Regione Liguria: PO FEAMP 2014/2020 - Priorità n.2 "Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze" - Ob. Tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura" - Misura 2.48 "Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura"
La misura 2.48, per i paragrafi dell’articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
Attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l’ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l’attività con altre complementari.
Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:
Sono altresì ammessi investimenti riguardanti:
Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l’esercizio di impianti quali quelli intensivi (quali la piscicoltura, le avannotterie, la molluschicoltura) e l'acquacoltura estensiva. A norma di quanto disposto dal PO FEAMP 2014-2020 non sono finanziabili interventi per impianti relativi all’anguilla.
I soggetti ammissibili al cofinanziamento sono le Imprese acquicole.
La dotazione finanziaria per il bando è pari ad € 610.000.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, le domande ammissibili inserite nella graduatoria potranno beneficiare anche delle risorse aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili per l’attuazione della presente misura nell’annualità in corso e nelle annualità successive, secondo l’ordine di punteggio.
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di 30%.
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di 20 %.
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
E’ altresì ammissibile l’acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all'ingrosso quali:
L’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione.
A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:
a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
b) l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
c) esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obiettivi dell’operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria;
d) assenza di vincoli di parentela/affinità fra venditore e acquirente, entro il limite del 4° grado;
e) in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata.
Spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 10% dell’importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
Spese per locazione finanziaria-leasing (si riporta il paragrafo 7.1.1.10 delle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”): fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
i. il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
ii. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
iii. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;
iv. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
v. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto iv), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
vi. l’aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
vii. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:
i. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
ii. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
iii. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al precedente punto ii, è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell’intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
iv. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, la spesa non è ammissibile. Con patto di retrovendita, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.
c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione finanziaria (leaseback), sono spese ammissibili ai sensi della precedente lettera b). I costi di acquisto del bene non sono ammissibili.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
E’ altresì ammissibile l’acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all'ingrosso quali:
L’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione.
A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:
a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
b) l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
c) esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obiettivi dell’operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria;
d) assenza di vincoli di parentela/affinità fra venditore e acquirente, entro il limite del 4° grado;
e) in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata.
Spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 10% dell’importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
Spese per locazione finanziaria-leasing (si riporta il paragrafo 7.1.1.10 delle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”): fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:
i. il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
ii. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
iii. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;
iv. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
v. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto iv), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
vi. l’aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
vii. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:
i. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
ii. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
iii. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al precedente punto ii, è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell’intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
iv. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, la spesa non è ammissibile. Con patto di retrovendita, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.
c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione finanziaria (leaseback), sono spese ammissibili ai sensi della precedente lettera b). I costi di acquisto del bene non sono ammissibili.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.
Pagina web per documenti e formulari
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