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Sono ammesse tutte le spese connesse alla ripresa ed al rilancio delle attività danneggiate dagli eventi calamitosi come di seguito dettagliato:
a) per investimenti:
1. macchinari, attrezzature, ivi compresi gli automezzi, e arredi (anche usati);
2. opere murarie ed assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile per la ristrutturazione dei locali;
3. investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’ambiente e del consumatore.
Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.
È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:
• il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
• il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
• le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico.
b) per liquidità
1. scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti;
2. sospensione dell’attività per un numero minimo di tre giorni lavorativi;
3. spese generali (es. utenze, affitto, stipendi, spese tecniche, spese per rimozione e smaltimento dei detriti e del fango);
4. costo della perizia per la quantificazione dei danni di cui al successivo punto 7.1., e comunque nel limite massimo di € 3.000
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, ivi comprese, nonché i liberi professionisti in quanto equiparati alle imprese (delibera di G.R. n. 240/2017), aventi i seguenti
requisiti:
- Regolarmente iscritti alla CCIIAA competente per territorio, nel caso dei professionisti, possedere Partita IVA rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- Con sede legale/o operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all’attività d’impresa e che abbiamo consegnato all’Ente competente la scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” messa a disposizione dalla Protezione Civile;
- Con sede legale e/o operativa in Toscana che al momento dell’evento calamitoso esercitavano la propria attività nei Comuni interessati e abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all’attività d’impresa;
- La cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda;
Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.
Le imprese e i professionisti devono essere inoltre in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2, e devono esercitare un’attività economica identificata come prevalente nell’unità locale che realizza il progetto per cui si richiede il finanziamento, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:
B – Estrazione di minerali da cave e miniere
C – Attività manifatturiere
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F – Costruzioni
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02,
45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1
H – Trasporto e magazzinaggio
I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J – Servizi di informazione e comunicazione
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96.
Ciascun richiedente può presentare una sola domanda di aiuto in riferimento ad uno stesso evento calamitoso
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