nello stesso, le agevolazioni saranno concesse ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti in de minimis nei limiti di € 200.000 (Allegato 5 del presente avviso).

Spese ammissibili

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. 45 e 60, e ferma restando la richiamata coerenza della natura e della tipologia degli investimenti previsti con il campo di intervento del PIF di appartenenza, sono ammissibili a finanziamento gli interventi di seguito specificati:

INVESTIMENTI MATERIALI

  • realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
  • introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
  • introduzione di tecnologie e procedure operative e organizzative finalizzate a sviluppare prodotti di qualità e/o aprire nuovi mercati;
  • introduzione di impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
  • realizzazione e/o ammodernamento di strutture di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita, imballaggio;
  • ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
  • opere dirette ad ottenere una maggiore efficienza energetica dell’impianto quali: isolamento termico degli edifici di produzione, razionalizzazione e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi.
    Tali interventi potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio energetico maggiore o pari al 20% rispetto alla situazione di partenza;
  • installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno dell'unità produttiva;

Tali investimenti sono ammissibili alle seguenti condizioni:

  • l’impianto per la produzione di energia deve essere commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
  • l’impianto non deve superare la produzione di 1 MW elettrico;
  • l'impianto deve essere progettato e sostenibile con l'utilizzo di risorse naturali rinnovabili o di soli sottoprodotti o scarti di produzioni agricole, forestali o agroalimentari senza attivazione di colture agricole dedicate;
  • l’installazione degli impianti che utilizzano l’energia solare deve essere effettuata esclusivamente al di sopra di edifici;
  • nel caso di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da biomassa deve essere garantito l’utilizzo di almeno il 50% dell’energia termica generata nel rispetto di quanto disposto all’art. 13 comma 1 lettera d) del Reg. (UE) n. 807/2014;
  • nel caso di impianti per la produzione di bio-gas, bio-metano o impianti combinati, deve essere garantito quanto stabilito all’art. 13 comma 1 lettera e) del Reg. (UE) 807/2014 in quanto gli impianti ammissibili non possono utilizzare coltivazioni dedicate;
  • per gli impianti che utilizzano biomassa solida è necessario adottare le migliori tecnologie impiantistiche che presentano un ottimale ciclo di abbattimento dei fumi e delle polveri sottili (PM10), secondo quanto previsto dalla direttiva Eco-design (impianti con potenza nominale ≤ 1MW) e della direttiva 2011/65 CE (impianti con potenza nominale tra 1 e 50 MW), tenuto conto anche delle nuove disposizioni previste dalla direttiva MCP (esenzioni relative al Piombo)”.
  • piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed alla condizione che tale rete e/o impianto sia di proprietà del beneficiario;
  • acquisto di terreni non edificati e edificati e l’acquisto di immobili solo se funzionale alla realizzazione delle operazioni ed entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.

INVESTIMENTI IMMATERIALI

  • Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze

Condizioni specifiche di ammissibilità:

  • per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il relativo dimensionamento (in termini di potenza nominale dell’impianto da installare) deve tener conto del fabbisogno aziendale ante investimento, riferito ai soli processi produttivi (con esclusione, quindi, dei consumi domestici), come risultante da una apposita perizia tecnica da allegare alla relazione progettuale, redatta tenendo conto dei consumi effettivi fatturati degli ultimi tre anni precedenti quello della presentazione della domanda di sostegno; a ciò dovrà essere sommato il consumo aggiuntivo previsto in relazione agli investimenti oggetto della domanda di sostegno;
  • per miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e degli immobili produttivi, si intende il risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione dell’investimento (in termini di minori consumi unitari attesi);
  • il sostegno per la realizzazione di impianti per lo stoccaggio e i trattamenti dei reflui nonché delle acque di scarico derivanti dalle attività di trasformazione, non copre gli obblighi derivanti da normative vigenti per le quali i termini di adeguamento delle aziende siano già scaduti;
  • gli investimenti relativi alla rimozione e smaltimento di amianto (esclusivamente per il risanamento di coperture o di strutture produttive), sono ammissibili a condizione che non sia stata adottata alcuna prescrizione in merito emessa da una Autorità pubblica;

