29 settembre 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTO
OBIETTIVOIl “Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne” (di seguito “Piano regionale”) prevede, al punto 2.2, tra le finalità strategiche, lo sviluppo di Reti interistituzionali antiviolenza al fine di consolidare e rendere omogeneo sul territorio un sistema integrato di servizi in grado di far emergere il fenomeno e di accogliere e proteggere le donne vittime di violenza, nonché l’incremento del numero dei centri antiviolenza al fine di garantire la copertura di tutto il territorio regionale.
Obiettivo regionale è quello di incrementare il sistema di “rete aperta” che veda la presenza dei soggetti istituzionali essenziali, così come indicati al punto 3.2.1 del Piano regionale, e in grado di incrementare il numero dei centri antiviolenza.
Così come previsto all’articolo 6 (Lavoro in rete) dell’Intesa Stato-Regioni e dal Piano regionale, l’istituzione e il funzionamento delle Reti territoriali interistituzionali anti-violenza sono regolate da apposti protocolli o accordi territoriali coordinati da Comuni capifila con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale.
Nell’ottica dell’estensione dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e in attuazione del punto 3.2.2.1 del Piano regionale, la Regione Lombardia ritiene opportuno promuovere e sostenere l’attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza su tutto il territorio regionale, nonché l’incremento del numero dei centri antiviolenza quali nodi essenziali delle Reti territoriali antiviolenza. Il sostegno alle reti avverrà attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione ex art. 15, l. 241/90 con i comuni capifila.
La Regione Lombardia, attraverso il presente invito, avvia un programma diretto a sostenere due tipologie di interventi:
Tipologia A) Promuovere nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, coordinate da Comuni capifila che non abbiano in corso programmi finanziati da accordi di collaborazione (ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990) sulla base della d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e/o della d.g.r. n. 4955 del 21/03/2016
Tipologia B) Promuovere la nascita di nuovi centri antiviolenza all’interno di Reti territoriali interistituzionali già esistenti e già attivate sulla base della d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e/o della d.g.r. n. 4955 del 21/03/2016.
DESCRIZIONEIl “Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne” (di seguito “Piano regionale”) prevede, al punto 2.2, tra le finalità strategiche, lo sviluppo di Reti interistituzionali antiviolenza al fine di consolidare e rendere omogeneo sul territorio un sistema integrato di servizi in grado di far emergere il fenomeno e di accogliere e proteggere le donne vittime di violenza, nonché l’incremento del numero dei centri antiviolenza al fine di garantire la copertura di tutto il territorio regionale.
Obiettivo regionale è quello di incrementare il sistema di “rete aperta” che veda la presenza dei soggetti istituzionali essenziali, così come indicati al punto 3.2.1 del Piano regionale, e in grado di incrementare il numero dei centri antiviolenza.
Così come previsto all’articolo 6 (Lavoro in rete) dell’Intesa Stato-Regioni e dal Piano regionale, l’istituzione e il funzionamento delle Reti territoriali interistituzionali anti-violenza sono regolate da apposti protocolli o accordi territoriali coordinati da Comuni capifila con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale.
Nell’ottica dell’estensione dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e in attuazione del punto 3.2.2.1 del Piano regionale, la Regione Lombardia ritiene opportuno promuovere e sostenere l’attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza su tutto il territorio regionale, nonché l’incremento del numero dei centri antiviolenza quali nodi essenziali delle Reti territoriali antiviolenza. Il sostegno alle reti avverrà attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione ex art. 15, l. 241/90 con i comuni capifila.
La Regione Lombardia, attraverso il presente invito, avvia un programma diretto a sostenere due tipologie di interventi:
Tipologia A) Promuovere nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, coordinate da Comuni capifila che non abbiano in corso programmi finanziati da accordi di collaborazione (ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990) sulla base della d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e/o della d.g.r. n. 4955 del 21/03/2016
Tipologia B) Promuovere la nascita di nuovi centri antiviolenza all’interno di Reti territoriali interistituzionali già esistenti e già attivate sulla base della d.g.r. n. 4046 del 18/09/2015 e/o della d.g.r. n. 4955 del 21/03/2016.
AZIONI FINANZIATEDestinatari: Donne che si rivolgono o sono già accolte dai centri antiviolenza per avviare o portare avanti un percorso di fuoriuscita dalla violenza, ivi compresi la protezione nelle case rifugio, il reinserimento sociale ed economico e l’accompagnamento all’autonomia abitativa.
