Pagamenti compensativi per le aree montane

Scadenza: 15 giugno 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

PSR Molise 2014/2020 - Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" - Sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le aree montane"

Bando scaduto

Finalità

L’indennità compensativa non rappresenta in nessun modo una misura assistenziale, quanto un sostegno al reddito per agricoltori che vivono e lavorano nelle aree montane dei comuni classificati come completamente montani che vedono nell’agricoltura la fonte principale di reddito e che sono attivi nello sperimentare e diffondere nuove pratiche agronomiche, di allevamento e di gestione dei pascoli volte ad un utilizzo intelligente dei processi biologici ed ecologici così da avere un effetto congiunto di miglioramento delle produzioni e di gestione degli elementi di criticità e di pressione sulle risorse naturali provenienti anche da altri settori. La misura è stata riproposta nella presente programmazione anche sulla base dei risultati ottenuti con la programmazione 2007-2013 dove il fenomeno dell’abbandono, come evidenziato nell’analisi SWOT del PSR-Molise 2014-2020, nelle aree montane dei comuni classificati come completamente montani è stato rallentato proprio grazie al sostegno al reddito degli agricoltori previsto nella misura 211 del vecchio programma. È una misura che assume particolare rilevanza per le aree montane dei comuni classificati come completamente montani dove:

  • le pratiche agricole ordinarie sono fondamentali per il miglioramento e la conservazione della biodiversità, della fertilità e stabilità dei suoli, della salvaguardia delle risorse naturali dai rischi idrogeologici e degli incendi;
  • gli imprenditori agricoli hanno un ruolo centrale nella costruzione del capitale sociale e culturale delle aree rurali e nella loro vitalità;
  • la buona pratica di pascolamento che caratterizza le aziende zootecniche garantisce il mantenimento delle aree pascolive in buone condizioni prevenendone il degrado e l’impoverimento della biodiversità a vantaggio delle specie più aggressive.

Inoltre, va sottolineato che molti siti Natura 2000 sono localizzati nelle aree montane e la loro salvaguardia è garantita proprio dalla presenza di un’agricoltura e di pratiche di pascolamento ordinarie sostenibili.
La misura contribuisce direttamente alla priorità 4 del PSR – Molise ed in particolare:

  • alla focus area 4a), Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa;
  • alla focus area 4c), Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Contribuisce, inoltre, all’obiettivo trasversale ambiente ed indirettamente alla focus area 6b), promuovendo lo sviluppo locale nelle aree rurali.
Risponde, inoltre, direttamente al fabbisogno 9 del PSR-Molise 2014-2020 relativo alla biodiversità legata alle pratiche agricole. L’aiuto previsto nel presente bando è cumulabile con l’aiuto previsto nella misura dell’agricoltura biologica e in quella dei pagamenti agro-climatico ambientali, sotto-misura 10.1.3. Per tali misure è garantita la verifica dell’assenza del doppio finanziamento.

Chi può partecipare

Sono beneficiari delle indennità gli agricoltori, sia singoli che associati, “in attività”, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del Decreto Mipaaf n. 5465/2018 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e s.m.i., che tassativamente:

a) abbiano un’iscrizione all’INPS come Coltivatori Diretti (CD) o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);
b) abbiano la sede legale nella Regione Molise;
c) conducano superfici agricole ricomprese esclusivamente nei comuni classificati come completamente montani individuati nell'art. 4 del Bando.

Entità del contributo

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie. I pagamenti saranno effettuati per tutte le superfici aziendali coltivate ricadenti nelle aree montane ad esclusione di quelle boschive o forestali e di quelle con colture arboree permanenti.

L'entità di premio è pari a 160 euro/ettaro. È previsto un premio aggiuntivo per le sole aziende zootecniche, cioè quelle aziende che effettuano la pratica del pascolamento rispettano un carico minimo di 0.2 UBA/ettaro calcolato per le superfici agricole con raggruppamento Colture Foraggere non Avvicendate ricadenti nel territorio delle zone montane della Regione Molise, pari a 40 euro/ettaro. Tale premio aggiuntivo si applica alle sole superfici comprese nel raggruppamento interessato dal pascolamento.

È fissato un valore minimo di 750 euro, (calcolata prima dell'applicazione dell'articolo 63 del Reg.(UE) n. 1306/2013) quale requisito minimo di accesso ai benefici del bando, in quanto il costo della gestione della domanda è maggiore del beneficio concesso.

Impegni

I beneficiari delle indennità devono impegnarsi a mantenere, fino al 14 maggio 2020, un’attività agricola minima di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 secondo le disposizioni previste agli articoli 2 e 4 del DM 5465 del 7 giugno 2018.

In particolare per le coltivazioni tali disposizioni prevedono un’attività agricola con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, svolta sulle superfici agricole mantenute naturalmente e che risponda ai criteri di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto ministeriale su richiamato.

Invece, il pascolamento è attività agricola ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

a) è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;

b) è esercitato con una densità di bestiame, riferita all’anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro. Il rapporto UBA per ettaro, è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell’allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo (certificati di monticazione). Le tipologie di animali che rientrano nei calcoli relativi al carico UBA/ettaro per i prati permanenti sono solamente i bovini, gli ovi-caprini, gli equidi ed i suini solamente se tenuti allo stato brado.

Inoltre, devono rispettare, su tutta la SAU dell’azienda agricola, gli impegni relativi al regime di condizionalità di cui al regolamento 1306/2013 ed al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 gennaio 2019 n. 497 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

E oltre ciò mantenere le attività agricole nelle aree montane, dei comuni classificati come completamente montani di cui alle tabelle del precedente articolo 4, fino al 14 maggio 2020.

Impegni

I beneficiari delle indennità devono impegnarsi a mantenere, fino al 14 maggio 2020, un’attività agricola minima di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 secondo le disposizioni previste agli articoli 2 e 4 del DM 5465 del 7 giugno 2018.

In particolare per le coltivazioni tali disposizioni prevedono un’attività agricola con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, svolta sulle superfici agricole mantenute naturalmente e che risponda ai criteri di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto ministeriale su richiamato.

Invece, il pascolamento è attività agricola ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

a) è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;

b) è esercitato con una densità di bestiame, riferita all’anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro. Il rapporto UBA per ettaro, è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell’allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo (certificati di monticazione). Le tipologie di animali che rientrano nei calcoli relativi al carico UBA/ettaro per i prati permanenti sono solamente i bovini, gli ovi-caprini, gli equidi ed i suini solamente se tenuti allo stato brado.

Inoltre, devono rispettare, su tutta la SAU dell’azienda agricola, gli impegni relativi al regime di condizionalità di cui al regolamento 1306/2013 ed al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 gennaio 2019 n. 497 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

E oltre ciò mantenere le attività agricole nelle aree montane, dei comuni classificati come completamente montani di cui alle tabelle del precedente articolo 4, fino al 14 maggio 2020.

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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