SPESE GENERALI

Le spese generali sono riferite a:

  • spese tecniche di progettazione, per analisi di mercato, studi di fattibilità, spese bancarie per la gestione del conto corrente dedicato, parcelle notarili, spese per garanzie fideiussorie, spese per la realizzazione per le targhe esplicative e della cartellonistica finalizzata alla pubblicità dell’intervento, debitamente documentate e collegate agli investimenti; nell’ambito di tale tipologia, le voci di spesa sono ammissibili fino al limite massimo del 4% della spesa ammissibile al netto del loro importo;
  • spese tecniche connesse alle opere edili soggette a permesso di costruire o provvedimento analogo: in tal caso le voci di spesa sono ammissibili nel limite massimo dell’8% della spesa ammissibile riferita a tali componenti specifiche, al netto del loro importo.

Le spese generali connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno (onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale, economica e studi di fattibilità) sono ammissibili anche se effettuate entro i 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda stessa. Le spese tecniche vanno individuate in riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, concernente l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazioni adottate ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016. Si dovrà allegare anche apposito prospetto riepilogativo degli onorari previsti, redatto e sottoscritto dal richiedente.

Sono, altresì ammissibili, le operazioni di locazione finanziaria (Leasing) limitatamente all’aiuto all’utilizzatore nelle condizioni di seguito descritte:

  • l’importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene;
  • i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati dalla fattura quietanzata o da un documento contabile finanziario contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento. Sono considerati ammissibili solo i canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore sino alla richiesta del saldo.

Spese ammissibili

Ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. 45 e 60, e ferma restando la richiamata coerenza della natura e della tipologia degli investimenti previsti con il campo di intervento del PIF di appartenenza, sono ammissibili a finanziamento gli interventi di seguito specificati:

INVESTIMENTI MATERIALI

  • realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
  • introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
  • introduzione di tecnologie e procedure operative e organizzative finalizzate a sviluppare prodotti di qualità e/o aprire nuovi mercati;
  • introduzione di impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
  • realizzazione e/o ammodernamento di strutture di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita, imballaggio;
  • ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
  • opere dirette ad ottenere una maggiore efficienza energetica dell’impianto quali: isolamento termico degli edifici di produzione, razionalizzazione e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi.
    Tali interventi potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio energetico maggiore o pari al 20% rispetto alla situazione di partenza;
  • installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno dell'unità produttiva;

Tali investimenti sono ammissibili alle seguenti condizioni:

  • l’impianto per la produzione di energia deve essere commisurato alla quantità di energia necessaria alle esigenze aziendali (autoconsumo);
  • l’impianto non deve superare la produzione di 1 MW elettrico;
  • l'impianto deve essere progettato e sostenibile con l'utilizzo di risorse naturali rinnovabili o di soli sottoprodotti o scarti di produzioni agricole, forestali o agroalimentari senza attivazione di colture agricole dedicate;
  • l’installazione degli impianti che utilizzano l’energia solare deve essere effettuata esclusivamente al di sopra di edifici;
  • nel caso di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da biomassa deve essere garantito l’utilizzo di almeno il 50% dell’energia termica generata nel rispetto di quanto disposto all’art. 13 comma 1 lettera d) del Reg. (UE) n. 807/2014;
  • nel caso di impianti per la produzione di bio-gas, bio-metano o impianti combinati, deve essere garantito quanto stabilito all’art. 13 comma 1 lettera e) del Reg. (UE) 807/2014 in quanto gli impianti ammissibili non possono utilizzare coltivazioni dedicate;
  • per gli impianti che utilizzano biomassa solida è necessario adottare le migliori tecnologie impiantistiche che presentano un ottimale ciclo di abbattimento dei fumi e delle polveri sottili (PM10), secondo quanto previsto dalla direttiva Eco-design (impianti con potenza nominale ≤ 1MW) e della direttiva 2011/65 CE (impianti con potenza nominale tra 1 e 50 MW), tenuto conto anche delle nuove disposizioni previste dalla direttiva MCP (esenzioni relative al Piombo)”.
  • piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed alla condizione che tale rete e/o impianto sia di proprietà del beneficiario;
  • acquisto di terreni non edificati e edificati e l’acquisto di immobili solo se funzionale alla realizzazione delle operazioni ed entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.