Le azioni progettuali, oggetto dell’accordo di collaborazione tra Regione e comuni capifila delle Reti, per entrambe le tipologie, A e B, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- analisi puntuale del contesto del territorio di riferimento e criticità che si intendono affrontare;
- attivazione o incremento e potenziamento dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza di genere o stalking e alle/ai loro eventuali figli/e minori;
- coerenza tra le azioni proposte, le risorse richieste e tempi di realizzazione;
- sostenibilità dei servizi attivati e delle azioni del progetto nel tempo;
- presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi anche atte a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati;
- declinazione delle modalità di accesso, accoglienza, presa in carico, messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di vittima di violenza di genere.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa per i progetti di tipologia A, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:
- Retribuzioni e oneri per l’acquisizione di consulenze specialistiche da parte del Comune capofila per le attività di coordinamento del progetto. In questa voce potrà essere compreso solo il costo del personale non dipendente da enti pubblici, dal Comune capofila o dai partner (max. 15% del contributo);
- Oneri per acquisizione consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- Costo per l’ospitalità delle donne messe in protezione;
- Costi di comunicazione e formazione (max. 10 % del contributo);
- Spese sostenute per l’affitto delle sedi dei Centri antiviolenza;
- Spese generali dei centri antiviolenza: cancelleria, acquisto materiale di consumo assicurazioni, manutenzione ordinaria, servizi e valori postali, utenze, rimborso viaggi;
- Acquisto (fino a un costo unitario minore o uguale a € 516,46), noleggio e leasing attrezzature informatiche e telefoniche (max. 3% del contributo).Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo di collaborazione.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa per i progetti tipologia B, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:
-Retribuzioni e oneri per l’acquisizione di consulenze specialistiche da parte del Comune capofila per le attività di coordinamento del progetto. In questa voce potrà essere compreso solo il costo del personale non dipendente da enti pubblici, dal Comune capofila o dai partner (max. 5% del contributo);
- Oneri per acquisizione consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- Costo per l’ospitalità delle donne messe in protezione;
- Costi di comunicazione e formazione (max. 10 % del contributo);
- Spese sostenute per l’affitto delle sedi dei Centri antiviolenza;
- Spese generali dei centri antiviolenza: cancelleria, acquisto materiale di consumo assicurazioni, manutenzione ordinaria, servizi e valori postali, utenze e rimborso viaggi;
- Acquisto (fino a un costo unitario minore o uguale a € 516,46), noleggio e leasing attrezzature informatiche e telefoniche (max. 3% del contributo).Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo di collaborazione.
CHI PUO' PARTECIPARETipologia A): attivazione nuove reti antiviolenza
I comuni che non hanno in corso accordi di collaborazione ex art.15, l. 241/1990 con la Regione su progetti antiviolenza coerenti con la l.r. 11/2012 e con il Piano regionale antiviolenza sulla base delle dd.g.r n. 4046 del 18/9/2015, n. 5782 del 8/11/16 o n. 4955 del 21/3/2016.
I comuni di cui sopra possono essere:
-
capofila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza che coinvolgano una popolazione complessiva uguale o superiore a 100.000 (centomila) abitanti;
-capofila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza che coinvolgono almeno due ambiti distrettuali vigenti per i Piani di Zona 2015/2017, indipendentemente dal numero di abitanti.
Tipologia B): incremento numero di centri antiviolenza all’interno delle reti già attive
I comuni che hanno già in corso programmi finanziati da accordi di collaborazione con la Regione, come sopra descritti, e che debbano incrementare il numero di centri antiviolenza presenti sul loro territorio.
In entrambi i casi, i comuni dovranno essere capifila di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza con le seguenti caratteristiche:
Avere stipulato uno specifico protocollo d’intesa tra i soggetti componenti la Rete territoriale interistituzionale antiviolenza.
Avere come componenti indispensabili:
-
un comune capofila;
-uno o più centri antiviolenza in possesso dei requisiti stabiliti dall’Intesa Stato-Regioni 27/11/2014;
-soggetti del sistema socio-sanitario (ATS, ASST e/o fondazioni IRCCS, enti di diritto privato accreditati);
-almeno un soggetto in rappresentanza delle forze di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri e/o Prefettura)
ENTITA' CONTRIBUTOLe risorse stanziate ammontano a € 1.328.200,34, ripartiti tra le ATS sulla base dei criteri stabiliti dall’allegato C) della d.g.r. n. 5878 del 28/11/16
Le risorse saranno erogate come contributo regionale a fondo perduto, e copriranno integralmente, purché strettamente finalizzate alla realizzazione gli obiettivi di progetto, le voci di spesa specificamente elencate per ciascuna tipologia (A e B). Il contributo non potrà in nessun caso coprire costi per spese generali o spese per il personale dipendente di enti pubblici.
Il contributo regionale per il sostegno alle azioni e proposte di intervento oggetto dell’accordo di collaborazione non potrà in ogni caso superare la somma di:
Tipologia A - Nuove Reti antiviolenza: € 100.000,00 per ciascuna nuova rete antiviolenza
Tipologia B - Nuovi Centri antiviolenza: € 60.000,00 per ciascun nuovo centro antiviolenza
COME PARTECIPARE
PAESI AMMISSIBILI
REFERENTENULL
SITO WEBNULL
FORMULARI E DOCUMENTIPagina web per documenti e formulari
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali. - NULL
CODICE AUTORE
Tutti i contenuti riportati su questo sito web sono di proprietà esclusiva della società Obiettivo Europa s.r.l. e sono protetti dal diritto d'autore e dal diritto di proprietà intellettuale.
È assolutamente vietato copiare, pubblicare o ridistribuire in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento i contenuti delle schede bandi o qualsiasi altro testo presente su questo sito, se non previa espressa autorizzazione dalla Società titolare dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale.