Interventi ammissibili
I contributi sono finalizzati:
- alla delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso comune o in altro comune della medesima regione o provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione, a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni. La demolizione dell'immobile da delocalizzare è precondizione necessaria per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari; non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 20181 e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale;
- alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria;
- al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (compresi gli impianti funzionali all’abitabilità dell’immobile) nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
- al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso; e) all'acquisto discorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
- al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche nel caso in cui si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo;
- al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
- al ripristino di aree/fondi esterni all’immobile sede legale e/o operativa dell’attività economica e produttiva, qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione.
Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento calamitoso:
- La sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive. Per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;
- Oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale). Si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione, che può essere abitativa o produttiva.
L'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l’esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (ad es. usufrutto) o detiene a titolo personale di godimento (ad es. affitto, comodato).
Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:
- elementi strutturali verticali e orizzontali;
- impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
- serramenti interni ed esterni.
Chi può partecipare
Possono essere beneficiarie del contributo, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi dal 3 luglio all’8 agosto 2021 e già segnalati con gli appositi moduli C1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive», le imprese, anche operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile:
- proprietarie dell’immobile sede dell’attività economica e produttiva;
- aventi titolo di reale o personale godimento (ad es. usufrutto, affitto, comodato etc.) per l’esercizio dell’attività economica e produttiva in immobili di proprietà di soggetti terzi;
- proprietarie di edifici, anche residenziali, o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili.
In ogni caso, a presentare la domanda di contributo deve sempre essere il legale rappresentante dell’attività economica e produttiva.
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