INVESTIMENTI IMMATERIALI

  • Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze

Condizioni specifiche di ammissibilità:

  • per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il relativo dimensionamento (in termini di potenza nominale dell’impianto da installare) deve tener conto del fabbisogno aziendale ante investimento, riferito ai soli processi produttivi (con esclusione, quindi, dei consumi domestici), come risultante da una apposita perizia tecnica da allegare alla relazione progettuale, redatta tenendo conto dei consumi effettivi fatturati degli ultimi tre anni precedenti quello della presentazione della domanda di sostegno; a ciò dovrà essere sommato il consumo aggiuntivo previsto in relazione agli investimenti oggetto della domanda di sostegno;
  • per miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e degli immobili produttivi, si intende il risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione dell’investimento (in termini di minori consumi unitari attesi);
  • il sostegno per la realizzazione di impianti per lo stoccaggio e i trattamenti dei reflui nonché delle acque di scarico derivanti dalle attività di trasformazione, non copre gli obblighi derivanti da normative vigenti per le quali i termini di adeguamento delle aziende siano già scaduti;
  • gli investimenti relativi alla rimozione e smaltimento di amianto (esclusivamente per il risanamento di coperture o di strutture produttive), sono ammissibili a condizione che non sia stata adottata alcuna prescrizione in merito emessa da una Autorità pubblica;

SPESE GENERALI

Le spese generali sono riferite a:

  • spese tecniche di progettazione, per analisi di mercato, studi di fattibilità, spese bancarie per la gestione del conto corrente dedicato, parcelle notarili, spese per garanzie fideiussorie, spese per la realizzazione per le targhe esplicative e della cartellonistica finalizzata alla pubblicità dell’intervento, debitamente documentate e collegate agli investimenti; nell’ambito di tale tipologia, le voci di spesa sono ammissibili fino al limite massimo del 4% della spesa ammissibile al netto del loro importo;
  • spese tecniche connesse alle opere edili soggette a permesso di costruire o provvedimento analogo: in tal caso le voci di spesa sono ammissibili nel limite massimo dell’8% della spesa ammissibile riferita a tali componenti specifiche, al netto del loro importo.

Le spese generali connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno (onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale, economica e studi di fattibilità) sono ammissibili anche se effettuate entro i 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda stessa. Le spese tecniche vanno individuate in riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, concernente l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazioni adottate ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016. Si dovrà allegare anche apposito prospetto riepilogativo degli onorari previsti, redatto e sottoscritto dal richiedente.

Sono, altresì ammissibili, le operazioni di locazione finanziaria (Leasing) limitatamente all’aiuto all’utilizzatore nelle condizioni di seguito descritte:

  • l’importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene;
  • i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati dalla fattura quietanzata o da un documento contabile finanziario contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento. Sono considerati ammissibili solo i canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore sino alla richiesta del saldo.

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

Condividi

Tutti i contenuti riportati su questo sito web sono di proprietà esclusiva della società Obiettivo Europa s.r.l. e sono protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale.

È assolutamente vietato copiare, pubblicare o ridistribuire in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento i contenuti delle schede bandi o qualsiasi altro testo presente su questo sito, se non previa espressa autorizzazione dalla Società titolare dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale.